
Con l’ordinanza n. 5177 del 7 marzo 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la I° Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la procura alle liti rilasciata da un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno senza autorizzazione del giudice tutelare è viziata bensì non inesistente. Da tale qualificazione discende l’illegittimità della condanna “in proprio” del difensore, erroneamente irrogata dai giudici di merito. La Suprema Corte annulla la sentenza della Corte territoriale, decidendo nel merito e compensando le spese processuali.
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Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti
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Numerose sono le novità della presente edizione:
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• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti
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• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale
• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025.
Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
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Rocchina Staiano, 2025, Maggioli Editore
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Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.
Contenzioso originato entro una procedura di amministrazione di sostegno
La controversia prende avvio dalla gestione di somme di denaro appartenenti a una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. L’amministratore, nominato dal giudice tutelare del Tribunale, aveva introdotto un giudizio ai sensi dell’art. 702‑bis c.p.c. al fine di far accertare l’incapacità dell’assistita nei giorni in cui erano stati effettuati prelievi per complessivi 99.000 euro e per ottenerne la restituzione.
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Nel corso del procedimento, la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno propose un intervento volontario nel giudizio, attraverso un avvocato al quale aveva conferito procura nel maggio 2019. Tale iniziativa, preordinata a contestare la prospettata incapacità, venne tuttavia contestata dall’amministratore, che ne eccepì l’inesistenza ritenendola priva della necessaria autorizzazione del giudice tutelare.
Il Tribunale dispose, per l’effetto, la separazione dei giudizi: quello principale si concluse con la cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo tra le parti, mentre il giudizio sull’intervento venne definito con sentenza che dichiarava inesistente la procura alle liti e condannava l’avvocato, in proprio, alle spese.
Appello e conferma della condanna al difensore
L’avvocato propose appello contro la condanna alle spese. La Corte d’Appello, con sentenza, confermò la decisione del Tribunale. Per i giudici di secondo grado la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno sarebbe stata, all’epoca del conferimento della procura, priva della capacità processuale, con la conseguenza che l’atto doveva ritenersi tamquam non esset, ovvero giuridicamente inesistente. Da qui la possibilità di condannare direttamente il difensore, poiché autore dell’attività processuale non riferibile alla parte.
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Il ricorso in Cassazione
L’avvocato ricorse in Cassazione sollevando due motivi:
- la mancata cancellazione, da parte della Corte d’appello, di espressioni ritenute sconvenienti negli atti avversari;
- l’erronea qualificazione della procura come inesistente, anziché semplicemente invalida, e dunque l’illegittima condanna personale alle spese.
La Suprema Corte considera inammissibile il primo motivo, ritenendo che venga richiesta una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Si concentra invece sul secondo motivo, ritenuto fondato.
Procura invalida, non inesistente, e condanna alle spese illegittima
La Corte chiarisce che la procura conferita dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno senza autorizzazione del giudice tutelare non è inesistente, bensì affetta da invalidità. Tale distinzione, in apparenza tecnica, ha invece un decisivo risvolto processuale:
- se la procura è inesistente, l’attività svolta dall’avvocato non è riferibile alla parte e può essere attribuita esclusivamente al difensore medesimo, esponendolo alla condanna alle spese;
- se la procura è invalida, l’attività processuale produce in ogni caso effetti provvisori e instaura un rapporto processuale con la parte rappresentata; non è quindi ammissibile la condanna “in proprio” del difensore.
La Cassazione richiama il consolidato indirizzo secondo cui gli atti compiuti da soggetti incapaci non sono inesistenti bensì annullabili, in virtù dell’art. 1324 c.c. che estende la disciplina degli atti negoziali finanche agli atti unilaterali, quali appunto la procura alle liti. Inoltre, le limitazioni previste dall’amministrazione di sostegno non comportano una radicale inesistenza degli atti del beneficiario, ma solamente la necessità di autorizzazione per gli atti considerati di straordinaria amministrazione. Per l’effetto, la procura conferita nel caso di specie, pur in violazione del decreto del giudice tutelare, non può essere considerata tamquam non esset.
Cassazione senza rinvio e compensazione delle spese
Accogliendo il secondo motivo, la Corte:
- cassa la sentenza impugnata,
- decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
- dichiara insussistenti i presupposti per la condanna dell’avvocato al pagamento delle spese,
- compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
La Cassazione rimarca inoltre l’assenza di autentica alterità tra le parti: il controricorrente è l’amministratore di sostegno della stessa persona che il ricorrente difendeva.
Un nodo delicato
L’ordinanza in disamina offre un chiarimento in ambito di amministrazione di sostegno e di responsabilità dell’avvocato:
- ribadisce i limiti e gli effetti delle restrizioni imposte dal giudice tutelare;
- distingue correttamente tra inesistenza e invalidità della procura;
- tutela l’affidamento del difensore, evitando indebite condanne personali.
Principio di diritto
Nel caso di procura alle liti conferita dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione delle limitazioni stabilite dal giudice tutelare, la procura non è inesistente bensì semplicemente invalida o inefficace. Consegue che non sussistono i presupposti per la condanna del difensore in proprio alle spese di lite, in quanto l’attività processuale svolta sulla base di una procura invalida, diversamente da quella svolta in totale assenza di procura, risulta provvisoriamente efficace e idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata.
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