Licenziamento per attività ludiche in malattia: legittimità delle investigazioni e reintegra nel Jobs Act

Nel lavoro subordinato il controllo del datore deve bilanciarsi con i diritti del lavoratore, soprattutto salute e privacy. In merito a ciò, una delle questioni più rilevanti riguarda le assenze per malattia/infortunio: per sospetto di abusi, le aziende ricorrono spesso a investigatori privati, ma la giurisprudenza esclude automatismi (un’attività extralavorativa non prova di per sé la simulazione). In questo quadro si inserisce la sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 525/2025, che chiarisce limiti delle investigazioni e tutela reintegratoria nel Jobs Act (D.Lgs. 23/2015), valorizzando le valutazioni medico-legali rispetto alle mere risultanze investigative e negando che “muoversi” equivalga a guarigione.

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Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società per azioni volto ad accertare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente, assunta con mansioni di conduttrice di macchinari. La lavoratrice era rimasta assente dal servizio per un lungo periodo a seguito di un infortunio sul lavoro occorso nell’aprile 2024, che le aveva causato lo schiacciamento del dito indice della mano destra e una conseguente inabilità temporanea certificata dall’INAIL.

Insospettita dall’estensione della prognosi e dalla mancata ripresa dell’attività, la società aveva incaricato un’agenzia investigativa privata di verificare le effettive condizioni della dipendente. Dal report emergeva che, durante l’assenza, la lavoratrice aveva svolto attività ritenute incompatibili con l’infortunio o comunque sintomatiche di piena efficienza fisica: pulizie sul terrazzo di casa, guida di un’autovettura con cambio manuale, frequentazione di bar e negozi portando borse e, soprattutto, la presenza in palestra con presunto sollevamento di pesi con entrambe le mani.

Sulla base di tali risultanze, la società procedeva al licenziamento, ipotizzando la simulazione dell’infermità o, in subordine, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per avere posto in essere condotte idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione. La lavoratrice impugnava il provvedimento, eccependo l’inutilizzabilità delle prove per violazione della privacy e, nel merito, l’insussistenza degli addebiti, invocando l’applicazione della tutela reintegratoria.

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Le prove investigative e i limiti della privacy

Il primo nodo affrontato dal Giudice del lavoro riguarda l’ammissibilità delle prove raccolte tramite investigatori privati. È noto che gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori circoscrivono il potere di controllo datoriale; tuttavia, la giurisprudenza ammette il ricorso ad agenzie investigative per accertare condotte illecite del dipendente non riconducibili al mero adempimento della prestazione (c.d. controllo difensivo), anche a fronte di un semplice sospetto.

Nel caso concreto, la difesa della lavoratrice lamentava una violazione della riservatezza, sostenendo che gli investigatori avessero scattato fotografie all’interno dell’abitazione approfittando di presunte manomissioni alla recinzione (un telo verde posto a copertura del terrazzo).

Il Tribunale ha respinto l’eccezione, ritenendo legittime le riprese: l’istruttoria aveva infatti accertato, anche mediante testimonianze, che il telo presentava squarci e aperture preesistenti, dovuti a usura e intemperie, e non a interventi degli investigatori. Poiché il cortile pertinenziale risultava visibile dall’esterno attraverso tali aperture, veniva meno l’aspettativa di riservatezza che avrebbe potuto rendere illecita l’acquisizione delle immagini.

Il diritto di difesa del datore di lavoro, comprensivo della facoltà di precostituire prove utilizzabili in giudizio, prevale sulla privacy quando l’acquisizione avvenga con modalità non eccessivamente invasive e riguardi luoghi esposti alla vista dall’esterno o comunque accessibili a terzi. In linea con tale impostazione, sono state ritenute lecite anche le riprese in palestra, trattandosi di luogo aperto al pubblico, liberamente accessibile.

La regola di giudizio sulle attività extralavorative

Nel merito, la sentenza affronta la questione centrale: le attività extralavorative svolte durante la malattia legittimano il licenziamento? Il Tribunale di Asti ricorda che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il lavoratore in malattia di svolgere altre attività, anche a favore di terzi.

Affinché scatti la sanzione espulsiva, il datore di lavoro ha lo specifico onere di provare:

  1. la simulazione dello stato di malattia;

  2. oppure che l’attività svolta fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio, in violazione dei doveri di cura e non ritardata guarigione.
    Si tratta di una valutazione prognostica ex ante.

CTU e compatibilità con la patologia

Nel caso in esame, la CTU ha confermato l’effettività della patologia (sindrome compressiva e tenopatia del flessore al dito indice), escludendo qualsiasi ipotesi di simulazione o “pretestazione” da parte della lavoratrice.

Il Giudice ha sottolineato che l’incapacità lavorativa specifica non coincide necessariamente con l’immobilità assoluta. Le mansioni della lavoratrice (movimentazione manuale di carichi e conduzione di macchinari) richiedevano la piena funzionalità della mano e non erano compatibili con la lesione; tuttavia, ciò non le impediva di svolgere atti della vita quotidiana come guidare l’auto, fare acquisti o pulire il terrazzo. Tali attività, prive di carattere usurante e svolte in una fase avanzata della convalescenza, sono state giudicate dal CTU inidonee a ritardare il recupero funzionale.

Il focus sull’episodio in palestra e la valutazione concreta

L’elemento di maggiore criticità era rappresentato dall’attività in palestra. Il datore di lavoro aveva documentato il sollevamento di pesi, deducendone una piena efficienza fisica. L’istruttoria ha però rivelato un quadro ben diverso, smontando la tesi aziendale. È emerso che si trattava di un unico episodio isolato, avvenuto a distanza di 50 giorni dall’infortunio.

La lavoratrice si era recata in palestra per svolgere esercizi mirati al drenaggio degli arti inferiori, essendo affetta da una patologia circolatoria (lipedema), e non per allenare la parte superiore del corpo. Il personal trainer ha confermato che l’esercizio con i pesi (due attrezzi da 4 kg) consisteva in una “singola ripetizione” fatta per testare la presa, e non in un allenamento intensivo.

Il CTU ha concluso che tale condotta, per la sua unicità, brevità e basso carico, non possedeva l’efficienza lesiva necessaria ad aggravare la condizione del dito infortunato, come confermato peraltro dalla visita medica specialistica effettuata il giorno successivo, che non aveva riscontrato peggioramenti.

La sentenza evidenzia dunque l’importanza di una valutazione concreta e non presuntiva: la mera presenza in un luogo ludico o sportivo non prova l’insussistenza della malattia se l’attività ivi svolta non interferisce con la patologia invalidante specifica.

Illegittimità del recesso e quadro normativo (Jobs Act)

Accertata l’insussistenza di condotte fraudolente o negligenti, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento. Punto focale della decisione è l’individuazione del regime sanzionatorio applicabile, trattandosi di rapporto di lavoro soggetto al D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act). La disciplina generale del Jobs Act prevede, per il licenziamento ingiustificato, una tutela prevalentemente indennitaria; tuttavia, l’art. 3, comma 2, dispone l’annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro quando sia “direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

“Fatto materiale” e irrilevanza disciplinare: l’equiparazione all’insussistenza

Il Tribunale di Asti, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, interpreta l’espressione “fatto materiale” in senso estensivo e costituzionalmente orientato: l’insussistenza non riguarda solo il mancato accadimento storico dell’episodio (ad es., la lavoratrice non è mai andata in palestra), ma anche la sua irrilevanza giuridico-disciplinare.

Un fatto materialmente accaduto (recarsi in palestra o guidare l’auto), ma privo di antigiuridicità perché inidoneo a ledere il bene protetto (salute e rapido rientro al lavoro) o perché espressione di un legittimo diritto, equivale, sul piano giuridico, a un fatto insussistente. Come affermato in sentenza: “al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso”.

Effetti: reintegrazione, risarcimento e contributi

Di conseguenza, il Giudice ha condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, fino a un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali. È stata inoltre respinta la richiesta di detrazione dell’aliunde perceptum, non avendo il datore di lavoro fornito alcuna prova in merito.

Conclusioni

La pronuncia ribadisce che la malattia non determina una compressione generalizzata della libertà personale e che le investigazioni private, pur astrattamente legittime, devono misurarsi con la realtà clinica accertata. Attività quotidiane o ludiche, se compatibili con la patologia e ininfluenti sui tempi di guarigione, non possono fondare un licenziamento per giusta causa.

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