Cassazione: infedeltà non compensa violenze, addebito al marito

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre contro la sentenza della Corte d’appello che gli aveva addebitato la separazione, disposto l’affido esclusivo del figlio alla madre e attribuito a quest’ultima l’assegno unico universale. L’ordinanza della I Sezione Civile, depositata il 20 aprile 2026 (n.10281), ribadisce la decisione di merito, chiarendo che l’infedeltà della moglie non può essere posta sul medesimo piano delle violenze fisiche e morali commesse dal marito.

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 € 79.80 €

Violenze, crisi familiare e un figlio che rifiuta il padre

Il procedimento origina dal ricorso interposto in appello della moglie contro la sentenza del Tribunale che aveva addebitato la separazione ad ambedue i coniugi e negato il mantenimento. La Corte d’appello aveva invece ribaltato il quadro: addebito esclusivo al marito, affido esclusivo del figlio alla madre e assegno unico in suo favore. Hub della decisione è la relazione extraconiugale della donna successiva alle condotte violente del marito, documentate da atti del procedimento penale e del Tribunale per i minorenni.

La Corte territoriale ha rilevato che gli episodi di violenza, ovvero “percosse, minacce di morte, umiliazioni, aggressioni anche nei confronti del figlio minore”, risalgono al 2018, mentre la relazione con un altro uomo è collocata “quanto meno dall’8 aprile 2019”. La Cassazione ha confermato tale ricostruzione, evidenziando che la violenza fisica è un comportamento di gravità tale da non poter essere comparato con l’infedeltà, richiamando il principio già espresso dalla stessa Corte (n. 35249/2023), ovvero che soltanto condotte omogenee possono essere poste a confronto.

L’infedeltà non “compensa” la violenza

Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello aveva violato il principio di non colpevolezza, attribuendogli la responsabilità della crisi matrimoniale pur in assenza di una condanna penale definitiva. La Cassazione ha rigettato l’argomento: la presunzione di innocenza opera solamente in sede penale, mentre nel giudizio civile il giudice deve procedere a una valutazione autonoma dei fatti, pure sulla base degli atti delle indagini. L’ordinanza riporta che i comportamenti del marito risultano “confermati dalla denuncia/querela, dalle integrazioni di querela, dai verbali di SIT, dalle annotazioni di PG e dalla certificazione medica”. Per l’effetto, l’infedeltà della moglie non può essere considerata causa della crisi, in quanto intervenuta quando il matrimonio era già irrimediabilmente compromesso dalle violenze.

Affido esclusivo, figlio rifiuta il padre e gli interventi falliscono

Il secondo punto ha riguardato l’affido del figlio ultrasedicenne. La Corte d’appello aveva disposto l’affido esclusivo alla madre, rilevando: condotte del padre successive al 2019, come il cambio della serratura per impedire l’accesso alla casa familiare; l’impedimento alla madre di far visita al figlio, anche in presenza di una grave patologia; l’inadempimento agli obblighi di mantenimento (650 euro dovuti, 300 versati); il totale rifiuto del figlio di incontrare il padre, malgrado percorsi di supporto psicologico, incontri protetti e interventi dei servizi sociali.

La Cassazione ha confermato che l’affido condiviso è la regola, bensì può essere derogato quando il minore vive un disagio profondo e persistente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU, rammentando che l’interesse superiore del minore può prevalere sul diritto alla bigenitorialità quando la relazione con un genitore risulta fonte di sofferenza ovvero rischio.

Nessuna violazione del principio del chiesto e pronunciato

Il secondo motivo di ricorso, afferente alla presunta violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello ha deciso nei limiti delle censure proposte e ha fondato la propria decisione su elementi già presenti nel fascicolo.

Conferma dell’addebito

La Cassazione ha quindi confermato la decisione della Corte territoriale: addebito della separazione al marito, affido esclusivo alla madre, assegno unico in suo favore. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese. L’ordinanza ribadisce che l’infedeltà non può essere utilizzata per attenuare o “bilanciare” condotte violente, in specie quando queste hanno inciso profondamente sul benessere del minore.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

13 − 10 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.