
La Cassazione, con l’ordinanza n. 15532/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto familiare può essere riconosciuto anche nell’ambito di una stabile famiglia allargata, purché il giudice valuti in modo effettivo e non apparente gli elementi idonei a fondare, anche in via presuntiva, l’esistenza del pregiudizio.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
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Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
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75.05 €
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I fatti
La vicenda traeva origine da un grave sinistro stradale, nel quale una giovane riportava lesioni gravissime, tali da determinare una permanente compromissione della sua integrità psicofisica.
Il giudizio risarcitorio coinvolgeva anche i componenti del nucleo familiare della danneggiata, i quali chiedevano il ristoro dei danni riflessi conseguenti all’incidente. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande e liquidava diverse poste risarcitorie.
In appello, veniva riconosciuto il danno non patrimoniale in favore del fratello minore della vittima, valorizzando la convivenza, l’età del minore, il grave mutamento delle abitudini di vita, i trasferimenti abitativi e scolastici e la sofferenza derivante dalla presenza, nel nucleo familiare, di una persona gravemente menomata.
La Corte territoriale negava invece il danno non patrimoniale al marito della madre della danneggiata, pur convivente nel medesimo nucleo familiare, ritenendo assenti elementi concreti ulteriori e reputando irrilevante la prova orale richiesta. Avverso la sentenza d’appello, quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dei criteri in materia di prova presuntiva del danno riflesso.
Danno parentale e famiglia allargata
La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d’appello, rilevando l’incoerenza del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
Secondo la Suprema Corte, il pregiudizio da lesione del rapporto parentale non è circoscritto ai soli rapporti familiari fondati su vincoli formali di parentela. Esso può configurarsi anche nelle ipotesi di convivenza stabile all’interno di una famiglia allargata, quando il soggetto danneggiato sia inserito in modo effettivo nel nucleo familiare e la grave lesione della vittima incida sulla relazione intrafamiliare.
Il dato della convivenza, la gravità delle lesioni, l’età della vittima, la durata dell’invalidità e il mutamento delle abitudini di vita costituiscono elementi rilevanti ai fini della prova del danno, anche attraverso presunzioni.
La prova presuntiva del danno riflesso
La Corte ha ribadito che il danno da lesione del rapporto familiare può essere dimostrato mediante presunzioni semplici. Il giudice deve quindi verificare se, secondo criteri di normalità sociale, la gravità delle lesioni subite dalla vittima abbia inciso sulla sfera affettiva e relazionale dei componenti del nucleo familiare.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva utilizzato il ragionamento presuntivo per riconoscere il danno al fratello minore, ma lo aveva escluso per il convivente stabile senza spiegare in modo adeguato perché gli stessi elementi fattuali non fossero idonei a fondare analoga valutazione.
Tale asimmetria motivazionale ha reso la decisione illogica e contraddittoria.
Motivazione apparente e minimo costituzionale
La Cassazione ha qualificato la motivazione come apparente, perché la Corte territoriale si era limitata ad affermare l’assenza di elementi concreti diversi e ulteriori, senza indicare quali allegazioni fossero generiche, inconferenti o insufficienti.
Il giudice di merito, quando esclude il danno non patrimoniale in presenza di allegazioni relative alla convivenza stabile, al mutamento delle condizioni di vita e alla sofferenza derivante dalla grave menomazione della vittima, deve esplicitare un ragionamento comprensibile, logico e coerente.
Non è sufficiente una formula assertiva, soprattutto quando, per un altro componente dello stesso nucleo familiare, i medesimi elementi siano stati ritenuti idonei a fondare il risarcimento.
Esito della decisione e conclusioni
La Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché renda una motivazione effettiva e percepibile sulla domanda risarcitoria del ricorrente.
In conclusione, il danno non patrimoniale da lesione del rapporto familiare può essere riconosciuto anche al componente di una stabile famiglia allargata, ove risulti l’effettiva convivenza con la vittima e siano allegati elementi idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, l’incidenza della grave lesione sulla relazione intrafamiliare.










