Tra le tracce della prima prova scritta, relativa al parere civile, per l’esame da avvocato 2016, veniva richiesto di redigere parere motivato sulla donazione di cose altrui, sulla donazione di modica entità senza la forma prescritta per legge nonché sull’usucapione decennale.
Ecco la seconda traccia della prima prova scritta (parere in diritto civile) dell’esame da avvocato 2016:
Caio è un giovane molto benvoluto nel piccolo paese in cui vive. Nel Dicembre del 2005 riceve in donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno. Successivamente nel Maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio. Nel Febbraio del 2016 però Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio (deceduto nel 2010) che gli rappresenta la proprio intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno (lasciatogli in eredità da Mevio) nonchè di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 (per il prezzo dell’appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio).
A sostegno della prima pretesa, Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul territorio, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel Dicembre 2005, dal momento che il dipendente Sempronio non era titolare di alcuno diritto sul bene donato.
Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore, che doveva considerarsi nulla per non avere rivestito la forma prescritta dalla legge.
Caio che sin dalla data della prima donazione (per altro immediatamente trascritta) aveva goduto direttamente del terreno adibendolo ad orto, seriamente preoccupato per quanto rapprentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale al quale dopo aver riferito i fatti come sopra detti, ribadisce di non avere mai saputo che il terreno, donatogli da Sempronio, fosse in realtà di proprietà di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga un motivato parere, illustrando le questioni sottese il caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni del proprio assistito.
Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.
La nullità della donazione di cosa altrui
Come già specificato in un nostro precedente articolo, a seguito di autorevole pronuncia della Cassazione sul punto, la donazione di un bene altrui deve ritenersi nulla per mancanza della causa del negozio di donazione ex artt. 1325 e 1418, secondo comma c.c..
L’art. 769 c.c. prevede infatti che l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante “costituisce elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi” (Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016).
Sul punto, le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che tale principio varrebbe solo nei casi in cui il donante non sia consapevole dell’altruità della cosa: solo tale circostanza infatti determina l’assoluta impossibilità di realizzazione del programma negoziale e, quindi, la carenza della causa donativa. In altre parole, la donazione di cosa altrui è nulla a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio: circostanza che nel caso in esame non sussiste, non essendo il donatario mai stato a conoscenza del fatto che il bene donato non fosse di proprietà del donante.
L’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.
Chiarita la nullità della donazione avvenuta, la trascrizione dell’atto di donazione del terreno immediatamente avvenuta, come espressamente riferito nella traccia, nel 2005, apriva tuttavia l’ulteriore questione relativa all’usucapione abbreviata in presenza di un titolo astrattamente idoneo.
Ai sensi dell’art. 1159 c.c., per colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ex art. 2643 n. 1 c.c., l’usucapione in suo favore si compie col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
Ebbene, nel caso in esame, la donazione, pur nulla per assenza di causa e per il fatto che il donante non deteneva la proprietà del bene donato, costituisce sicuramente un titolo astrattamente idoneo ai fini della ricorrenza dell’usucapione abbreviata decennale. Da quanto riferito nella traccia, sono integrati anche i requisiti della trascrizione nonchè del possesso qualificato, ai fini dell’usucapione, per dieci anni (acquisto pacifico e pubblico, possesso continuo, non interrotto…).
Quanto alla buona fede, secondo la giurisprudenza di legittimità, è esclusa solo in caso di colpa grave, che può sussistere nelle ipotesi in cui l’usucapiente abbia modo di dubitare della titolarità in capo all’alienante del diritto trasferito”. Tuttavia nel caso in esame, il donatario espone di non aver mai saputo che il donante non era l’effettivo proprietario del bene donato (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20/07/2005 n. 15252).
Sussistendo ogni requisito previsto dalla legge, pur ritenendo nulla la donazione perchè avente per oggetto un bene di altrui proprietà, risulterebbe pertanto legittimamente compiuto l’acquisto della proprietà a titolo originario del terreno donato per usucapione abbreviata (decennale).
Donazione di modica entità senza la forma prescritta per legge
Occorreva infine domandarsi se l’acquisto dell’appartamento con il denaro donato avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore, da considerarsi nulla per non aver rivestito la forma prescritta dalla legge.
Ai sensi dell’art. 783 c.c., la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche in mancanza di atto pubblico, purchè vi sia stata la tradizione, ossia la consegna della “cosa” da donare. Chiarisce inoltre l’ultimo comma che la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Ebbene, l’esiguo valore della donazione è inidoneo a recare pregiudizio ai terzi, che quindi non si ritiene opportuno tutelare imponendo il requisito di forma di cui all’art. 782 c.c.. La forma solenne avrebbe, peraltro, un costo sproporzionato rispetto al valore del bene, finendo per disincentivare le donazioni di modico valore.
Essendo avvenuta la consegna della somma di denaro (provata dal conseguente acquisto dell’immobile da parte del donatario) ed essendo prevista testualmente dall’art. 783 c.c. la non necessità delle forme della donazione stabilite dall’art. 782 c.c., non potrà considerarsi nulla la donazione di modico valore ricevuta dal donatario.