Mantenimento, nessuno sconto per la cancellazione dall’albo degli avvocati: confermati gli assegni all’ex moglie e al figlio

La I° Sezione Civile della Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 10023 (puoi leggerla cliccando qui), ha rigettato il ricorso interposto da un ex marito contro la sentenza della Corte territoriale, confermando gli assegni di mantenimento stabiliti in favore dell’ex moglie e del figlio. La decisione, pubblicata il 18 aprile 2026, pone fine a un complesso contenzioso principiato con la separazione del 2017 e già passato una volta al vaglio della Suprema Corte con un’ordinanza nel 2023.

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Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Separazione, ricorsi e rinvio

Il Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento di 800 euro in favore della moglie e di 1.600 euro per il figlio minore, affidato in modo congiunto bensì residente presso la madre. In appello l’importo per la moglie era stato diminuito a 300 euro mensili, mentre quello per il figlio era stato confermato, con una riduzione a 1.200 euro nei mesi estivi. La Cassazione, con un’ordinanza del 2023, aveva censurato la motivazione della Corte territoriale, imponendo un nuovo esame su due punti cruciali: la corretta ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, che non può essere ancorata alla perdita di un singolo bene (come un appartamento), bensì deve considerare “tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi”; la valutazione dell’incidenza dei nuovi oneri familiari derivanti dalla nascita di due figli avuti dall’uomo con un’altra donna.

Giudice del rinvio: patrimonio, redditi e capacità contributiva

La Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, ha ricostruito la situazione economico-patrimoniale delle parti. La donna risulta comproprietaria di alcuni immobili, bensì con quote minime e redditività molto bassa, oltre a percepire un reddito da lavoro dipendente di 1.579 euro mensili. L’uomo, secondo la relazione della Guardia di Finanza, è titolare di un patrimonio immobiliare di oltre 2,5 milioni di euro. Pur essendosi cancellato in modo volontario dall’albo degli avvocati, la Corte ha rilevato che tale scelta non ha inciso in modo significativo sulla sua capacità reddituale, anche in virtù della continuità dello studio legale gestito dalla nuova compagna. Il provvedimento evidenzia che gli atti dispositivi compiuti dall’uomo nel 2019 costituiscono “indici significativi di una capacità reddituale rilevante”, non scalfita né dalla sospensione dall’albo né dalla nascita dei due nuovi figli, il cui mantenimento è ripartito tra entrambi i genitori.

Nascita dei nuovi figli, cancellazione dall’albo, valutazione dei redditi

Il ricorrente ha lamentato tre profili principali:

  • Mancata considerazione dell’incidenza dei nuovi figli sulla sua capacità contributiva.
  • Motivazione apparente sulla rilevanza della cancellazione volontaria dall’albo.
  • Errata valutazione del patrimonio e dei redditi della ex moglie, che secondo la difesa avrebbe avuto disponibilità economiche maggiori.

La Cassazione ha però ritenuto infondate tutte le doglianze.

Nessun vizio, valutazione corretta

La Corte ha ricordato i limiti del giudizio di rinvio: quando la cassazione avviene per violazione di legge, il giudice deve applicare il principio di diritto, ma può riesaminare i fatti nei limiti delle preclusioni già maturate. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha: ampliato la valutazione patrimoniale come richiesto dalla Cassazione; considerato la sproporzione tra i patrimoni dei coniugi; valutato correttamente la capacità contributiva dell’uomo, anche alla luce dei nuovi figli; motivato in modo adeguato l’irrilevanza della cancellazione dall’albo degli avvocati. La Suprema Corte ha quindi concluso che le censure del ricorrente si risolvevano in contestazioni di merito, non ammissibili in sede di legittimità, in quanto non individuavano alcun “fatto storico decisivo” omesso dal giudice di rinvio.

Confermati gli assegni: 300 euro per la moglie, 1.600 (o 1.200) per il figlio

La Cassazione ha confermato 300 euro mensili per il mantenimento della ex moglie, quale integrazione necessaria a garantire il tenore di vita matrimoniale, e 1.600 euro mensili per il figlio (ridotti a 1.200 nei mesi estivi), per il periodo precedente al trasferimento del minore presso il padre nel 2022. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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