Con la sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale, chiarendo:
- quali siano le obbligazioni pecuniarie portabili, cioè da adempiersi al domicilio del creditore;
- se sia applicabile l’art. 1182, comma 3, c.c., qualora nel contratto non risulti predeterminato l’importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall’attore nell’atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria.
Il contrasto giurisprudenziale sulle obbligazioni pecuniarie portabili
Sul punto, secondo un primo orientamento, ove la somma di denaro oggetto dell’obbligazione debba essere ancora determinata dalla parti o, in loro sostituzione liquidata dal giudice mediante indagini ed operazione diverse dal semplice calcolo aritmetico, troverebbe applicazione il quarto comma dell’art. 1182 c.c., secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Al contrario, v’è chi ritiene che il foro previsto dal terzo comma dell’art. 1182 c.c., e cioè quello del luogo in cui deve essere adempiuta l’obbligazione (il domicilio del creditore), è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata. In tal senso, la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare del credito, non inciderebbe sulla individuazione della competenza territoriale, attendendo esclusivamente alla successiva fase di merito.
L’interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite sulle obbligazioni portabili
In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che le obbligazioni pecuniarie “portabili”, e cioè quelle da adempiersi al domicilio del creditore ai sensi del terzo comma dell’art. 1182 c.c., sono soltanto quelle liquide. Tale disposizione si riferisce infatti alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, trovando altrimenti applicazione la regola di cui al comma 4, per la quale la prestazione va eseguita al domicilio del debitore.
La liquidità delle obbligazioni pecuniarie è requisito necessario per individuare il forum destinatae solutionis quale criterio speciale di competenza giurisdizionale in materia contrattuale, essendo in tal senso indifferenti le contestazioni del convenuto circa la sussistenza dell’obbligazione dedotta in giudizio dall’attore. E, a parere della Cassazione, la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore è attività sufficiente ad integrare il requisito della liquidità dell’obbligazione.
Chiarisce inoltre la Corte di legittimità, che la nozione di obbligazione portabile, di cui all’art. 1182, comma 3, c.c., oltre a rilevare ai fini dell’individuazione del foro ex art. 20 c.p.c., esclude anche la necessità della costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore“.
Tale ultimo effetto non è tuttavia contemplabile per le obbligazioni pecuniarie illiquide: in tal caso, la mora scatterebbe infatti automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile per l’incertezza del suo ammontare.
Rientrano quindi nella previsione di cui all’art. 1182, comma 3, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico, con risultato obbligato e senza alcun margine di scelta discrezionale.
Il principio di diritto
In conclusione, le Sezioni Unite hanno perciò enunciato il seguente principio di diritto:
“Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n.3, c.c. sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto si pone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.”