Recesso del socio ai fini dell’imposta di registro – Commento alla Risposta dell’AdE n. 3/2026

Il tema della fuoriuscita di un socio da un’associazione professionale solleva delicate questioni non solo civilistiche, ma anche e soprattutto fiscali. La recente Risposta n. 3/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) analizza il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno studio notarile riconosce a un socio uscente per pensionamento un indennizzo per l’attività svolta.

Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 € 41.80 €

Il caso

La fattispecie trae origine da un interpello presentato da uno Studio notarile costituito in forma di associazione tra professionisti. Uno dei soci, avendo raggiunto i limiti di età per la dispensa dalle funzioni, ha maturato il diritto a un indennizzo previsto statutariamente.

Secondo l’articolo 10 dei patti associativi, mentre in caso di recesso o esclusione ordinaria al socio spetta solo la quota di utili maturata, l’ipotesi del pensionamento genera il diritto a una somma ulteriore a carico dell’Associazione.

Nel caso di specie, i soci non avevano stipulato la polizza assicurativa originariamente prevista per finanziare tale esborso, decidendo quindi di determinare l’ammontare dell’indennizzo di comune accordo.

Tale accordo, volto a definire la regolamentazione patrimoniale conseguente all’estinzione del vincolo, è stato formalizzato attraverso uno scambio di messaggi tramite posta elettronica certificata (PEC), senza la redazione di un unico atto contrattuale sottoscritto contestualmente.

La tesi del contribuente su registrazione e imposta di registro

L’istante sosteneva che l’accordo dovesse essere assoggettato a registrazione solo in “caso d’uso” e con l’applicazione dell’imposta in misura fissa di 200 euro. La tesi si fondava sull’assimilazione dell’indennizzo a un’assegnazione di somme di denaro ai soci in conseguenza del recesso, operazione che il Testo Unico dell’Imposta di Registro disciplina in modo analogo ai conferimenti di denaro.

Secondo questa interpretazione, l’atto rappresenterebbe l’operazione speculare al conferimento iniziale: come il conferimento di denaro è soggetto a imposta fissa, così dovrebbe esserlo la sua restituzione o l’assegnazione di somme al socio uscente. Inoltre, essendo l’accordo perfezionato per corrispondenza e non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, il contribuente riteneva applicabile il regime di favore della registrazione solo in caso d’uso.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate e la distinzione tra delibera e accordo

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, disattende parzialmente la tesi del contribuente, operando una distinzione fondamentale tra la delibera associativa e l’accordo tra le parti. Mentre la delibera del 9 luglio 2025 ha formalizzato l’estinzione del vincolo, il successivo accordo pec ha una natura diversa: non è un atto unilaterale collettivo dell’ente, ma il punto d’incontro della volontà tra l’ente e un terzo, ovvero il socio ormai uscito.

Qualificazione fiscale dell’indennizzo e richiamo al TUR

Il punto di rottura rispetto alla tesi dell’istante riguarda l’applicabilità dell’articolo 4 del TUR, poiché l’Agenzia osserva che l’indennizzo per pensionamento non può definirsi propriamente come un’operazione contraria al conferimento. Spesso, infatti, tali somme hanno un ammontare significativamente maggiore e diverso rispetto all’apporto iniziale, riflettendo il valore dell’attività prestata negli anni e non il semplice rimborso del capitale conferito. Pertanto, l’atto viene ricondotto nell’alveo dell’articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR, che riguarda gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

La decisione

L’Amministrazione finanziaria applica l’aliquota proporzionale del 3%. Riconosce però un punto a favore del contribuente sulla forma dell’accordo. L’accordo si è perfezionato per corrispondenza. Il codice civile non richiede, per questo tipo di intesa, la forma scritta a pena di nullità. Di conseguenza si applica la registrazione solo in caso d’uso.

Non sorge quindi un obbligo di registrazione in termine fisso. L’atto va registrato solo se viene depositato presso una cancelleria giudiziaria o presentato a una pubblica amministrazione. In tale ipotesi l’imposta non si calcola in misura fissa, ma con aliquota del 3% sul valore dell’indennizzo riconosciuto.

Conclusioni

La risposta n. 3/2026 offre un monito importante per gli studi professionali, evidenziando come la scelta della forma contrattuale possa differire il momento del pagamento dell’imposta, ma non ne muti la misura qualora l’indennizzo ecceda la natura di mero rimborso del conferimento.

L’utilizzo della corrispondenza via PEC si conferma uno strumento efficace per gestire la fiscalità indiretta in fase di transizione associativa, permettendo di evitare la tassazione immediata al 3% che scatterebbe in caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tuttavia, resta fermo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, per cui l’Amministrazione potrà sempre riqualificare l’atto in base alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici prodotti, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

13 − cinque =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.