Contratto di apprendistato e obbligo di repêchage

La sentenza n. 30657 del 28 novembre 2024 della Corte di Cassazione affronta il delicato tema del licenziamento nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante. La Corte, cassando la decisione della Corte d’Appello di Roma, ha chiarito che, in caso di accertata inidoneità fisica o psichica dell’apprendista, non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di ricollocarlo in mansioni alternative, confermando i limiti dello ius variandi nel rapporto di lavoro subordinato. L’articolo analizza i punti salienti della pronuncia e le implicazioni per il diritto del lavoro.

Introduzione

Il contratto di apprendistato professionalizzante è una tipologia contrattuale peculiare, caratterizzata da una causa mista che combina formazione e lavoro subordinato. La sentenza n. 30657/2024 della Corte di Cassazione si inserisce in questo contesto, affrontando una questione centrale: l’obbligo di repêchage del datore di lavoro in caso di inidoneità alle mansioni dell’apprendista. La decisione assume particolare rilievo per la sua capacità di delineare i limiti dell’obbligo di ricollocazione, fornendo un quadro chiaro e dettagliato sul rapporto tra obblighi formativi e diritto del lavoro.

Il caso

Il caso in esame vede protagonista un apprendista assunto da Trenitalia S.p.A. con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di Capo treno/Capo servizi. Durante il periodo di apprendistato, l’azienda ha licenziato il lavoratore per accertata inidoneità psichica alle mansioni previste. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento, adducendo la mancata verifica di mansioni alternative compatibili con lo stato di salute del lavoratore, e ha condannato l’azienda al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità.

Trenitalia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’obbligo di ricollocazione non si applica nell’ambito del contratto di apprendistato, dove il rapporto è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali.

Le questioni giuridiche analizzate:

  1. Natura del contratto di apprendistato. La Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto di apprendistato è caratterizzato da una causa mista, che unisce l’elemento formativo a quello lavorativo. Questa natura peculiare comporta che l’apprendista possa essere adibito esclusivamente alle mansioni attinenti alla formazione oggetto del contratto. L’eventuale inadempimento agli obblighi formativi, imputabile al datore di lavoro, può comportare la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  2. Obbligo di repêchage. Un aspetto centrale della decisione riguarda l’obbligo di repêchage, che impone al datore di lavoro di verificare la possibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Corte ha stabilito che tale obbligo non è applicabile al contratto di apprendistato professionalizzante, poiché l’assegnazione a mansioni diverse da quelle oggetto del percorso formativo è vietata ex lege. Di conseguenza, l’inidoneità dell’apprendista a svolgere le mansioni previste determina il venir meno della causa contrattuale, legittimando il licenziamento.
  3. Limiti dello ius variandi. La sentenza ha sottolineato come il contratto di apprendistato limiti lo ius variandi del datore di lavoro. L’apprendista non può essere destinato a mansioni non collegate al percorso formativo, pena la decadenza delle agevolazioni contributive e la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato ordinario. Questa specificità del contratto di apprendistato rende non applicabile l’obbligo di ricollocazione in mansioni diverse.
  4. Conclusione del rapporto contrattuale. La Corte ha inoltre evidenziato che, durante il periodo di apprendistato, si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento illegittimo. Tuttavia, in caso di inidoneità che impedisca il completamento del percorso formativo, il datore di lavoro è legittimato a recedere dal contratto senza obbligo di ricollocazione.

Analisi critica della sentenza

La pronuncia della Cassazione si distingue per la chiarezza con cui delinea i confini applicativi dell’obbligo di repêchage nell’ambito del contratto di apprendistato. La decisione rappresenta un importante chiarimento per i datori di lavoro, offrendo indicazioni precise sulle condizioni in cui il licenziamento è considerato legittimo.

Tuttavia, la sentenza solleva interrogativi sulla tutela dell’apprendista in caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni previste. Se da un lato si riconosce la peculiarità del contratto di apprendistato, dall’altro emerge la necessità di una maggiore attenzione alle possibili ricadute occupazionali per il lavoratore, soprattutto nei casi in cui l’inidoneità dipenda da fattori non imputabili al suo comportamento.

Conclusioni

La sentenza n. 30657/2024 della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di repêchage nel contratto di apprendistato professionalizzante, confermando che l’inidoneità alle mansioni previste legittima il licenziamento senza obbligo di ricollocazione. La pronuncia rappresenta un punto di riferimento per i datori di lavoro e gli operatori del diritto, delineando un quadro chiaro delle tutele applicabili in questa tipologia contrattuale. Rimane, tuttavia, aperto il dibattito sull’esigenza di bilanciare gli interessi formativi e lavorativi con la protezione dei diritti dell’apprendista, soprattutto in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

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