L’accertamento dell’usura e la rilevanza della Commissione di Massimo Scoperto

La pronuncia della Corte d’appello di Venezia in esame (puoi leggerla cliccando qui) si inserisce nel complesso quadro del contenzioso bancario inerente all’applicazione di interessi usurari, con specifico riferimento alla corretta metodologia di calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai sensi della L. n. 108/1996. La sentenza trae origine da un giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza della Suprema Corte (n. 9812/2023), la quale aveva cassato la precedente decisione di merito che aveva escluso la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) dalla verifica del superamento del tasso soglia. Il dibattito giuridico si concentra, pertanto, sull’esatta applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di inclusione e comparazione della CMS nel computo dell’usura presunta.

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Il caso

La controversia nasce nel 2005. Una società citava in giudizio l’istituto di credito originario chiedendo la restituzione delle somme percepite indebitamente a titolo di interessi ultralegali, anatocismo e addebito di CMS.

Il giudice di primo grado accertava l’illegittimità degli addebiti e condannava la banca a pagare €112.365,79. L’istituto, allora, impugnava la decisione. La Corte d’appello, con la sentenza n. 2664/2017, accoglieva il gravame ritenendo che il TEG dovesse essere calcolato senza includere la CMS. La società proponeva ricorso per Cassazione contro tale statuizione.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9812/2023, accoglieva il motivo principale. Rilevava l’errore della Corte territoriale nell’escludere la CMS dalla verifica dell’usura;  rinviava quindi la causa alla Corte d’appello, in diversa composizione, affinché applicasse i principi indicati in motivazione.

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Cosa aveva stabilito la Cassazione?

L’ordinanza di rinvio della Cassazione aveva stabilito la necessità di procedere alla separata comparazione del TEG degli interessi praticati e della CMS applicata, entrambi con i rispettivi tassi soglia.

Il principio di diritto impone un calcolo complesso e articolato:

  • Il TEG va confrontato con il “tasso soglia” ricavato dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).
  • La CMS applicata va confrontata con la “CMS soglia“, ottenuta aumentando della metà la percentuale della CMS media registrata nei decreti ministeriali.
  • In caso di superamento della CMS soglia, l’importo dell’eccedenza deve essere compensatocon l’eventuale “margine” residuo degli interessi (differenza tra l’importo degli interessi rientrante nella soglia e quello in concreto praticato).
  • L’usura sussiste solo in presenza di un importo residuale a seguito di tale compensazione.
  • Tale verifica deve essere eseguita con riferimento ad ogni trimestre.

La decisione della Corte d’appello dopo il rinvio

La Corte d’appello di Venezia, dando attuazione al dictum della Cassazione, ha disposto un supplemento di CTU. La perizia ha accertato che, in entrambi i rapporti bancari, il TAEG pattuito superasse il tasso soglia dell’usura presunta per qualsiasi classe di scoperto.

Il CTU ha, conseguentemente, ricalcolato il saldo depurando i rapporti da ogni addebiti illegittimo (interessi, anatocismo, CMS, spese di liquidazione e valute fittizie), confermando l’ammontare del credito restitutorio stabilito in primo grado.

Un punto centrale della decisione riguarda anche la legittimazione attiva nel giudizio di rinvio. L’unica socia superstite della società estinta e la cessionaria del credito hanno riassunto la causa. La banca convenuta, tuttavia, ha eccepito il difetto di legittimazione della socia superstite. La Corte d’appello ha accolto l’eccezione: la documentazione dimostrava che il credito verso la banca era stato ceduto integralmente a un terzo con atto del 2.5.2018, quindi prima della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Al momento dell’estinzione, il credito non apparteneva più al patrimonio sociale. La socia superstite, dunque, non ne è mai subentrata nella titolarità. L’unico soggetto legittimato ad agire restava, quindi, la cessionaria del credito.

Esito e rilievi sistematici

In base alle risultanze della CTU e al principio di diritto stabilito dalla Cassazione, la Corte d’appello ha confermato la fondatezza delle domande attoree, accertando il superamento dei tassi soglia usurari e l’entità del credito restitutorio. L’istituto di credito è stato condannato al pagamento in favore della cessionaria dell’importo di €112.365,79, oltre interessi.

La sentenza in commento rappresenta un’applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte, consolidando l’orientamento che impone l’inclusione della CMS, secondo la metodologia di comparazione e compensazione stabilita, nella verifica dell’usura bancaria, e valorizzando l’importanza di un’analisi tecnica puntuale e trimestrale dei rapporti.

La pronuncia offre inoltre una statuizione chiara in materia di successione processuale e cessione del credito litigioso, ribadendo che, qualora la cessione intervenga prima dell’estinzione della società, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al cessionario.

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