Graduatorie ERP e residenza storica: la Corte costituzionale ferma i punteggi territoriali

Con la sentenza n. 1/2026 (puoi leggerla cliccando qui) la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’Allegato B, lett. c-1), della legge Regione Toscana n. 2/2019, nella parte in cui attribuiva un punteggio crescente in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa nel territorio ai fini della graduatoria ERP. Anche quando non opera come requisito di accesso, il radicamento territoriale non può assumere un peso tale da consentire il sorpasso di soggetti più bisognosi. La decisione consolida un orientamento ormai stabile in materia di edilizia residenziale pubblica e fornisce indicazioni operative rilevanti per Regioni, Comuni ed enti gestori.

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Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

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Fabiola Pietrella
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.

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Il contesto della decisione

Con la sentenza n. 1 del 2026 la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui criteri di formazione delle graduatorie nell’edilizia residenziale pubblica, chiarendo i limiti entro cui il radicamento territoriale può essere valorizzato ai fini dell’assegnazione degli alloggi.

La decisione affronta il tema della cosiddetta “residenza storica”, utilizzata in alcune discipline regionali come criterio premiale nelle graduatorie ERP. Secondo la Corte, anche quando non opera come requisito di accesso, tale criterio non può assumere un peso tale da consentire il sorpasso in graduatoria di soggetti meno bisognosi su altri che versano in condizioni di maggiore fragilità.

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Il caso: il bando ERP del Comune di Arezzo

La controversia trae origine dal bando ERP 2022 del Comune di Arezzo, conforme alla legge regionale Toscana n. 2/2019, come modificata nel 2021, che attribuiva fino a quattro punti in graduatoria in base alla presenza continuativa nel territorio – sotto forma di residenza anagrafica o attività lavorativa – protratta da almeno tre fino a venti anni.

Non si trattava di un requisito di accesso alla procedura, ma di un criterio premiale inserito nella griglia di valutazione. Proprio questa configurazione ha indotto il Tribunale di Firenze a sollevare questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il sistema potesse determinare una sopravvalutazione del radicamento territoriale rispetto agli indici di bisogno, con la conseguenza di consentire il sorpasso in graduatoria di soggetti meno fragili ma residenti da più tempo su soggetti in condizioni di maggiore disagio.

La questione di costituzionalità

Con la sentenza n. 1/2026 la Corte costituzionale accoglie la questione in riferimento all’art. 3 Cost., dichiarando assorbite le censure relative all’art. 117, primo comma, Cost.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato in materia di edilizia residenziale pubblica. La Corte ribadisce che il diritto all’abitazione rientra tra i diritti sociali fondamentali collegati alla dignità della persona e che l’ERP è uno strumento diretto a garantire un alloggio ai soggetti economicamente deboli. Ne discende che la graduatoria deve essere strutturata in modo coerente con tale funzione redistributiva: gli indici rivelatori dello stato di bisogno devono assumere una posizione centrale e non possono essere resi recessivi rispetto a criteri ad essi estranei.

Il limite costituzionale ai criteri di radicamento territoriale

Il punto decisivo della pronuncia sta proprio qui. La Corte non esclude in assoluto che il radicamento territoriale possa essere considerato, ma chiarisce che esso non può assumere un peso tale da alterare la funzione dell’ERP. Quando la lunga residenza diventa un fattore idoneo a consentire il sorpasso del meno bisognoso sul più fragile, il criterio smette di essere accessorio e diventa distorsivo.

La durata della presenza nel territorio, infatti, non costituisce di per sé un indice affidabile di maggiore bisogno abitativo. Non vi è una correlazione necessaria tra anzianità di residenza e intensità della condizione di disagio; anzi, l’esperienza mostra come proprio le situazioni di precarietà economica e lavorativa possano generare mobilità territoriale. In tale prospettiva, la valorizzazione autonoma della “storicità di presenza” finisce per incidere sulla parità di trattamento tra situazioni omogenee sotto il profilo rilevante, ossia quello del bisogno.

Eguaglianza sostanziale e funzione sociale dell’ERP

La Corte individua così una violazione dell’art. 3 Cost. non solo sotto il profilo della ragionevolezza rispetto alla ratio del servizio, ma anche in termini di eguaglianza formale e sostanziale. La disciplina censurata, consentendo che un soggetto meno fragile preceda uno maggiormente bisognoso, altera la funzione dell’ERP quale strumento di rimozione degli ostacoli economico-sociali.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte distingue la “residenza storica” dall’anzianità di permanenza in graduatoria. Quest’ultima può legittimamente assumere rilievo, in quanto documenta il protrarsi della condizione di disagio e dunque si correla al bisogno. Diversamente, la mera lunga residenza nel territorio non è, di per sé, espressiva della persistenza o dell’intensità della fragilità sociale.

Le ricadute operative per Regioni ed enti gestori

La pronuncia impone quindi una riflessione concreta sulle discipline regionali e sui regolamenti attuativi. Non è sufficiente evitare requisiti escludenti manifestamente discriminatori: anche i criteri premiali devono essere ponderati in modo coerente con la funzione del servizio. Le griglie di punteggio, così come i sistemi informatizzati di formazione delle graduatorie, devono riflettere una gerarchia chiara, nella quale il bisogno conservi una posizione strutturalmente prevalente.

Con la sentenza n. 1/2026 la Corte costituzionale consolida dunque un principio ormai netto: nell’ERP la priorità deve seguire il bisogno, non la permanenza territoriale. La graduatoria non è un mero strumento tecnico, ma il luogo in cui si traduce concretamente la tutela di un diritto sociale fondamentale. Ed è su questo terreno che la discrezionalità del legislatore regionale incontra il limite costituzionale tracciato dall’art. 3 Cost.

Francesco Russo
Avvocato cassazionista presso l’Avvocatura interna dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER Campania). Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia ed edilizia residenziale pubblica. È autore di contributi e articoli di approfondimento giuridico pubblicati su portali specializzati e riviste online, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e dei nuovi modelli di decisione pubblica.

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