
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26392 del 30 settembre 2025, si è pronunciata sulla tematica dell’assegno divorzile, ribadendo i criteri ermeneutici già chiosati dalle Sezioni Unite (clicca qui per approfondire) e affrontando il bilanciamento tra la funzione assistenziale e la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli ex coniugi. Per un approfondimenti, consigliamo il “Formulario commentato della famiglia e delle persone”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Formulario commentato della famiglia e delle persone
Il testo, aggiornato al D.L. 8 agosto 2025, n. 117 (decreto giustizia) e ai decreti correttivi “Cartabia” e “mediazione”, raccoglie oltre 240 formule, coordinate con il nuovo rito unificato, corredate da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Le formule contengono la doppia indicazione del tribunale attualmente competente e del nuovo TMPF, che entrerà in vigore a ottobre 2026.
Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
73.00 €
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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.
Una vicenda di separazione controversa
La vicenda origina da un procedimento di divorzio principiato nel 2020 da un uomo, di professione avvocato, che chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nell’anno 1999. Al contempo, proponeva la determinazione di un assegno divorzile in favore della ex consorte pari a 400 euro mensili, oltre al mantenimento della figlia tramite un contributo di 400 euro, nonché il 50% delle spese straordinarie.
La donna, costituitasi in giudizio, replicava, invece, con la richiesta di un assegno divorzile di notevole consistenza, e cioè pari a 5.000 euro mensili, il mantenimento della figlia con un contributo di 1.000 euro, come anche il 100% delle spese straordinarie. A seguito di un’articolata fase istruttoria e diversi gradi di giudizio, il Tribunale capitolino sentenziava la corresponsione di un assegno divorzile di 900 euro mensili, il contributo per la figlia di 1.000 euro mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie.
La Corte territoriale, in sede di appello, elevava l’assegno divorzile a 1.100 euro mensili, ponendo, al contempo, sempre a carico del padre, l’80% delle spese straordinarie in favore della figlia. La decisione veniva impugnata in Cassazione.
Le contestazioni in ordine alla valutazione patrimoniale
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente considerato, nella valutazione della sua situazione economica, un contributo mensile di 1.800 euro versato dai genitori, qualificato come temporaneo e provvisorio. Altresì, contestava la motivazione della pronuncia, ritenuta perplessa e contraddittoria, e l’omessa considerazione del nuovo nucleo familiare costituito con la seconda moglie, commercialista, e i quattro figli nati dalla nuova unione. A dir del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto delle spese sostenute per il mantenimento del nuovo nucleo familiare e non attribuire rilievo alle disponibilità economiche della nuova compagna. Veniva anche censurata la valutazione delle entrate sui conti correnti dello studio associato, ritenuta priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
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La conferma dell’assegno e il rigetto del ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d’Appello. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli ex coniugi, che i giudici di merito avevano fondato sulle risultanze dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza.
L’istruttoria ha accertato che l’ex moglie, invalida al 100% e totalmente inabile al lavoro, percepisce una pensione di invalidità pari a 313 euro mensili e versa un canone di affitto di 660 euro mensili per l’immobile in cui abita. L’uomo, al contrario, dichiara un reddito annuo di 34.000 euro e detiene la contitolarità di quattro conti correnti dello studio associato di cui è partner, sui quali affluiscono mensilmente accrediti che talvolta superano i 10.000 euro. Possiede inoltre diverse proprietà immobiliari, tra cui l’ex casa coniugale, e abita in un immobile prestigioso insieme alla nuova moglie, commercialista di professione, e ai figli.
La Corte di legittimità ha rilevato che il ricorrente dispone di mezzi economici significativamente superiori rispetto a quelli dell’ex moglie e ha quindi confermato l’assegno divorzile di 1.100 euro mensili, riconoscendogli funzione assistenziale. Ha inoltre confermato la ripartizione dell’80% delle spese straordinarie per la figlia a carico dell’ex marito.
La funzione assistenziale e la valutazione comparativa
La Corte ha ribadito che l’assegno divorzile può essere riconosciuto anche solo in funzione assistenziale, senza necessità di accertare la funzione perequativo-compensativa. In virtù dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970, l’attribuzione dell’assegno richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La valutazione deve essere effettuata alla luce di una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto del contributo fornito alla vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e personale, della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. La funzione assistenziale, espressione del principio costituzionale di solidarietà, è sufficiente per giustificare l’attribuzione dell’assegno.
Nella fattispecie, la Corte di legittimità ha valorizzato la condizione di grave disabilità e totale inabilità al lavoro della ex moglie, ritenendo legittima l’attribuzione dell’assegno divorzile in funzione assistenziale.
L’orientamento di legittimità sul punto
La pronuncia della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in disamina, si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e ribadisce l’indirizzo preordinato a garantire un equilibrio tra solidarietà post-coniugale e valutazione concreta delle condizioni economiche delle parti. La vicenda esaminata evidenzia l’importanza dell’istruttoria patrimoniale e della motivazione delle decisioni, come anche la necessità di un approccio multidimensionale nella determinazione dell’assegno divorzile. Una decisione che, pur nella sua complessità, contribuisce a chiarire ulteriormente i limiti operativi dell’articolo 5 della legge sul divorzio e a rafforzare la tutela dei soggetti più deboli nel contesto della crisi familiare.
Assegno divorzile, tra funzione assistenziale e valutazione patrimoniale: in sintesi
Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 26392/2025.
Quando viene riconosciuto l’assegno divorzile?
Secondo l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, l’assegno divorzile è riconosciuto quando l’ex coniuge non dispone di mezzi adeguati né può procurarseli per ragioni oggettive. La funzione può essere esclusivamente assistenziale, senza necessità di accertare un profilo perequativo-compensativo.
Qual è la differenza tra funzione assistenziale e perequativo-compensativa?
La funzione assistenziale garantisce un sostegno economico all’ex coniuge privo di mezzi adeguati; la funzione perequativo-compensativa, invece, mira a riequilibrare il contributo fornito dal coniuge più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
Come avviene la valutazione delle condizioni economiche?
La Corte di Cassazione ribadisce che occorre una valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi, basata su redditi, beni immobili, disponibilità finanziarie e tenore di vita. Rilevano anche la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.
Il nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge incide sull’assegno?
La Cassazione precisa che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non elimina automaticamente l’obbligo dell’assegno, ma può incidere nella valutazione delle capacità economiche complessive del coniuge onerato, soprattutto se vi sono ulteriori oneri di mantenimento.
Qual è l’orientamento della Cassazione sull’assegno divorzile?
Con l’ordinanza n. 26392/2025, la Suprema Corte conferma l’indirizzo già tracciato dalle Sezioni Unite: l’assegno divorzile resta uno strumento di solidarietà post-coniugale, fondato su un bilanciamento tra tutela del coniuge economicamente più debole e concreta comparazione delle condizioni delle parti.