Cartella di pagamento via PEC in PDF: quando la notifica resta valida e sanata

È valida la notifica della cartella di pagamento via PEC quando il documento allegato non è firmato digitalmente in formato “.p7m”? La questione, negli anni, ha generato contrasti interpretativi, soprattutto in relazione agli effetti del mancato disconoscimento della copia e alla possibile sanatoria del vizio. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 29048/2025 (puoi leggerla cliccando qui), offre un chiarimento sul tema, ricostruendo la funzione della notifica via PEC.

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Il caso di specie

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata via PEC in formato “.pdf”, sostenendo la nullità dell’atto perché privo della firma digitale in estensione “.p7m”. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso, annullando la cartella.

L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose:

  • la mancata contestazione, da parte del contribuente, della conformità della copia informatica all’originale cartaceo;
  • la sanatoria del vizio della notifica per raggiungimento dello scopo, dato che il contribuente aveva comunque proposto ricorso sul merito della cartella.

La copia notificata via PEC è valida senza necessità di formato .p7m

Secondo la Suprema Corte, la notifica della cartella via PEC in formato “.pdf” è valida, perché la PEC garantisce già di per sé la provenienza del documento.

L’allegato non firmato digitalmente non comporta nullità se il destinatario non disconosce formalmente la conformità tra la copia ricevuta e l’originale. L’onere di sollevare una contestazione specifica grava quindi sul contribuente. In mancanza, la copia notificata ha piena efficacia probatoria. Ciò che rileva, in pratica, è che il contribuente abbia potuto conoscere il contenuto dell’atto e difendersi.

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Sanatoria del vizio della notifica per raggiungimento dello scopo

La Corte, nell’accogliere il ricorso, ribadisce, inoltre, che il vizio formale della notifica è sanato dal conseguimento dello scopo, quando il contribuente propone ricorso avverso la cartella.

Il fondamento normativo risiede nel combinato disposto degli artt. 26 del DPR 602/1973, 60 del DPR 600/1973 e 156 c.p.c.: l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo se il destinatario ne ha avuto conoscenza effettiva, come dimostrato dalla sua impugnazione. Il file “.pdf” anziché “.p7m” costituisce dunque una irregolarità, non un vizio invalidante.

Conclusioni

Quali indicazioni si possono ricavare dalla decisione in commento? Nel confermare l’orientamento volto a valorizzare la conoscenza effettiva dell’atto più che la forma della notificazione, la Cassazione chiarisce, in sostanza, che:

  • la cartella notificata via PEC in formato .pdf è valida, salvo formale disconoscimento;

  • la proposizione del ricorso sana comunque i vizi della notifica, purché il contribuente abbia ricevuto l’atto;

  • l’attenzione deve concentrarsi sul pregiudizio concreto al diritto di difesa, non su questioni meramente formali.

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