Omessa comunicazione al sanitario: quando c’è responsabilità erariale

La sentenza n. 43/2026 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Lombardia – affronta il tema della responsabilità amministrativa derivante dall’omessa comunicazione prevista dall’art. 13 della legge n. 24/2017 (Gelli‑Bianco), chiarendo i presupposti sostanziali e causali dell’addebito contabile fondato sulla “preclusione” dell’azione di rivalsa.

Premessa

La sentenza n. 43/2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia affronta un tema di confine ma di crescente rilevanza pratica: la responsabilità amministrativa derivante dalla mancata o incompleta comunicazione al sanitario ex art. 13 della legge n. 24/2017, nei casi di definizione transattiva di un sinistro sanitario.

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Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

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La Procura contabile aveva contestato al Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali di una ASST l’omesso invio della comunicazione al sanitario autore materiale dell’errore medico, ritenendo che tale omissione avesse precluso l’esercizio dell’azione di rivalsa e determinato un danno erariale pari all’importo del risarcimento liquidato al paziente.

Il Collegio, pur riconoscendo in astratto la portata precettiva dell’art. 13, giunge però all’assoluzione del convenuto, impostando un articolato ragionamento che chiarisce limiti, presupposti e oneri probatori della responsabilità da omissione informativa nel nuovo contesto normativo.

Il contenuto dell’art. 13 l. 24/2017 e la ratio della comunicazione al sanitario

L’art. 13 della legge Gelli‑Bianco impone alle strutture sanitarie e alle imprese di assicurazione di comunicare entro quarantacinque giorni all’esercente la professione sanitaria l’avvio di trattative stragiudiziali o di un giudizio risarcitorio, con invito a parteciparvi.

La norma prevede una conseguenza estremamente incisiva: l’omissione, tardività o incompletezza della comunicazione preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa.

La finalità della disposizione è chiara e unanimemente riconosciuta in dottrina: garantire il pieno diritto di difesa del sanitario, consentendogli di conoscere tempestivamente il contenzioso, partecipare alla fase transattiva e orientare le proprie scelte processuali e assicurative. Tuttavia, come già evidenziato in giurisprudenza, la comunicazione non è fine a sé stessa: essa è strumentale all’eventuale esperibilità di un’azione successiva, la cui ammissibilità dipende non solo dal rispetto formale dell’obbligo informativo, ma anche dall’effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali della rivalsa.

I soggetti responsabili della comunicazione e il requisito della tempestività

Un primo nodo affrontato implicitamente dalla sentenza riguarda l’individuazione del soggetto tenuto alla comunicazione. La prassi amministrativa – confermata anche nel caso di specie – attribuisce tale compito alle strutture organizzative preposte alla gestione del contenzioso (U.O.C. Affari Generali e Legali), quali articolazioni dell’ente sanitario.

In dottrina si è chiarito che la responsabilità non deriva automaticamente dalla mera titolarità dell’ufficio, ma richiede la dimostrazione di un concreto inadempimento colpevole rispetto a un obbligo chiaramente allocato e conoscibile.

Quanto alla tempestività, la Corte ribadisce un principio già affermato in altri contesti: la comunicazione deve essere non solo inviata formalmente entro il termine di legge, ma anche idonea ex ante a consentire al sanitario di esercitare utilmente le proprie prerogative difensive. Non ogni irregolarità formale è sufficiente a fondare responsabilità erariale; occorre verificare se, in concreto, l’omissione abbia inciso causalmente su una perdita patrimoniale per l’Amministrazione.

Il ragionamento prognostico ex ante e l’onere della prova

Il cuore della decisione risiede nel ragionamento prognostico ex ante che deve sorreggere un’azione di responsabilità fondata sulla mancata comunicazione ex art. 13. Il Collegio chiarisce che non è sufficiente affermare, ex post, che l’omissione avrebbe astrattamente impedito l’azione di rivalsa; occorre invece dimostrare che, al momento in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata, l’azione successiva fosse concretamente ed effettivamente esperibile e dotata di una ragionevole probabilità di successo.

Nel caso esaminato, tale presupposto viene radicalmente escluso per un motivo dirimente: lo “scudo erariale” introdotto dall’art. 21 del d.l. 76/2020, applicabile ratione temporis, limitava la responsabilità amministrativa dei sanitari per condotte attive colpose, rendendo inammissibile qualsiasi azione di rivalsa contabile nei loro confronti. Pertanto, anche ove la comunicazione fosse stata correttamente inviata, nessuna rivalsa contabile sarebbe stata giuridicamente possibile.

La Corte osserva inoltre che nemmeno l’ipotetica rivalsa civile può fondare responsabilità erariale in mancanza di un accertamento prognostico serio sulla sua concreta attivazione ed efficacia, secondo il criterio del “più probabile che non”. In difetto di tale prova, il nesso causale tra omissione e danno erariale rimane puramente congetturale.

La riforma Foti e il ridimensionamento della rivalsa erariale

La sentenza n. 43/2026 si colloca temporalmente all’indomani dell’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. riforma Foti), la quale ha inciso profondamente sull’assetto della responsabilità amministrativa, pur non modificando direttamente il testo dell’art. 13 della legge n. 24/2017. Ciò nondimeno, la riforma assume rilievo sistemico anche rispetto alla fattispecie esaminata, perché contribuisce a ridefinire il perimetro effettivo della rivalsa e, di conseguenza, il significato giuridico delle omissioni informative imputate agli apparati amministrativi.

In particolare, l’introduzione di limiti quantitativi alla condanna, del rafforzamento del potere riduttivo e della riaffermazione del carattere non automatico della responsabilità contabile accentuano l’esigenza di un accertamento rigoroso del danno-conseguenza. In questo nuovo contesto, la mera perdita astratta della possibilità di rivalsa non è più sufficiente a fondare un addebito: occorre verificare, con valutazione ex ante, se l’azione che si assume preclusa avrebbe potuto effettivamente tradursi in un ristoro patrimoniale concreto per l’amministrazione, tenuto conto dei tetti risarcitori, delle condizioni soggettive di imputazione e delle normative sopravvenute più favorevoli al presunto responsabile.

La preclusione della rivalsa tra danno concreto e nuovo quadro normativo

La pronuncia lombarda anticipa, sotto il profilo argomentativo, questo nuovo approccio: il Collegio esclude la sussistenza del danno erariale proprio perché l’azione di rivalsa che si assume preclusa era, già al momento dell’omissione, normativamente inibita dallo scudo erariale di cui all’art. 21 del d.l. 76/2020. La responsabilità non può dunque fondarsi su una perdita meramente ipotetica o su un automatismo procedurale, ma richiede la dimostrazione che la condotta omissiva abbia inciso su una chance giuridicamente tutelata, concreta e attuale.

In questa prospettiva, la riforma Foti rafforza l’impostazione seguita dalla Corte: la comunicazione ex art. 13 resta un obbligo essenziale di garanzia del contraddittorio, ma il suo mancato adempimento può assumere rilievo contabile solo se inserito in un quadro causale completo e realistico. L’azione erariale da “preclusione della rivalsa” viene così ricondotta entro confini più rigorosi, coerenti con i principi di personalità della responsabilità, di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione, oggi ulteriormente valorizzati dal legislatore del 2026.

Conclusioni: l’art. 13 tra garanzia procedimentale e limiti della responsabilità erariale

La sentenza n. 43/2026 della Corte dei conti Lombardia chiarisce che l’omessa comunicazione al sanitario ex art. 13 della legge Gelli-Bianco non genera automaticamente responsabilità erariale. Anche dopo la riforma Foti, occorrono infatti la prova di un danno concreto, di un nesso causale effettivo e della reale praticabilità dell’azione di rivalsa al momento dell’omissione.

La decisione valorizza così una lettura sostanziale della responsabilità contabile: la mera perdita astratta della rivalsa non basta, specie se l’azione era già preclusa o fortemente limitata dal quadro normativo vigente. In questa prospettiva, l’art. 13 torna alla sua funzione propria di garanzia procedimentale, mentre la responsabilità amministrativa resta ancorata ai principi di concretezza, proporzionalità e ragionevolezza.

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Sara Nardone
Funzionario istruttore del Procuratore C.Mori, presso la Procura Lazio della Corte dei conti. Dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università La "Sapienza " e l'esercizio della professione di Avvocato, si Specializza in diritto civile, con corso triennale del Prof. Perlingeri.

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