
L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha sollevato numerose questioni interpretative riguardanti l’esatta perimetrazione dei componenti reddituali che devono essere inclusi o esclusi dalla proposta formulata dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare, la recente Risposta n. 48/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta il tema della rilevanza, ai fini del reddito concordato e della produzione netta IRAP, dei differenziali derivanti dall’acquisto e dal successivo utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi da parte di studi professionali.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso
La determinazione del reddito di lavoro autonomo ha subito una trasformazione significativa a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. Tale intervento normativo ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), specificamente all’articolo 54, il cosiddetto principio di onnicomprensività.
In base a tale principio, entrato in vigore il 1∘ gennaio 2024, tutti i proventi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale concorrono a formare il reddito, salvo eccezioni espresse. Parallelamente, è stato abrogato il comma 1-quater del previgente articolo 54, che disciplinava puntualmente i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali.
Questo mutamento di scenario è fondamentale per comprendere la portata della Risposta n. 48/2026, in quanto definisce cosa debba intendersi oggi per reddito di lavoro autonomo. Contemporaneamente, la disciplina del Concordato Preventivo Biennale, contenuta nel d.lgs. n. 13 del 2024, stabilisce che il reddito proposto al contribuente sia individuato facendo riferimento all’articolo 54, comma 1, del TUIR, depurato tuttavia di alcune componenti specifiche.
L’articolo 15 del citato decreto elenca tassativamente i valori da non considerare, tra cui spiccano le plusvalenze e minusvalenze, i redditi derivanti da partecipazioni e i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali. La ratio di tali esclusioni risiede nella volontà del legislatore di isolare la gestione ordinaria dell’attività professionale, escludendo eventi straordinari o componenti reddituali che non sono direttamente influenzate dagli algoritmi di calcolo utilizzati dall’Agenzia per formulare la proposta di concordato.











