Azione diretta contro il Fondo Vittime della Strada: limiti per i trasportati su veicoli non assicurati

La Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025 (clicca qui per scaricare il PDF integrale della decisione), torna a pronunciarsi su una questione centrale nella responsabilità civile automobilistica: quando può un terzo trasportato agire direttamente nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada? Per un approfondimento su questi temi, consigliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

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Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).

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Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2025, Maggioli Editore
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Il caso: un sinistro mortale e la complessità delle posizioni soggettive

La vicenda trae origine da un grave incidente stradale avvenuto nel 2008. Un veicolo privo di copertura assicurativa, condotto dal proprietario, invade la corsia opposta scontrandosi con un’altra auto regolarmente assicurata. Nell’impatto perdono la vita il conducente del veicolo non assicurato e una delle passeggere (sua figlia), mentre un’altra trasportata (la moglie del conducente) riporta lesioni.

I familiari sopravvissuti – la vedova-madre ferita e i due figli del conducente deceduto – citano in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di primo grado respinge la domanda ritenendo non indennizzabile la pretesa per il rischio connesso al sovrannumero di passeggeri. La Corte d’Appello di Bari, invece, accoglie l’appello incidentale della compagnia assicuratrice e rigetta le domande per un motivo diverso: l’estinzione dell’obbligazione per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c., considerando che nelle medesime persone si concentravano le qualità di creditori del risarcimento e di debitori (quali eredi del responsabile).

La decisione della Suprema Corte

I ricorrenti avevano articolato il loro ricorso su due motivi principali. Il primo contestava la violazione dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, sostenendo che i terzi danneggiati – in particolare i trasportati – non possono essere esclusi dal risarcimento per il solo fatto di essere eredi del responsabile o suoi congiunti. Il secondo motivo censurava l’applicazione dell’istituto della confusione, sia sotto il profilo della verifica della qualità di erede, sia per quanto riguarda il calcolo delle quote ereditarie secondo la legge bulgara applicabile.

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Il vizio del ricorso: la ratio decidendi non impugnata

La Cassazione dichiara i motivi inammissibili per difetto di interesse. I ricorrenti, infatti, hanno omesso di impugnare una “ratio decidendi” alternativa e autonoma contenuta nella sentenza d’appello, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.

La Corte d’Appello di Bari, infatti, dopo aver fondato la decisione sull’estinzione per confusione, aveva aggiunto un’affermazione dirimente: il terzo trasportato su veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro stradale non può esercitare l’azione diretta di cui all’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 nei confronti dell’impresa designata dal FGVS, poiché tale impresa non può considerarsi impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo.

Questa statuizione, richiamando un precedente della stessa Corte territoriale, costituiva una ragione autonoma e sufficiente per il rigetto. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi alternative, ciascuna autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve censurare tutte le argomentazioni: l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

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Il principio di diritto sotteso: presupposti dell’azione diretta

Pur nella forma dell’inammissibilità, l’ordinanza conferma implicitamente un principio rilevante: presupposto necessario per esperire l’azione diretta ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni è che il veicolo del vettore sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa.

L’art. 141 CdA disciplina l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione, consentendo alla vittima di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile senza dover prima escutere quest’ultimo. Tuttavia, quando il veicolo su cui viaggiava il trasportato è sprovvisto di assicurazione, viene meno il presupposto stesso dell’azione diretta: non esiste un’impresa assicuratrice di quel veicolo contro cui agire.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, attraverso l’impresa designata, interviene in via sussidiaria nei casi di veicoli non identificati o non assicurati, ma con modalità e presupposti diversi dall’azione diretta ordinaria. La distinzione non è meramente formale: incide sulla legittimazione passiva, sui termini di prescrizione e sulle modalità di esercizio dell’azione.

Implicazioni pratiche e scenari applicativi

Per i professionisti

L’ordinanza costituisce un monito chiaro per i difensori: nella redazione dei ricorsi per cassazione è essenziale censurare tutte le rationes decidendi autonome contenute nella sentenza impugnata. Un’attenta analisi della motivazione diventa cruciale per individuare eventuali argomentazioni alternative che, se non contrastate, renderebbero il ricorso inammissibile.

Nel caso specifico, pur contestando efficacemente la questione della confusione (con argomentazioni peraltro fondate su principi consolidati), i ricorrenti hanno omesso di impugnare la statuizione relativa all’inammissibilità dell’azione diretta per mancanza di assicurazione del veicolo di trasporto. Questa svista tecnica ha vanificato l’intero ricorso.

Per i danneggiati

La pronuncia chiarisce che il trasportato su veicolo non assicurato si trova in una posizione peculiare: non può avvalersi dell’azione diretta ordinaria ex art. 141 CdA nei confronti dell’impresa designata dal Fondo. Dovrà invece seguire le procedure specifiche previste per l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con le relative modalità e tempistiche.

Questa distinzione assume rilievo pratico soprattutto quando il sinistro coinvolge più veicoli, alcuni assicurati e altri no. Il danneggiato trasportato sul veicolo non assicurato dovrà orientare correttamente la propria azione, valutando se e in che misura possa rivolgersi agli assicuratori degli altri veicoli coinvolti o debba necessariamente passare attraverso il Fondo.

La decisione in sintesi

Un trasportato su veicolo non assicurato può agire direttamente contro l’impresa designata dal Fondo Vittime della Strada con l’azione diretta ordinaria?

No. Secondo la giurisprudenza confermata da questa ordinanza, presupposto dell’azione diretta ex art. 141 CdA è che il veicolo sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa. In assenza di questa condizione, l’azione diretta ordinaria non è esperibile e occorre seguire le procedure specifiche del Fondo di Garanzia.

La qualità di erede del responsabile esclude sempre il diritto al risarcimento?

No, la questione è complessa. La giurisprudenza europea e quella italiana di legittimità hanno più volte affermato che la qualità di vittima prevale su quella di erede del responsabile. Tuttavia, esistono limiti: il risarcimento può essere escluso quando è richiesto dallo stesso responsabile del sinistro o quando la vittima ha contribuito causalmente al proprio danno. Nel caso specifico, la Cassazione non è entrata nel merito per ragioni procedurali.

Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di una ratio decidendi alternativa?

Quando una sentenza si basa su più argomentazioni autonome, ciascuna delle quali è sufficiente da sola a giustificare la decisione, il ricorrente deve contestarle tutte. Se anche una sola rimane non impugnata, il ricorso diventa inammissibile perché, anche eliminando le altre argomentazioni, quella non contestata continuerebbe a sorreggere la decisione.

L’estinzione dell’obbligazione per confusione è stata confermata dalla Cassazione?

No, la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questa questione. Pur essendo stata oggetto di censura da parte dei ricorrenti, l’inammissibilità del ricorso per altro motivo ha precluso ogni valutazione sulla correttezza dell’applicazione dell’art. 1253 c.c. (confusione) da parte della Corte d’Appello.

Quali sono le modalità corrette per un trasportato danneggiato su veicolo non assicurato di ottenere il risarcimento?

Il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada secondo le procedure previste dal Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, rispettando i termini e le modalità specifiche. In presenza di concorso di responsabilità con altri veicoli assicurati, potrà valutare anche azioni nei confronti degli assicuratori di questi ultimi, nei limiti delle rispettive quote di responsabilità.

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