Negoziazione assistita: la procedibilità per danni da sinistri stradali

La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 7 gennaio 2025, ha fornito rilevanti chiarimenti sull’ambito di applicazione della negoziazione assistita obbligatoria nelle controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli, precisando i confini temporali entro cui può essere rilevata l’improcedibilità della domanda.

Corte di Cassazione-III Sez. Civ.-ord. n. 186 del 07-01-2024

Il fatto

Il caso riguarda una controversia avviata contro la Regione Marche per il risarcimento dei danni subiti da un’autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale lungo una strada provinciale. In primo grado, il Tribunale di Macerata aveva accolto la domanda attorea, condannando l’ente al risarcimento dei danni quantificati in 7.014 euro. La Corte d’Appello di Ancona, tuttavia, ha riformato la sentenza dichiarando improcedibile la domanda originaria per mancato esperimento della negoziazione assistita.

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Intervento della Corte di Cassazione

La Terza Sezione Civile della Cassazione è intervenuta sulla questione stabilendo importanti principi in materia di procedibilità delle domande soggette a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del d.l. 132/2014.

L’ordinanza chiarisce che la norma prevede due distinte ipotesi di obbligatorietà della negoziazione assistita: una correlata alla materia del contendere (risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti) senza limite di valore, l’altra individuata in rapporto alla tipologia di domanda e al valore della stessa .

La Suprema Corte sottolinea come l’esperimento della negoziazione assistita costituisca una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, configurando un’eccezione di carattere processuale rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in quanto rispondente all’interesse generale alla deflazione del contenzioso.

Tuttavia, viene precisato che tale eccezione è soggetta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di prima istanza.

Nel caso specifico, la Corte ha censurato la sentenza d’appello che aveva ammesso la deduzione, per la prima volta in quella sede, dell’improcedibilità della domanda relativa al pagamento di somme inferiori a 50mila euro. Secondo i giudici di legittimità, una volta definitivamente fissato il thema decidendum sulla questione in primo grado (limitatamente alla sussistenza di una lite per danni da circolazione), era preclusa in appello la possibilità di dedurre l’altra fattispecie di domanda soggetta a negoziazione assistita.

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Interpretazione restrittiva

L’ordinanza si inserisce nel solco della recente giurisprudenza della Cassazione (richiamata la sentenza n. 34462/2023) che interpreta restrittivamente le norme che prevedono condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, bilanciando l’interesse generale alla deflazione del contenzioso con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa.

Un aspetto rilevante riguarda anche il ruolo del giudice di prime cure, chiamato a un vaglio attento e tempestivo delle questioni di procedibilità. La Suprema Corte ha infatti ribadito che, sebbene si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, anche il potere del giudice incontra il limite temporale della prima udienza, nell’ottica di garantire la ragionevole durata del processo e la stabilità delle decisioni.

Si delinea così un sistema in cui l’obbligatorietà della negoziazione assistita, pur confermata nella sua importanza quale strumento di deflazione del contenzioso, viene bilanciata con esigenze di economia processuale e certezza delle situazioni giuridiche. Un equilibrio che rispecchia la tendenza dell’ordinamento a favorire forme di risoluzione alternativa delle controversie, senza però sacrificare i principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa.

Conclusioni

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati, con conseguente regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per la corretta gestione del contenzioso in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, fornendo chiari paletti temporali per l’eccepibilità del difetto di negoziazione assistita e contribuendo alla certezza del diritto in un settore di particolare rilevanza pratica.

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