Pensione di invalidità civile: anche gli immobili non locati fanno reddito

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7697/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito come debbano essere considerate le seconde case nel calcolo del requisito reddituale per l’accesso alla pensione di invalidità civile. La decisione affronta il rapporto tra disciplina fiscale e prestazioni assistenziali, escludendo che la natura sostitutiva dell’IMU rispetto all’Irpef possa, di per sé, sottrarre tali immobili dal computo rilevante ai fini del beneficio. Il principio affermato incide in modo diretto sulla verifica del bisogno economico richiesta per l’erogazione della prestazione.

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Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

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Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

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Il caso

La vicenda processuale ha preso il via dal ricorso di una cittadina contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile in misura intera. La richiedente chiedeva inoltre di poter trattenere i ratei già percepiti che l’ente previdenziale considerava invece indebitamente erogati a causa del presunto superamento dei limiti di reddito di legge.

La Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, aveva inizialmente dato ragione alla signora. Secondo i giudici toscani, nel calcolo dei redditi rilevanti dovevano essere inclusi soltanto quelli effettivamente soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Di conseguenza, il valore degli immobili di proprietà non locati doveva essere escluso, poiché tali beni sono soggetti all’IMU ma non concorrono direttamente alla formazione della base imponibile Irpef secondo la prospettiva adottata in quel grado di giudizio. Questa interpretazione favoriva il beneficiario, riducendo virtualmente il suo reddito calcolato e permettendogli di rientrare nelle soglie previste per l’assegno assistenziale.

Il ricorso dell’INPS e la contestazione sull’esclusione dei fabbricati non locati

L’INPS non ha condiviso l’impostazione dei giudici fiorentini e ha proposto ricorso dinanzi alla Cassazione, denunciando una falsa applicazione della normativa vigente. L’Istituto ha basato la sua difesa sulla violazione degli articoli 12, 13 e 19 della legge numero 118 del 1971, oltre che su diverse disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il punto centrale della contestazione riguardava l’omessa inclusione dei redditi da fabbricati ad uso abitativo e non locati nel calcolo della capacità economica della richiedente. Per l’ente previdenziale, il fatto che un immobile non sia affittato non significa che esso sia privo di una rendita rilevante ai fini della valutazione dello stato di bisogno.

La decisione della Corte

L’ordinanza n. 7697/2026 ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso proposto dall’INPS, disponendo la cassazione della sentenza impugnata. La Corte ha così ribadito la necessità di applicare correttamente, anche in ambito previdenziale, i criteri normativi che disciplinano la nozione di reddito rilevante.

La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’accesso alla pensione di invalidità, il parametro da considerare è il reddito imponibile ai fini Irpef. In tale nozione rientra anche il reddito dei fabbricati abitativi non locati, purché diversi dall’abitazione principale, per la quale opera la specifica deroga prevista dall’articolo 26 della legge n. 153 del 1969. Per gli altri immobili, anche se non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef sulle relative componenti fondiarie, ma questa sostituzione ha soltanto la funzione di evitare una doppia imposizione e non esclude la rilevanza reddituale del bene ai fini della valutazione della capacità economica del richiedente.

Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che la semplificazione fiscale operata tramite la sostituzione dell’Irpef con l’IMU non deve tradursi in un ingiustificato ampliamento dei benefici assistenziali. Ignorare il valore delle “seconde case” significherebbe trattare allo stesso modo soggetti con patrimoni immobiliari differenti, tradendo la ratio della legge che vuole sostenere solo chi è privo di mezzi adeguati.

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