Appalto e sicurezza sul lavoro: escluso l’art. 2087 per l’appaltatore autonomo

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9494/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito i limiti di operatività dell’art. 2087 c.c. nei rapporti di appalto, escludendo la responsabilità del committente nei confronti dell’appaltatore che operi come lavoratore autonomo o imprenditore, e ha ribadito, sul piano generale, i principi in tema di solidarietà risarcitoria e interruzione della prescrizione nell’azione di surroga dell’INAIL.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Il caso

L’INAIL agiva in giudizio nei confronti di una società committente e di altri soggetti, chiedendo la restituzione delle somme erogate ai congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio verificatosi durante operazioni di cantiere. La vittima operava quale socio di una società appaltatrice incaricata di lavori di realizzazione di una rete fognaria.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il concorso colposo della vittima e condannando uno dei responsabili, mentre rigettava le domande nei confronti della committente e di altri soggetti per intervenuta prescrizione.

La Corte d’appello riformava la decisione, affermando la responsabilità solidale della società committente, ritenuta titolare di una posizione di garanzia ex art. 2087 c.c., e reputava non maturata la prescrizione, valorizzando l’effetto interruttivo derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.

Solidarietà e interruzione della prescrizione nella surroga INAIL

La Corte ha confermato, in primo luogo, la correttezza dell’impostazione della Corte territoriale in punto di solidarietà tra corresponsabili. In presenza di un unico evento dannoso, la diversità dei titoli di responsabilità non esclude l’applicazione dell’art. 2055 c.c., con conseguente obbligazione solidale tra i soggetti che abbiano concorso alla produzione del danno.

Coerentemente, la Cassazione ha ribadito che l’INAIL, agendo in surroga, può beneficiare degli effetti interruttivi della prescrizione derivanti dagli atti compiuti dal danneggiato nei confronti di uno dei condebitori, ai sensi dell’art. 1310 c.c. L’identità oggettiva del credito consente infatti di estendere tali effetti a tutti i corresponsabili, anche se estranei al processo penale.

Limiti del sindacato di legittimità sul nesso causale

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili, in larga parte, le censure relative all’accertamento del nesso causale e delle violazioni in materia di sicurezza. Tali doglianze investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non erano riconducibili ai ristretti limiti del sindacato di legittimità.

Il Collegio ha ribadito che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta di motivazione, non anche di mera insufficienza.

Art. 2087 c.c. e appalto: esclusa la tutela dell’imprenditore

Il passaggio centrale della decisione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c.

La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso con cui si contestava l’estensione della tutela antinfortunistica al caso di specie. Ha chiarito che la norma, pur applicabile anche nei rapporti di appalto, presuppone una posizione di debolezza del prestatore di lavoro, tipica del lavoro subordinato.

Nel caso concreto, la vittima non era un lavoratore dipendente, ma un socio dell’impresa appaltatrice, dunque un imprenditore. In tale contesto, caratterizzato da un rapporto paritario tra operatori economici, non può operare l’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c.

La Corte ha quindi escluso che il committente possa essere gravato da una presunzione di colpa in relazione alla sicurezza nei confronti dell’appaltatore autonomo.

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza e domanda di manleva

Quanto alla posizione del coordinatore per la sicurezza, la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure relative alla mancata condanna in garanzia.

Il giudice di merito aveva escluso la colpa del professionista, rilevando che il piano di sicurezza non presentava carenze e che non era stata dimostrata la conoscenza delle specifiche modalità operative del cantiere.

Si trattava di valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

Esito della decisione e principio affermato

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

L’obbligo di tutela di cui all’art. 2087 c.c., pur estensibile ai rapporti di appalto con riguardo ai dipendenti dell’appaltatore, non si applica nei confronti dell’appaltatore che operi quale lavoratore autonomo o imprenditore, mancando una posizione di soggezione tale da giustificare l’imposizione di una posizione di garanzia in capo al committente.

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