
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5008/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), conferma che il creditore opposto può chiedere l’accertamento dell’imputazione dei pagamenti a debiti diversi, ma connessi alla medesima vicenda sostanziale, anche se relativi a rapporti sorti con una società poi estinta di cui l’opponente era socia. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
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• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
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• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il caso
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale nei confronti di Tizia, titolare della ditta individuale “Alfa”, per il pagamento di 66.035,71 euro dovuti alla società “Beta di Primo e Secondo s.n.c.” a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti ortofrutticoli.
L’ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che i pagamenti effettuati nel tempo (tramite 178 assegni per un totale di 361.702 euro) superavano ampiamente il valore delle forniture ricevute tra il 2002 e il 2009 (pari a 209.982,83 euro).
Pertanto, chiedeva non solo la revoca del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna della società creditrice alla restituzione della somma eccedente, quantificata in oltre 151.000 euro.
La società opposta contestava tale ricostruzione.
Secondo la difesa, l’opponente Tizia aveva omesso di considerare precedenti forniture effettuate tra il 1998 e il 2002 in favore della “Gamma s.n.c.”, società della quale Tizia era socia e poi sciolta.
I debiti di tale società si sarebbero trasferiti ai soci, con la conseguenza che i pagamenti effettuati da Tizia avrebbero dovuto essere imputati anche a tali debiti pregressi.
Il Tribunale di … accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società creditrice a restituire circa 10.000 euro.
La decisione d’appello
La Corte d’appello riformava però la decisione, accogliendo il gravame della società “Beta di Primo e Secondo s.n.c. (nel frattempo incorporata nella “Delta s.r.l.”) e dei suoi soci, e ritenendo che una parte dei pagamenti dovesse essere imputata ai debiti maturati dalla società estinta “Gamma s.n.c.”, di cui l’opponente era socia.
In conseguenza, la Corte territoriale riconosceva la debenza dell’importo originariamente ingiunto.
Avverso tale decisione Tizia proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro:
- la tardività e inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dall’opposta;
- la carenza di legittimazione dei soci della società creditrice;
- l’assenza di connessione tra il rapporto posto a base del decreto ingiuntivo e quello relativo alle forniture effettuate alla società estinta.
Rigetto del ricorso e conferma della reconventio reconventionis
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello.
In primo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della difesa della società opposta come reconventio reconventionis, consistente nella richiesta di accertamento che una parte dei pagamenti effettuati dall’opponente dovesse essere imputata a debiti derivanti da forniture effettuate alla società estinta “Gamma s.n.c.”, della quale la stessa Tizia era socia.
Quanto alla dedotta tardività della domanda, la Corte ha osservato che l’opponente aveva assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario, con la conseguenza che la costituzione dell’opposta, avvenuta dieci giorni prima dell’udienza, doveva considerarsi tempestiva ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.
È stata poi esclusa la carenza di legittimazione dei soci della società creditrice: la domanda riconvenzionale era stata, infatti, proposta dalla società opposta, mentre i soci si erano limitati ad aderire alle conclusioni della stessa.
Le domande nuove dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Di particolare rilievo è il principio affermato in ordine alla possibilità per l’opposto di proporre domande nuove nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte ha ribadito che il creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può introdurre, con la comparsa di risposta, una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso monitorio, anche se l’opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale, purché tale domanda:
- si riferisca alla medesima vicenda sostanziale;
- riguardi lo stesso bene della vita;
- sia connessa per incompatibilità alla domanda originaria.
Nel caso di specie, tale connessione sussisteva, poiché la contestazione relativa all’imputazione dei pagamenti si inseriva nel medesimo rapporto di dare-avere tra le parti e mirava a contrastare la pretesa dell’opponente di aver pagato somme eccedenti rispetto al dovuto.
La Corte ha quindi confermato che i pagamenti effettuati da Tizia potevano essere imputati anche ai debiti derivanti dalle forniture effettuate alla società estinta di cui era socia, con conseguente legittimità del decreto ingiuntivo.
Brevi note sulla reconventio reconventionis
Si tratta di un peculiare istituto processuale, che si inserisce nella dinamica dialettica tra le parti quando, a fronte di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore reagisce introducendo a sua volta una nuova domanda.
In altri termini, si può configurare come una sorta di contro-riconvenzionale, finalizzata a riequilibrare il contraddittorio e ad evitare che l’attore resti limitato alla mera difesa, rispetto alla nuova pretesa avanzata dal convenuto.
Sul piano funzionale, l’istituto risponde all’esigenza di garantire la pienezza del contraddittorio e la concentrazione delle tutele, consentendo alle parti di far valere nello stesso processo tutte le pretese connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
In questa prospettiva, si tende ad ammettere la reconventio reconventionis quando essa dipenda dal titolo già introdotto nel processo o da quello fatto valere con la domanda riconvenzionale, così da mantenere un collegamento con l’originario thema decidendum.
La peculiarità dell’istituto nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione assume contorni ancora più peculiari.
Poiché l’opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale, la giurisprudenza riconosce allo stesso una certa elasticità nella formulazione di domande ulteriori, purché esse restino legate alla medesima vicenda sostanziale e allo stesso rapporto di dare-avere oggetto del procedimento monitorio.
In tale contesto, la reconventio reconventionis può costituire uno strumento per chiarire il corretto assetto dei rapporti contabili tra le parti, ad esempio attraverso la diversa imputazione dei pagamenti effettuati.
Resta comunque fermo il limite della connessione con il rapporto controverso: la contro-riconvenzionale non può trasformarsi in un mezzo per introdurre nel processo una controversia del tutto nuova e autonoma (il suo spazio operativo rimane, dunque, circoscritto alla funzione di reazione processuale alla domanda riconvenzionale, nel rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo).
Il fondamento normativo ricostruito in via interpretativa
È bene precisare che non si tratta di istituto disciplinato da una specifica norma del codice di procedura civile e che il suo fondamento si ricava, in via interpretativa, da un insieme di disposizioni che regolano le domande riconvenzionali e i poteri di modifica delle domande nel processo.
In particolare, i principali riferimenti normativi sono:
- L’art. 36 c.p.c.: la norma consente al convenuto di proporre domanda riconvenzionale quando questa dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello fatto valere in via di eccezione.
Da questa disposizione la dottrina e la giurisprudenza ricavano, in via analogica e sistematica, la possibilità che anche l’attore reagisca alla riconvenzionale del convenuto mediante una contro-riconvenzionale, purché vi sia lo stesso rapporto di connessione.
- L’art. 167 c.p.c.: regola il momento e le modalità con cui il convenuto propone la domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta.
La riconvenzionale del convenuto costituisce il presupposto processuale che può giustificare la successiva reazione dell’attore tramite reconventio reconventionis.
- L’art. 183 c.p.c.: questa disposizione, che disciplina la fase di trattazione e i poteri di precisazione e modificazione delle domande, è spesso richiamata dalla giurisprudenza per legittimare l’introduzione della reconventio reconventionis, quando essa costituisca una reazione alla domanda riconvenzionale e resti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio.
Conclusioni
L’ordinanza n. 5008/2026 ribadisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, può formulare domande ulteriori purché strettamente connesse alla medesima vicenda sostanziale. La decisione conferma così la funzione della reconventio reconventionis quale strumento di riequilibrio del contraddittorio e di concentrazione delle tutele, nel rispetto dei limiti di connessione con il rapporto oggetto di causa.










