Arretrati mantenimento figli maggiorenni: può chiederli il genitore non più convivente?

L’ordinanza n. 678/2026 della Cassazione, Prima Sezione Civile (puoi leggerla cliccando qui), affronta una questione di particolare rilievo sistematico in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, chiarendo se e in quali limiti il genitore già convivente possa agire, anche in sede monitoria, per il recupero degli arretrati dell’assegno maturati anteriormente alla cessazione della convivenza e alla successiva revoca giudiziale dell’obbligo di contribuzione. La pronuncia offre lo spunto per una riflessione sulla distinzione tra titolarità del diritto al mantenimento e legittimazione processuale all’azione, nonché sul ruolo del giudicato quale limite invalicabile al sindacato del giudice adito in via monitoria.

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Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Il fatto e l’iter processuale

La vicenda prende avvio da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla madre di un figlio maggiorenne per il recupero di somme dovute a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento relativi al periodo luglio 2015 – dicembre 2016, sulla base del titolo costituito dalla sentenza di divorzio che poneva l’obbligo contributivo a carico del padre.

L’opponente eccepiva la carenza di legittimazione processuale della madre, deducendo che la convivenza madre–figlio era cessata già nel febbraio 2015 e che, pertanto, al momento della proposizione del ricorso monitorio, non sussistevano più i presupposti per l’azione in nome proprio. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione; la decisione veniva riformata dal Tribunale di Roma, che riconosceva la legittimazione della madre con riferimento ai crediti maturati anteriormente alla revoca dell’assegno.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in plurimi motivi, incentrati principalmente sulla distinzione tra titolarità del diritto e legittimazione ad agire, nonché sugli effetti della cessazione della convivenza e della successiva revoca dell’obbligo di mantenimento.

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La questione giuridica: cessazione della convivenza e legittimazione all’azione

Il nodo centrale della decisione riguarda la persistenza della legittimazione del genitore convivente ad agire per il recupero degli arretrati dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, laddove la convivenza sia cessata prima della proposizione della domanda giudiziale, ma successivamente al periodo di maturazione del credito.

La questione impone di distinguere con chiarezza tra:

  • titolarità del diritto al mantenimento, che compete al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
  • legittimazione processuale del genitore, che trova fondamento nella funzione di fatto svolta dal genitore convivente nell’attuazione del diritto del figlio.

In tale prospettiva, la cessazione della convivenza non può essere assunta quale criterio automatico di esclusione della legittimazione, occorrendo piuttosto verificare il momento di maturazione del credito e la persistenza del titolo giudiziale che ne costituisce la fonte.

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Il quadro normativo e sistematico

Il fondamento normativo della controversia si rinviene negli artt. 337-ter e 337-septies c.c., che disciplinano il mantenimento dei figli maggiorenni, nonché nell’art. 81 c.p.c., in tema di legittimazione ad agire.

Sul piano sistematico, la questione investe il rapporto tra diritto sostanziale e azione processuale, ponendo il problema se la legittimazione del genitore convivente abbia natura meramente contingente o se, invece, essa possa estendersi anche alla fase patologica del rapporto obbligatorio, rappresentata dal recupero coattivo degli arretrati.

La risposta fornita dalla Corte si colloca in una prospettiva funzionale, valorizzando il ruolo del genitore quale soggetto che ha concretamente sostenuto il mantenimento del figlio nel periodo di riferimento, anticipando le relative spese.

La decisione della Corte: ratio decidendi

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che la madre ha agito in virtù di una legittimazione processuale ex lege con riferimento ai crediti per mantenimento maturati prima della revoca dell’obbligo contributivo, risultando irrilevante che la domanda monitoria sia stata proposta successivamente alla cessazione della convivenza.

Secondo la Corte, la revoca dell’assegno di mantenimento disposta dal Tribunale di Velletri con decorrenza dal gennaio 2017 non può spiegare effetti retroattivi sui crediti già maturati, i quali restano ancorati a un titolo giudiziale valido ed efficace ratione temporis. Ne consegue l’insussistenza di qualsiasi indebito oggettivo e l’impossibilità per il giudice di pace di incidere, anche solo indirettamente, sulla portata temporale del titolo.

Titolarità del diritto, legittimazione e solidarietà attiva

Particolarmente significativo è il passaggio motivazionale in cui la Corte chiarisce che la legittimazione del genitore convivente non si pone in conflitto con la titolarità del diritto al mantenimento in capo al figlio, ma opera su un piano distinto, risolvendo eventuali sovrapposizioni alla luce dei principi di solidarietà attiva.

Il genitore che agisce per il recupero degli arretrati non si sostituisce al figlio, né ne comprime le prerogative, ma esercita un potere processuale funzionale alla tutela di un credito maturato in un contesto in cui egli ha concretamente assolto ai doveri di mantenimento. In tal senso, la pronuncia si inserisce in un orientamento volto a evitare che la frammentazione delle legittimazioni processuali si traduca in una sostanziale perdita di tutela.

Giudicato e limiti del sindacato del giudice di pace

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo del giudicato, nella misura in cui ribadisce che il giudice di pace, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non può rimettere in discussione un provvedimento giudiziale passato in giudicato, né anticipare o retrodatare gli effetti di una revoca dell’obbligo di mantenimento.

Il richiamo al giudicato quale limite invalicabile al sindacato del giudice adito in via monitoria contribuisce a rafforzare la certezza dei rapporti giuridici e a delimitare correttamente l’ambito del controllo consentito in tale sede.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza in commento offre un contributo rilevante alla sistematizzazione della legittimazione del genitore convivente in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, chiarendo che la cessazione della convivenza non incide sui crediti già maturati né priva automaticamente il genitore del potere di agire per il loro recupero.

La pronuncia si segnala per l’equilibrio con cui coniuga esigenze di certezza del diritto, tutela del giudicato e protezione effettiva delle posizioni creditorie sorte nell’ambito dei rapporti familiari, offrendo indicazioni utili tanto sul piano teorico quanto su quello applicativo.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Maria Santissima Assunta” (LUMSA) di Roma, con tesi sperimentale in diritto di famiglia sotto la supervisione del Prof. Massimo Cesare Bianca. Ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha collaborato con diversi studi legali operanti in diritto di famiglia ed è autrice di contributi per primarie case editrici giuridiche.

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