
L’ordinanza del Tribunale di Napoli del 25 settembre 2025 (puoi leggerla cliccando qui) offre l’occasione per riflettere sulla reale portata della mediazione obbligatoria e sul corretto perimetro del procedimento di correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. La mediazione, istituto nato con finalità deflattive del contenzioso e regolato dal d.lgs. 28/2010, dispone già sanzioni per l’ingiustificata diserzione. Tuttavia, essa è soprattutto uno spazio di dialogo autentico e un luogo di cultura giuridica, che rischia di perdere coerenza quando si affida a interpretazioni non sistematiche o meramente reattive. Per questo merita un’applicazione ordinata e funzionale, che assicuri prevedibilità agli operatori del diritto.
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Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale
Il testo fornisce una guida chiara e operativa delle novità introdotte dal recente correttivo (D.Lgs. n. 216/2024) tramite l’esame di temi centrali quali la condizione di procedibilità, la mediazione demandata dal giudice, la durata della procedura e l’efficacia esecutiva degli accordi raggiunti.
Particolare attenzione è dedicata anche alle nuove disposizioni relative alla mediazione telematica, agli incontri da remoto e ai benefici fiscali per le parti interessate. Scritto da un team multidisciplinare di professionisti, mediatori civili e commerciali iscritti all’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, il volume si propone come strumento prezioso per avvocati, commercialisti, mediatori, giudici e operatori che desiderano approfondire e applicare con competenza la nuova disciplina della mediazione.
Claudia Bruscaglioni
Avvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.
Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.
Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.
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Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla,, 2025, Maggioli Editore
21.00 €
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Particolare attenzione è dedicata anche alle nuove disposizioni relative alla mediazione telematica, agli incontri da remoto e ai benefici fiscali per le parti interessate. Scritto da un team multidisciplinare di professionisti, mediatori civili e commerciali iscritti all’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, il volume si propone come strumento prezioso per avvocati, commercialisti, mediatori, giudici e operatori che desiderano approfondire e applicare con competenza la nuova disciplina della mediazione.
Claudia Bruscaglioni
Avvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.
Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.
Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.
Il contesto
La vicenda origina dall’impugnazione di una delibera condominiale, per la quale – trattandosi di materia rientrante nell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 – la legge impone il previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Poiché il verbale di mediazione non risulta allegato agli atti introduttivi del giudizio, il procedimento viene attivato in un momento successivo e si conclude senza accordo.
Il giudizio prosegue e si conclude con sentenza di maggio 2025 che vede il condominio soccombente e tenuto al pagamento delle spese ma, non incluse quelle sostenute da parte attrice per l’obbligatorio tentativo di mediazione. Il dispositivo contiene anche errore materiale nella denominazione del condominio. L’attore propone quindi ricorso ex artt. 287 e 288, secondo comma, c.p.c., chiedendo la correzione del nominativo e l’integrazione del capo relativo alle spese di mediazione.
L’ordinanza del Tribunale di Napoli del 25 settembre 2025 si pronuncia su entrambe le istanze.
L’ordinanza di correzione: perimetro applicativo della correzione di errore materiale
Il Giudice accoglie la richiesta di rettifica del nominativo del condominio ritenendo sussistente l’errore materiale, ma rigetta la richiesta sulle spese di mediazione sul presupposto che il procedimento correzione di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c. non si estende ai casi, come questo, in cui è contestata “la stessa volontà del giudicante in quanto asseritamente contraria a principi giuridici o logici”.
L’Ordinanza tuttavia prosegue motivando diffusamente il rigetto sul duplice assunto che, in mediazione, non essendo le parti pervenute ad un accordo, i legali non hanno svolto
alcuna attività difensiva concreta e che l’assistenza legale non sarebbe nemmeno obbligatoria. Particolarmente profusa e singolare la motivazione che il Tribunale fornisce al riguardo nell’ordinanza.
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Motivazioni della pronuncia: valutazione dell’attività difensiva
Afferma il Tribunale di Napoli che:
“Il mediatore ha comunque dato atto di un mancato accordo; dunque alcuna attività difensionale è stata concretamente svolta dai difensori delle parti che avrebbero potuto prodigarsi per una soluzione alternativa”.
Interpretare il mancato accordo come assenza di attività difensiva appare riduttivo e estraneo al ragionamento giuridico: anche la scelta di non addivenire ad un accordo può costituire espressione di una valutazione difensiva coerente, come peraltro confermato dall’esito del giudizio. L’avvocato, in mediazione, ha agito con piena coerenza rispetto al diritto tutelato.
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L’obbligo di assistenza legale in mediazione e il contesto normativo
La timeline delle norme sulla mediazione ci dà esatta codifica dell’obbligo di assistenza legale nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, a partire dal d. lgs 28/2010:
- 2010 – d.lgs. 28/2010 introduce la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Non è prevista assistenza legale delle parti.
- 2011 – su ricorso di CNF e altri ordini professionali, Ordinanza TAR Lazio n. 3202/11 rimette
diverse questioni alla Corte costituzionale. - 2012 – Sentenza Corte Cost. n. 272/2012 dichiara illegittima la mediazione obbligatoria per eccesso di delega.
- 2013 – d.l. 69/2013, (convertito in l. 98/2013), approvato dal Parlamento, fonte primaria ovviamente qualificata, reintroduce la mediazione obbligatoria e sancisce l’obbligo di assistenza legale (artt. 5, 8 e 12 d.lgs 28/2010.
- 2023 – riforma Cartabia – in vigore dal 30/6/2023 – all’art. 5, cade l’inciso “assistito dall’avvocato” ma l’obbligo viene chiaramente confermato e stabilito dal comma 5 dell’art. 8.
Anche se irrilevante ai fini dell’obbligo di assistenza legale che, dal 1969, è rimasto invariato, sorge dubbio sull’epoca di avvio di questa mediazione. Il verbale conclusivo del 29 febbraio 2024, salvo ipotizzare una durata di 8 mesi, farebbe propendere per un procedimento post Cartabia. Nondimeno, l’ordinanza richiama gli artt. 5, 8 e 12 del d.lgs. 28/2010 nella formulazione anteriore alla riforma, senza alcun riferimento alla successione delle norme nel tempo.
L’obbligo di assistenza legale in mediazione e l’interpretazione sistematica
La versione originaria del d. lgs 28/2010, in linea con la direttiva europea, non menzionava alcun obbligo di assistenza legale, ma a partire dal d.l. 69/2013, la presenza degli avvocati in mediazione non è più discutibile. A fronte della chiara previsione dell’art. 8 (oggi al comma 5) – “Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati” – non residuano dubbi.
L’art. 12 regolando “gli altri casi” in cui l’accordo allegato al verbale è omologato dal presidente del Tribunale, non è apertura a una mediazione senza avvocati, bensì disciplina di almeno due ipotesi residue: quella della mediazione volontaria, in cui l’assistenza legale non è obbligatoria, e quella in cui i legali, pur presenti, non sottoscrivono la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Uno o tutti i legali, infatti, in casi dubbi possono ovviamente astenersi dalla certificazione e lasciare che sia il Presidente del Tribunale a sancire la piena conformità con il decreto di omologa.
Pare evidente che non possa ricavarsene alcuna deroga a quell’obbligo, sancito con precisione dall’art. 8, che altrimenti sarebbe vanificato. Una diversa lettura costituirebbe un’operazione ermeneutica in contrasto con la trasparente volontà della legge. Al di fuori delle materie di cui all’art. 5, esiste il vasto mondo delle mediazioni volontarie e tutte possono svolgersi anche senza i legali. E questi, chiariamo l’arcano, sono “tutti gli altri casi”.
L’obbligo di assistenza legale in mediazione e l’interpretazione costituzionalmente orientata
L’interpretazione costituzionalmente orientata invocata dal giudicante, con il richiamo agli articoli 3 Cost. (uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge) e 24 Cost. (diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento) in realtà conduce in direzione decisamente opposta a quella auspicata. Le norme costituzionali sembrano infatti deporre per una sostanziale necessità che, anche in questo passaggio, reso obbligatorio prima del giudizio, a tutti sia tassativamente assicurato il diritto di assistenza legale. Non pare servano altre confutazioni.
Conclusioni
La motivazione, di ampiezza non comune per un procedimento di correzione, sembra oltrepassare i confini tipici di tale sede, assumendo un ruolo argomentativo più esteso rispetto alla stretta verifica dell’errore materiale. A fronte di un’istanza che avrebbe potuto essere semplicemente dichiarata inammissibile – poiché diretta a incidere sul contenuto sostanziale del dispositivo – l’approfondita argomentazione adottata finisce per assumere connotazione difensiva, volta più a “proteggere”, ex post, una scelta già compiuta che a provvedere sull’istanza stessa.
La mediazione nasce, è vero, con intenti deflattivi ma merita di essere considerata nella sua piena dignità di istituto, e nella libertà di autodeterminazione di ogni singolo, un mancato accordo non deve menomare il diritto al pieno accoglimento della domanda giudiziale.











