Decreto sicurezza e avvocati: cosa prevede sul compenso per i rimpatri

Il decreto-legge n. 23/2026 (decreto sicurezza), approvato con modifiche dal Senato e attualmente all’esame della Camera, introduce rilevanti novità in materia di immigrazione e difesa tecnica. In particolare, una disposizione, l’art. 30-bis, incide direttamente sul ruolo dell’avvocato nei procedimenti che riguardano i cittadini stranieri. La norma interviene sui programmi di rimpatrio volontario assistito, sollevando questioni applicative e sistematiche di rilievo. Analizziamole insieme.

Consiglio: per un approfondimento su questi temi, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.

Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).

Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.

Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

Leggi descrizione
Paolo Morozzo della Rocca, Maggioli Editore
62.00 € 58.90 €

Rimpatri volontari assistiti: cosa prevede l’art. 30-bis

L’art. 30-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato lo scorso 17 aprile, modifica la disciplina dei programmi di rimpatrio volontario assistito prevista dall’art. 14-ter del d.lgs. n. 286/1998.

La norma individua il Consiglio Nazionale Forense tra i soggetti chiamati a collaborare nell’ambito di tali programmi, attribuendo all’avvocatura un ruolo operativo in una fase che precede e accompagna la decisione dello straniero di aderire al rimpatrio.

Il dato più innovativo è rappresentato dalla previsione di un compenso per il difensore che assiste il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione al programma. Tale compenso:

  • è riconosciuto solo all’esito della partenza dello straniero;
  • è parametrato al contributo economico destinato alle prime esigenze del rimpatriato;
  • è corrisposto con fondi pubblici;
  • viene gestito dal Consiglio Nazionale Forense.

Si tratta di una previsione del tutto inedita nel sistema, in quanto collega direttamente la remunerazione dell’attività legale al verificarsi di un determinato esito procedimentale.

Abrogazione dell’art. 142 TUSG: superamento del regime speciale nei giudizi di espulsione

L’art. 29, comma 3, del decreto aveva già disposto l’abrogazione dell’art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia).

In base al previgente assetto normativo, l’art. 142 prevedeva un regime derogatorio in materia di spese nei procedimenti di opposizione ai provvedimenti di espulsione, stabilendo la copertura pubblica degli onorari e delle spese legali a prescindere dalle condizioni reddituali dello straniero.

La sua abrogazione ha determinato, pertanto, il venir meno di tale disciplina speciale e la conseguente riespansione del regime ordinario del patrocinio a spese dello Stato, con applicazione dei relativi requisiti di accesso.

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

In relazione al nuovo assetto delineato dall’art. 30-bis, il Consiglio Nazionale Forense ha precisato di non essere stato coinvolto nel procedimento di elaborazione della norma.

In particolare, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, nella sezione “news”, il Consiglio ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva né durante l’iter parlamentare né successivamente all’approvazione dell’emendamento, prendendo quindi le distanze dalla previsione normativa.

Il CNF ha inoltre evidenziato come le attività previste dalla disposizione non rientrino tra le proprie competenze istituzionali, chiedendo un intervento del Parlamento volto a escluderne il coinvolgimento.

Le reazioni dell’avvocatura: la posizione dell’OCF

Particolarmente significativa è la posizione espressa dall’Organismo Congressuale Forense, che ha adottato una linea di netta contrarietà alle modifiche introdotte.

L’OCF ha evidenziato come il nuovo sistema rischi di alterare la funzione dell’avvocato, introducendo un collegamento tra l’attività difensiva e il perseguimento di obiettivi di politica pubblica, quale quello dell’incentivazione dei rimpatri.

A ciò si aggiunge la critica già rivolta alla limitazione del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di espulsione, ritenuta idonea a incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.

In questo quadro, l’Organismo ha sollecitato una revisione della disciplina nel corso dell’esame parlamentare presso la Camera.

Indipendenza dell’avvocato e possibili profili di incostituzionalità

L’art. 30-bis solleva questioni che attengono anche a principi di rilievo costituzionale.

Il riconoscimento di un compenso subordinato all’esito del rimpatrio, infatti, potrebbe determinare una tensione con il dovere di indipendenza dell’avvocato, il quale è chiamato a garantire un’assistenza libera da condizionamenti esterni.

La previsione di un incentivo economico collegato a un determinato esito procedimentale rischia infatti di incidere sulla neutralità dell’attività svolta dal legale, ledendo il diritto fondamentale di difesa.

Conclusioni

Il decreto sicurezza 2026 introduce modifiche che incidono in modo diretto sul rapporto tra avvocatura e procedimenti in materia di immigrazione.

L’innovazione relativa al compenso nei rimpatri volontari assistiti delinea un nuovo quadro normativo, che solleva questioni applicative e sistemiche di rilievo.

Il passaggio alla Camera rappresenta un momento decisivo per la possibile revisione della disposizione, anche alla luce delle osservazioni provenienti dalle istituzioni forensi.

Decreto sicurezza e avvocati: le questioni principali in sintesi

Che cosa prevede l’art. 30-bis del decreto sicurezza?

Prevede il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense nei programmi di rimpatrio volontario assistito e introduce un compenso per l’avvocato che assiste lo straniero nella richiesta, subordinato all’effettiva partenza.

Come viene determinato il compenso dell’avvocato?

Il compenso è parametrato al contributo economico riconosciuto allo straniero per le prime esigenze ed è corrisposto solo dopo il rimpatrio.

Cosa è cambiato per il patrocinio a spese dello Stato?

Con l’abrogazione dell’art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, lo straniero che impugna un provvedimento di espulsione deve dimostrare i requisiti reddituali ordinari per accedere al gratuito patrocinio.

Qual è la posizione del CNF sull’art. 30-bis?

Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato di non essere stato coinvolto e ha chiesto di essere escluso dalle funzioni previste dalla norma.

Perché si parla di possibili profili di incostituzionalità?

Perché il collegamento tra compenso e risultato potrebbe incidere sull’indipendenza dell’avvocato e limitare l’effettività del diritto di difesa.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

diciotto − 15 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.