Usura genetica e anatocismo nel mutuo “alla francese”: il costo occulto sul TEG

La recente sentenza del Tribunale di Massa del 16 novembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) interviene in materia di contratti bancari e in particolare sui prestiti personali a rata costante con piano di ammortamento alla francese. La pronuncia, muovendosi in un contesto giurisprudenziale ancora dibattuto, affronta due nodi cruciali: la configurabilità dell’usura genetica e l’applicazione dell’anatocismo in violazione dell’articolo 1283 c.c.

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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Il caso

La controversia vede l’attrice citare in giudizio l’Istituto Bancario Convenuto al fine di contestare l’invalidità delle condizioni economiche applicate a un mutuo chirografario (Prestito Personale n. 3009968) stipulato l’11 settembre 2012. Il finanziamento prevedeva un capitale di € 41.882,40, un TAN del 10,50%, un TAEG dell’11,33%, e un piano di ammortamento c.d. alla francese in 120 rate mensili. La parte attrice, in particolare, formulava una duplice richiesta principale e subordinata.

In via principale, chiedeva l’accertamento del carattere usurario delle pattuizioni contrattuali per il superamento del Tasso Soglia Usura (TSU). Tale superamento veniva eccepito includendo nel Tasso Effettivo Globale (TEG) tutti gli oneri, come i premi assicurativi (€ 4.082,40) e le spese di istruttoria (€ 378,00), e soprattutto l’incidenza del costo occulto derivante dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta. La conseguenza richiesta era la non debenza di interessi (art. 1815 c.c.) e la rideterminazione del saldo con conseguente credito a favore dell’attrice.

In via subordinata, l’attrice chiedeva di accertare l’applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c. per effetto dell’ammortamento alla francese e la nullità della clausola di determinazione degli interessi. Anche in questo caso, la conseguenza richiesta era la rideterminazione del saldo con applicazione degli interessi nella misura corrispondente ai tassi minimi dei BOT in regime di capitalizzazione semplice.

Contestazioni della Banca e ammissibilità della CTU

L’Istituto Bancario Convenuto si costituiva contestando integralmente le pretese. La Banca sosteneva che i costi assicurativi dovessero essere esclusi dal calcolo del TEG, che il tasso di mora non dovesse essere incluso, e che l’ammortamento alla francese non generasse né anatocismo né costi occulti rilevanti ai fini dell’usura. Affermava inoltre che l’applicazione della formula di Banca d’Italia per il calcolo del TEG (escludendo il costo occulto) non rilevasse usura e contestava l’ammissibilità della CTU. Il Giudice Istruttore, tuttavia, disponeva una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), proprio per verificare l’usurarietà del TEG tenendo conto di tutti i costi e oneri pattuiti, inclusa l’incidenza dell’eventuale ammortamento alla francese.

Il Tribunale, in un lungo excursus sulle norme processuali, ha confermato l’ammissibilità e la rilevanza della CTU contabile disposta. Ha chiarito che la complessità della materia, che richiede nozioni di matematica finanziaria non in possesso del giudicante, configura la CTU come percipiente, ovvero come fonte oggettiva di prova. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5091/2016) per ribadire che la consulenza non è esplorativa se la parte deduce il fatto e la documentazione prodotta, anche se insufficiente, non è irrilevante.

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Esiti della CTU e accertamento dell’usura genetica

La relazione del CTU (depositata il 13 febbraio 2024) ha rappresentato l’elemento decisivo. Il Consulente ha accertato che il piano di ammortamento alla francese utilizzato dall’Istituto Bancario Convenuto è sviluppato in regime di capitalizzazione composta. L’uso di tale regime, se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice. Tale differenza, quantificata in € 11.353,91, è stata definita come il costo occulto del finanziamento.

Il Tribunale ha condiviso l’orientamento secondo cui la capitalizzazione composta non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che determina un maggior monte interessi, configurando un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 c.c. Ai fini della prova di usurarietà, la verifica deve essere effettuata al momento della stipula del contratto (usura genetica), con TSU applicabile pari al 18,9125%. Il CTU ha svolto diverse simulazioni di calcolo del TEG:

  1. Calcolo secondo Istruzioni Bankitalia: Escludendo il costo occulto, il TEG risultava pari al 14,12866%, quindi al di sotto della soglia usura. Questa era l’unica ipotesi invocata dalla Banca.

  2. Calcolo con inclusione del costo occulto da capitalizzazione composta: Includendo il valore attuale dell’onere da capitalizzazione composta (€ 8.262,67), il TEG risultava pari al 22,03956% , un valore superiore al TSU del 18,9125%.

  3. Calcolo Worst Case (inclusa Commissione Estinzione Anticipata – CEA): Il Tribunale, aderendo al principio di onnicomprensività (art. 644 c.p.) , ha ritenuto la CEA rilevante. Simulando l’estinzione anticipata alla prima rata, il TEG saliva drasticamente al 393,078%.

In virtù delle risultanze peritali, il Tribunale ha ritenuto che il TEG effettivamente applicato superasse il Tasso Soglia Usura, configurando quindi usura genetica.

Illegittimità della capitalizzazione composta e usura genetica

La sentenza dedica un’ampia trattazione al contrasto tra il regime di capitalizzazione composta tipico dell’ammortamento alla francese e il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c.. Il Giudice rileva come, in base al combinato disposto degli artt. 1283, 1184 comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c., l’ordinamento abbia adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi corrispondente al regime di capitalizzazione semplice, secondo la formula I = C × i × t. Tale regime è l’unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi rispetto al capitale e al tempo.

Al contrario, nell’ammortamento alla francese a capitalizzazione composta, il calcolo della quota interessi successiva tiene conto di un debito residuo che, per costruzione, incorpora gli interessi maturati nei periodi precedenti, mantenendo inalterato il sostanziale effetto anatocistico. Questo meccanismo è ritenuto illegittimo e inderogabile dall’autonomia contrattuale, in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità che ha natura imperativa.

Una volta accertato il carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, la conseguenza è l’operatività della sanzione civile prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c.. L’accertamento dell’usura genetica e dell’anatocismo comporta la conversione del mutuo da oneroso a gratuito (tasso zero). La sanzione colpisce non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG.

Ricalcolo, restituzioni dovute e principio di onnicomprensività

Il ricalcolo a tasso zero, effettuato dal CTU riconoscendo come dovuto il solo capitale iniziale di € 41.882,40 a fronte di pagamenti complessivi di € 55.483,73, ha determinato un credito residuo a favore dell’attrice.

Il Tribunale di Massa, disattendendo tutte le contestazioni della Banca, ha condannato l’Istituto Bancario Convenuto alla restituzione delle somme:

  • Credito da ricalcolo a Tasso Zero: € 13.601,33.
  • Restituzione oneri e spese rilevanti per il TEG: Premi assicurativi (€ 4.082,40) e Spese istruttoria (€ 378,00), per un totale di € 4.460,40.
  • Totale Credito Attori: € 18.061,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo.

La sentenza, ponendo l’accento sul principio di onnicomprensività dei costi ai fini antiusura e sull’illegittimità strutturale del regime composto, si pone in linea con l’orientamento di merito che riconosce la rilevanza del costo occulto nell’ammortamento alla francese.

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