Divisione ereditaria: domanda improcedibile senza mediazione demandata

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 736/2026, si è pronunciato sugli effetti processuali del mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice in una controversia di divisione ereditaria avente ad oggetto beni immobili con profili di irregolarità edilizia. Per un approfondimento sulle recenti riforme in materia di mediazione, ti segnaliamo il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale

Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale

Il testo fornisce una guida chiara e operativa delle novità introdotte dal recente correttivo (D.Lgs. n. 216/2024) tramite l’esame di temi centrali quali la condizione di procedibilità, la mediazione demandata dal giudice, la durata della procedura e l’efficacia esecutiva degli accordi raggiunti.
Particolare attenzione è dedicata anche alle nuove disposizioni relative alla mediazione telematica, agli incontri da remoto e ai benefici fiscali per le parti interessate. Scritto da un team multidisciplinare di professionisti, mediatori civili e commerciali iscritti all’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, il volume si propone come strumento prezioso per avvocati, commercialisti, mediatori, giudici e operatori che desiderano approfondire e applicare con competenza la nuova disciplina della mediazione.

Claudia Bruscaglioni
Avvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.
Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.
Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.

Leggi descrizione
Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla,, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

La controversia riguardava lo scioglimento e la divisione di alcuni beni immobili caduti in successione. Le attrici chiedevano di accertare la consistenza dell’asse ereditario, determinare le quote spettanti agli eredi e dividere il compendio immobiliare. Sostenevano, inoltre, che il convenuto deteneva il bene in via esclusiva e impediva una divisione bonaria.

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Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

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Il convenuto contestava la domanda. Eccepiva la nullità dell’atto di citazione per genericità del petitum e deduceva la carenza di legittimazione attiva delle attrici. Nel merito, sosteneva che le attrici non avevano provato la conformità urbanistica degli immobili.

Nel corso del giudizio, il giudice disponeva una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU doveva individuare i beni, verificarne la titolarità, accertarne la conformità urbanistica, stimare il compendio e valutarne la comoda divisibilità.

La consulenza accertava difformità edilizie rispetto al titolo edilizio originario. Alla luce di tale accertamento, il giudice disponeva la mediazione demandata. Riteneva che una soluzione negoziale potesse rispondere meglio agli interessi delle parti rispetto alla sola definizione giudiziale della lite. Le parti, tuttavia, non attivavano la procedura.

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Mediazione demandata: un ordine del giudice che integra la procedibilità

Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo distinguendo la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 dalla mediazione demandata disciplinata dall’art. 5-quater dello stesso decreto.

La prima opera in ragione della materia controversa, individuata direttamente dal legislatore. La seconda, invece, deriva da una valutazione del giudice, che può disporla tenendo conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza utile.

Una volta disposta, la mediazione demandata non resta una mera sollecitazione conciliativa. Il Tribunale ha chiarito che essa diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne consegue che le parti non possono valutare autonomamente se aderire o meno all’ordine giudiziale, poiché l’esperimento della procedura costituisce un onere processuale necessario per consentire la prosecuzione della causa.

Il precedente tentativo ante causam non esclude la mediazione disposta in giudizio

Un passaggio centrale della sentenza riguarda il rapporto tra la mediazione già esperita prima della causa e quella successivamente ordinata dal giudice.

Il Tribunale ha escluso che il precedente esito negativo della mediazione obbligatoria potesse impedire la successiva mediazione demandata. Le due figure non sono sovrapponibili, né alternative. La mediazione obbligatoria ante causam risponde a una previsione legale collegata alla materia della controversia, mentre la mediazione demandata si fonda su una valutazione concreta della lite, compiuta dal giudice in relazione allo sviluppo del processo.

La circostanza che le parti avessero già tentato, senza successo, una mediazione prima dell’instaurazione del giudizio non ha quindi esonerato le stesse dall’obbligo di attivare la nuova procedura ordinata dal giudice. Secondo il Tribunale, l’ordine giudiziale ha imposto un autonomo onere di attivazione, il cui mancato adempimento ha inciso direttamente sulla procedibilità della domanda.

Divisione immobiliare e irregolarità edilizie: il contesto della scelta conciliativa

La decisione si inserisce in una controversia successoria nella quale la CTU aveva accertato difformità edilizie relative all’immobile oggetto di divisione. Il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il giudice non può disporre la divisione avente ad oggetto un fabbricato abusivo, o parti di esso, in assenza della documentazione richiesta dalla normativa urbanistica.

La regolarità edilizia del bene assume rilievo quale condizione dell’azione di divisione, sotto il profilo della possibilità giuridica della pronuncia. Il giudice non può produrre, attraverso la sentenza, effetti più ampi di quelli consentiti alle parti nell’esercizio dell’autonomia negoziale.

In questo quadro, il Tribunale ha valorizzato la funzione della mediazione demandata come strumento idoneo a verificare se, fuori dal processo, le parti potessero individuare una soluzione più adeguata ai rispettivi interessi, anche alla luce delle criticità urbanistiche emerse in corso di causa. Il mancato esperimento della procedura ha impedito tale verifica e ha determinato l’applicazione della conseguenza prevista dall’art. 5-quater, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010.

L’inerzia processuale dopo l’ordine di mediazione

Il Tribunale ha rilevato che le parti non avevano dato seguito all’ordine di mediazione impartito con l’ordinanza del 12 maggio 2025. L’onere di attivare la procedura gravava su entrambe, perché la mediazione demandata costituiva condizione di procedibilità della domanda.

La mancata attivazione della procedura ha quindi impedito la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale non ha esaminato il merito della domanda di divisione, ma ha definito la causa sul piano processuale.

La comune inerzia delle parti ha inciso anche sulle spese. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che entrambe fossero onerate di dare esecuzione all’ordine di mediazione.

Esito della decisione e indicazioni ricavabili

Il Tribunale di Latina ha quindi dichiarato improcedibile la domanda di divisione proposta dalle attrici e ha compensato integralmente le spese di lite.

Dalla sentenza si possono ricavare queste indicazioni operative:

  • quando il giudice dispone la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, le parti devono attivare la procedura;
  • la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria ante causam;
  • il precedente esperimento della mediazione obbligatoria, anche se concluso con esito negativo, non esonera le parti dal nuovo tentativo disposto dal giudice;
  • la mancata attivazione della mediazione demandata comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  • se l’inerzia riguarda entrambe le parti, il giudice può valorizzare tale circostanza ai fini della compensazione delle spese di lite.

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