Rimborso forfettario avvocato: quando il privilegio non opera

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1138/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), nell’ambito di una controversia in materia di procedure concorsuali, ha chiarito la corretta collocazione del credito dell’avvocato nello stato passivo quando, accanto ai compensi, vengono richieste anche le spese di trasferta e il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. La decisione prende le mosse da un’opposizione allo stato passivo e consente di precisare il perimetro del privilegio previsto per i crediti professionali, con particolare attenzione alla natura del rimborso forfetario ex D.M. 55/2014.

Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il caso

Un avvocato aveva proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva escluso il suo credito dallo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, deducendo di avere svolto attività difensiva per la società in bonis in due giudizi dinanzi al giudice del lavoro.

Il Tribunale adito aveva ritenuto provato il rapporto di mandato e l’attività svolta, liquidando i compensi in applicazione del D.M. n. 55/2014, qualificando le controversie come di valore non determinabile e di particolare complessità. In sede di collocazione, il Tribunale aveva riconosciuto il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. non soltanto sui compensi, ma anche sulle spese di trasferta e sul rimborso forfettario del 15%, oltre al rimborso delle spese generali.

L’amministrazione straordinaria aveva impugnato il decreto, contestando, tra l’altro, proprio l’estensione del privilegio alle voci diverse dal compenso, e quindi alle spese di trasferta e al rimborso forfettario.

Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.

La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso per due profili. Da un lato, ha rilevato un vizio di motivazione, ritenuta apparente e inferiore al minimo costituzionale, in relazione alla qualificazione della controversia come di particolare complessità e di valore indeterminabile, con conseguente cassazione sul punto e rinvio per nuovo esame.

Dall’altro lato, ed è il profilo di maggiore interesse pratico, la Corte ha affermato che il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis c.c., quando si discute di attività giudiziale dell’avvocato, può operare solo per le voci qualificabili come compenso. Le spese, invece, restano estranee all’area privilegiata, poiché il relativo credito non rientra nella nozione di retribuzione del professionista. In questa prospettiva, la Corte ha richiamato precedenti conformi (Cass. Civ., S.U., Sent. n. 31030/2019), ribadendo la netta distinzione tra compenso e spese, ai fini della graduazione.

Focus sul rimborso forfettario del 15%

La Corte ha poi esteso lo stesso criterio al rimborso forfettario delle spese generali previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014. Pur essendo calcolato in percentuale sul compenso complessivo, tale importo è stato qualificato come componente necessaria delle spese giudiziali, predeterminata dalla legge, relativa a costi di carattere generale e non strettamente inerenti alla singola pratica. Proprio per questa natura, il rimborso forfettario non perde la qualificazione di spesa, anche se quantificato forfettariamente con riferimento ai compensi. Ne consegue che non può essere assimilato al compenso professionale e, quindi, non può beneficiare del privilegio previsto per i crediti dell’avvocato.

Il principio di diritto

In applicazione di tali premesse, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Il rimborso forfettario di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all’importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell’art. 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all’attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio di cui all’art. 2751-bis cod. civ.».

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

tre × tre =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.