In materia di azione revocatoria ordinaria, per l’accoglimento dell’azione il credito sotteso non deve essere certo, liquido ed esigibile ma può risultare eventuale e pure contestato o litigioso.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 23208 del 15 novembre 2016.
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: come deve essere il credito
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa.
Di conseguenza, è irrilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione: essa non persegue infatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Crediti litigiosi e oggetto di contestazioni
Alla luce di quanto chiarito, ai fini dell’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate.
A parere della Suprema Corte, deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione.
In conclusione, la Corte ha dunque accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.