
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7134/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha chiarito i presupposti in presenza dei quali il finanziamento concesso a un’impresa in stato di insolvenza può essere qualificato come illecito, con conseguente nullità del contratto e irripetibilità delle somme erogate, in quanto espressione di una condotta idonea ad aggravare il dissesto e ritardare l’emersione della crisi.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito”, a cura dell’Avv. Monica Mandico, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Leggi descrizione
Monica Mandico, 2025, Maggioli Editore
68.00 €
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Il caso
La vicenda traeva origine dalla domanda proposta da un istituto bancario per l’ammissione al passivo fallimentare in relazione a due finanziamenti concessi a una società poi dichiarata fallita.
Il curatore contestava l’insinuazione, sostenendo che tali finanziamenti avessero aggravato il dissesto dell’impresa, consentendo il ripianamento di esposizioni pregresse e ritardando l’emersione dello stato di insolvenza.
Il giudice delegato rigettava la domanda e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava tale esito. Secondo il giudice di merito, la concessione del credito era avvenuta in presenza di indici evidenti di insolvenza e in assenza di prospettive di risanamento, con conseguente configurabilità di una concessione abusiva di credito, idonea a determinare la nullità dei contratti e l’irripetibilità delle somme erogate.
L’istituto di credito proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la qualificazione della fattispecie in termini di nullità e la mancata verifica degli elementi costitutivi dell’abusiva concessione del credito.
Il finanziamento come “reato-contratto”
La Cassazione, ritenendo corretto l’inquadramento operato dal giudice di merito, ha ribadito che il contratto non è di per sé illecito solo perché pregiudizievole per i creditori, ma diviene nullo quando la sua stipulazione integra violazione di una norma imperativa, anche di natura penale. In tali ipotesi, si configura il c.d. “reato-contratto”, nel quale è la stessa conclusione del negozio a realizzare il fatto vietato.
Nel caso di specie, il finanziamento concesso a un’impresa già insolvente, con consapevolezza della situazione e con effetti di aggravamento del dissesto, è stato ricondotto nell’alveo delle condotte penalmente rilevanti in materia di bancarotta, con conseguente nullità ex art. 1418 c.c.
Il ruolo della banca e l’aggravamento del dissesto
La Suprema Corte ha valorizzato gli accertamenti in fatto compiuti dal tribunale, ritenendo dimostrato che la banca fosse consapevole dello stato di insolvenza dell’impresa finanziata e che l’operazione avesse contribuito sia all’incremento dell’esposizione debitoria sia al ritardo nell’apertura della procedura concorsuale.
In tali situazioni, il finanziatore può concorrere nella condotta illecita quando il credito concesso si inserisce in un contesto di aggravamento del dissesto, favorendo la prosecuzione dell’attività in assenza di concrete prospettive di risanamento.
La Corte ha così ribadito che non è sufficiente richiamare l’astratta liceità del finanziamento all’impresa in crisi, dovendo invece verificarsi, in concreto, se l’operazione si traduca in una violazione dei doveri di correttezza e nella lesione degli interessi della massa dei creditori.
Buon costume economico e irripetibilità delle somme
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte ha confermato l’applicabilità dell’art. 2035 c.c., estendendo la nozione di buon costume anche a condotte contrarie ai principi di correttezza del mercato.
Secondo i giudici, rientrano nel concetto di buon costume non solo le condotte contrarie alla morale tradizionale, ma anche quelle che violano le regole etiche della concorrenza e delle relazioni economiche.
In tale prospettiva, il finanziamento volto a mantenere artificialmente in vita un’impresa decotta, aggravandone il dissesto, integra una prestazione contraria al buon costume e comporta l’irripetibilità delle somme erogate, anche sotto il profilo concorsuale.
Esito della decisione e principio affermato
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la nullità dei contratti di finanziamento e l’irripetibilità delle somme erogate.
Il principio di diritto ricavabile è il seguente:
Il finanziamento concesso a un’impresa già in stato di insolvenza, in assenza di concrete prospettive di risanamento e con effetti di aggravamento del dissesto e di ritardo nell’emersione della crisi, integra una condotta in violazione di norme imperative, anche di rilievo penale, determinando la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.; le somme erogate, in quanto prestazioni contrarie al buon costume economico, sono irripetibili ai sensi dell’art. 2035 c.c.











