Case di riposo e dovere di vigilanza: responsabilità per omissione

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 26320, depositata il 29 settembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), definisce i doveri delle case di riposo nella tutela degli ospiti e le conseguenze risarcitorie in ipotesi di omissione di vigilanza. La vicenda posta sotto la lente dei giudici riguarda la perdita di un’anziana ospite affetta da gravi patologie, trovata senza vita a breve distanza dalla struttura.

Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

La vicenda

Il procedimento è originato con la domanda risarcitoria avanzata dalla figlia dell’ospite deceduta, verso la casa di riposo. Il Tribunale, seguito dalla Corte d’Appello, ha riconosciuto la responsabilità della cooperativa sociale, gestore della casa di riposo, in virtù di un contratto atipico di spedalità, con conseguente obbligo di vigilanza, cura e tutela della persona affidata.

Le motivazioni evidenziano come lo stato di invalidità totale e le turbe di comportamento dell’ospite imponevano alla struttura una peculiare attenzione, che invece è risultata omessa. La scomparsa e il successivo decesso per assideramento sono stati considerati in via di prevedibilità, dati i precedenti della situazione clinica e la durata della permanenza.

Il ricorso in Cassazione della cooperativa sociale ha sollevato questioni relative alla natura e prova del danno da perdita del rapporto parentale e biologico; alla qualificazione della responsabilità per fatto proprio o del dipendente; all’adeguatezza delle misure di vigilanza adottate.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le doglianze, confermando l’interpretazione della Corte territoriale e affermando un principio di responsabilità oggettiva in capo alla struttura, quale ente che agisce pure tramite i propri dipendenti, a prescindere da inefficaci regolamenti interni o dichiarazioni in ingresso dell’ospite.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La pronuncia ha chiarito che la cooperativa assume verso l’ospite un obbligo di risultato di cura e custodia, derivante dal contratto atipico di spedalità stipulato. Detto obbligo si traduce in una concreta esigenza di vigilanza che non può essere elusa con clausole regolamentari o con limitazioni parziali.

La Suprema Corte ha qualificato la responsabilità della struttura quale responsabilità per fatto proprio, estesa pure alle condotte omissive del personale dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 2049 c.c. e dall’art. 1228 c.c., che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità per i fatti dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La Cassazione ha richiamato pure la rilevanza della nozione di prevedibilità del danno, riconoscendo che lo stato clinico e comportamentale dell’ospite, conosciuto alla struttura per oltre un anno e mezzo di permanenza, rendeva prevedibile un evento di fuga con conseguenze tragiche, escludendo in tal modo l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Potrebbero interessarti anche:

Il risarcimento del danno non patrimoniale e biologico

La Corte ha confermato che integra danno non patrimoniale unitario il danno biologico, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno morale. A dispetto della difesa che ha sollevato carenze nella prova del danno e nell’allegazione, la Cassazione ha ritenuto corretto il giudizio di merito, fondato anche su una certificazione medica che attestava un pregiudizio psichico conseguente alla perdita della madre.

L’ordinanza fa riferimento alla giurisprudenza consolidata che considera il danno da perdita del rapporto parentale come risarcibile autonomamente, correlato al trauma e sofferenza psicologica del familiare, anche al di là della mera convivenza. La liquidazione, effettuata secondo le tabelle milanesi, è stata ritenuta congrua, con una specifica osservazione che avrebbe potuto essere superiore, così riconoscendo un approccio equitativo e non meramente rigidamente tabellare.

Le implicazioni per le case di riposo

Questa pronuncia rappresenta un segnale chiaro per le strutture assistenziali: la sottovalutazione del dovere di vigilanza, specie in presenza di ospiti con patologie neurodegenerative e ridotta autonomia, espone a gravi rischi di responsabilità civile e risarcimento danni.

Le case di riposo devono implementare sistemi di controllo e sicurezza adeguati, curando la formazione e la responsabilizzazione del personale per prevenire episodi di fuga o abbandono che possano causare gravi danni agli ospiti e alle loro famiglie. Devono inoltre valutare in modo personalizzato le condizioni di ciascun ospite, così da modulare correttamente gli obblighi di cura e sorveglianza contrattuali, ridurre il rischio di contenzioso e garantire la piena tutela del diritto alla salute degli anziani.

La Cassazione, in questa occasione, ha consolidato un indirizzo giurisprudenziale rigoroso in ambito di doveri delle case di riposo verso gli ospiti maggiormente vulnerabili, definendo i confini della responsabilità contrattuale e le modalità di risarcimento del danno biologico e morale.

Il principio di diritto

La struttura residenziale per anziani è responsabile per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1228 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia dell’ospite, quando da un contratto atipico di spedalità derivano obblighi di cura e salvaguardia della persona, indipendentemente dalle clausole regolamentari interne o dalle dichiarazioni iniziali dei familiari.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

1 × tre =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.