La qualificazione fiscale mortis causa di strumenti previdenziali esteri – Commento alla Risposta dell’AdE n. 290/2025

La Risposta ad istanza di interpello n. 290 del 2025 (puoi leggerla cliccando qui) emessa dall’Agenzia delle Entrate si colloca al centro del dibattito sul coordinamento tra normativa domestica e pattizia in materia di redditi transnazionali percepiti jure successionis.

La fattispecie esaminata concerne la corretta qualificazione e il conseguente regime impositivo, in Italia, degli importi liquidati in un’unica soluzione a un erede residente, derivanti da un fondo pensione individuale volontario statunitense intestato al de cuius non residente.

Il provvedimento affronta due questioni: la natura giuridica dell’emolumento ai sensi del TUIR (reddito di capitale o reddito di pensione) e la determinazione della potestà impositiva in virtù della Convenzione per evitare le doppie imposizioni Italia-USA. L’esegesi dell’Agenzia conduce all’affermazione del principio di tassazione esclusiva in capo allo Stato di residenza dell’erede (Italia), delineando al contempo il percorso procedurale per la rimozione della doppia imposizione subita alla fonte.

Il caso

La vicenda riguarda la liquidazione, in favore dell’istante residente in Italia, dell’importo maturato in un conto pensionistico individuale volontario (fondo pensione) intestato al de cuius, cittadino italiano e statunitense, residente negli Stati Uniti e lì deceduto.

Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 € 41.80 €

Il fondo, alimentato da versamenti volontari, era soggetto negli USA alla disciplina delle required minimum distributions (RMD). Ciò comportava l’erogazione al de cuius di una rendita annuale, assoggettata a ritenuta fiscale statunitense.

Nel 2024 il fondo ha liquidato l’intero importo in un’unica soluzione, applicando una ritenuta del 10%. Il modello 1042-S ha indicato il provento con il codice “15”, riferito a “pensioni, rendite, assegni alimentari e/o premi assicurativi”. L’istante ha chiesto di chiarire la corretta qualificazione fiscale del reddito, prospettando due alternative:

  • A) Reddito di capitale: se il fondo fosse un semplice accantonamento finanziario, l’imposizione dovrebbe colpire solo la plusvalenza maturata tra apertura della successione e liquidazione. Poiché il valore si era ridotto, l’istante ha sostenuto l’assenza di materia imponibile.
  • B) Reddito di pensione: in subordine, ha chiesto la qualificazione come pensione ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, con conseguente tassazione separata in capo all’erede.

L’esegesi normativa

L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’ipotesi del reddito di capitale e ha accolto la seconda qualificazione.

La riconduzione a “pensione di ogni genere” (art. 49, comma 2, lett. a), TUIR)

L’amministrazione ha precisato che l’importo liquidato in un’unica soluzione rientra tra le “pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati” indicate dall’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. L’interpretazione comprende anche le indennità una tantum erogate a fronte di contributi, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro.

Poiché il fondo è estero, non si applica la disciplina della previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005 e richiamata dall’art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR. La somma è quindi qualificata in Italia come reddito di pensione.

Il regime di tassazione separata (art. 7, comma 3, TUIR)

Accertata la natura pensionistica del provento, l’Agenzia ha applicato l’art. 7, comma 3, TUIR. La norma prevede che i redditi imputabili al periodo in cui vengono percepiti, e riscossi dopo la morte dell’avente diritto, siano assoggettati a tassazione separata in capo agli eredi.

Il principio è semplice: i redditi percepiti mortis causa sono tassati come se fossero stati corrisposti direttamente al de cuius. L’importo spettante all’istante, in qualità di erede, rientra quindi nella tassazione separata prevista dall’art. 17 TUIR.

La decisione

La qualificazione interna è stata poi confrontata con la Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, che prevale sul diritto nazionale.

L’esclusione dall’articolo 18 (pensioni)

Pur riconosciuto come pensione dal TUIR, il reddito non rientra nell’art. 18 del Trattato. La disposizione riguarda solo le pensioni derivanti da attività di lavoro dipendente e attribuisce allo Stato di residenza la potestà impositiva esclusiva.

La somma in esame deriva invece da un fondo volontario e non afferisce a un rapporto di lavoro. Rimane quindi fuori dall’art. 18.

La tassazione esclusiva in Italia ex articolo 22 (altri redditi)

Escluso l’art. 18, il reddito rientra nell’art. 22, paragrafo 1, del Trattato, dedicato agli “altri redditi”. La norma, modellata sull’art. 21 del modello Ocse, assegna allo Stato di residenza del beneficiario la tassazione esclusiva dei redditi non contemplati negli articoli precedenti.

Poiché l’istante è residente in Italia, l’Italia esercita la potestà impositiva esclusiva. Ne deriva che gli Stati Uniti non avrebbero dovuto applicare alcuna ritenuta alla fonte.

Conclusioni

La risposta n. 290/2025 chiarisce sia il profilo qualificatorio (pensione e non reddito di capitale) sia quello della giurisdizione fiscale (Italia e non Stati Uniti). La ritenuta del 10% applicata negli USA contrasta con l’art. 22 del Trattato ed è quindi non conforme alla Convenzione.

L’istante deve quindi attivarsi per rimuovere la doppia imposizione:

  • Istanza di rimborso: richiedere alle autorità fiscali statunitensi il rimborso della ritenuta indebita.

  • Procedura amichevole (MAP): se il rimborso viene negato, avviare – ricorrendone i presupposti – la procedura prevista dall’art. 25 del Trattato, denunciando la violazione convenzionale.

In sintesi, la risposta n. 290/2025 stabilisce che la liquidazione mortis causa di fondi pensione esteri volontari, se non riconducibile all’art. 18 del Trattato, rientra nell’art. 22 e deve essere tassata esclusivamente in Italia. L’importo è soggetto a tassazione separata in capo all’erede. L’Agenzia indica inoltre la procedura MAP come strumento privilegiato per risolvere le controversie internazionali, confermando la centralità del diritto convenzionale nella tutela del contribuente contro la doppia imposizione.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

dodici + diciannove =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.