Trattamento sanitario obbligatorio: dubbi di legittimità alla Consulta

Nel recente caso trattato dalla Corte di Cassazione, la ricorrente ha sollevato dubbi sulla regolarità della procedura seguita per disporre il Trattamento sanitario obbligatorio nei suoi confronti. Tra le problematiche emerse, spiccano la mancata notifica tempestiva degli atti e la presunta violazione del diritto ad una difesa efficace. La Corte ha quindi deciso di rimettere alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della procedura del TSO agli artt. 13 e 32 Cost., nonché agli artt. 6 e 13 CEDU.

Corte di cassazione-Sez. I Civ.- ord. int. n. 24124 del 09-09-2024

La vicenda

Il caso di specie vede come protagonista una donna sottoposta a TSO, la cui decisione è stata presa in seguito ad una diagnosi medica che evidenziava un grave scompenso psichico e un comportamento oppositivo alle cure. Successivamente, la paziente ha impugnato la misura, lamentando varie irregolarità, tra cui la mancata notifica del provvedimento sindacale e la mancanza di accesso alla documentazione medica a supporto del TSO.

Il giudizio di primo grado ha confermato la legittimità del TSO. Tuttavia, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione hanno sollevato dubbi sulla conformità della procedura alle garanzie costituzionali e convenzionali.

La Normativa italiana sul TSO

Il trattamento sanitario obbligatorio è regolamentato dalla l. n. 833 del 1978. In particolare, gli artt. 33, 34, 35 della legge stabiliscono che il TSO può essere disposto in presenza di tre condizioni fondamentali: un’alterazione psichica che richiede interventi d’urgenza, il rifiuto delle cure da parte del paziente e l’impossibilità di adottare misure extraospedaliere.

La legge prevede inoltre un controllo giurisdizionale della misura: entro 48 ore dall’inizio del ricovero, il provvedimento deve essere convalidato da un giudice tutelare, il quale può confermare o annullare il TSO. Tuttavia, uno dei punti critici della normativa è che non viene previsto un obbligo di notifica tempestiva del provvedimento al paziente, né la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida della misura.

Diritto ad autodeterminarsi e tutela della salute

L’art. 32 Cost. sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione legislativa. Tale principio pone il diritto all’autodeterminazione come pilastro fondante dell’ordinamento giuridico, e qualsiasi deroga a questo diritto deve essere giustificato da un interesse superiore, come la tutela della salute pubblica.

La legge n. 833 del 1978 cerca di bilanciare queste due esigenze, prevedendo garanzie procedurali come il controllo giurisdizionale e la possibilità di impugnare il provvedimento. Tuttavia, come evidenziato dal ricorso formulato dinanzi alla Cassazione, tali garanzie potrebbero non risultare sufficienti a tutelare i diritti della persona sottoposta a TSO.

Le criticità procedurali del TSO

Uno dei punti centrali del ricorso presentato dalla paziente riguarda la mancata notifica tempestiva dell’ordinanza sindacale e del decreto di convalida del TSO. Questo ha impedito alla ricorrente di esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo in tempi utili, come previsto dall’art. 13 della CEDU. La ricorrente, infatti, ha potuto impugnare la misura solo a trattamento concluso, perdendo così la possibilità di far valere i propri diritti durante il periodo di ricovero.

La decisione della Corte di Cassazione di rimettere la questione giuridica alla Consulta pone interrogativi sulla compatibilità della legge sul TSO con principi costituzionali e convenzionali.

In particolare, la Corte ha sottolineato che, pur essendo previsto un controllo giurisdizionale sulla misura, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda la tempestiva informazione al soggetto interessato e il suo diritto a essere sentito.

Nel caso specifico, infatti, la ricorrente ha evidenziato che il trattamento subito le ha causato un grave danno, non solo a livello personale, ma anche professionale e sociale, essendo stata etichettata come una persona affetta da gravi disturbi psichici.

Rilievi della CEDU sulla procedura

In particolare, La Corte di Cassazione ha evidenziato come la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), regolata dalla legge n. 833 del 1978, sia oggetto di dure critiche da parte del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa. Il CPT, nel suo ultimo rapporto del 2023, ha sottolineato come l’iter per l’imposizione del TSO continui a essere caratterizzato da modalità standardizzate e prive di una valutazione approfondita del caso di specie. Uno degli aspetti più problematici riguarda l’assenza di un confronto diretto tra il giudice tutelare e il paziente, che non viene mai ascoltato personalmente, e la scarsa informazione fornita ai soggetti coinvolti riguardo al loro status giuridico e ai diritti di difesa.

Questa situazione pone dubbi di compatibilità con l’art. 13 Cost., che sancisce la libertà personale come diritto inviolabile e soggetto esclusivamente a limitazioni stabilite dall’autorità giudiziaria. Nonostante nel 2017 sia stato presentato un disegno di legge volto a rafforzare le garanzie procedurali per i pazienti ospedalizzati in modo coercitivo, attraverso la nomina di un curatore e l’obbligo di informazione sul provvedimento, ad oggi non è stata introdotta alcuna modifica normativa.

Il comitato per la prevenzione della tortura ha quindi sollecitato il legislatore italiano a intervenire per garantire che, in sede di prima applicazione del TSO e nelle eventuali proroghe, i pazienti siano informati tempestivamente e in modo completo sui propri diritti fondamentali, nonché sulla possibilità di presentare reclamo. In particolare, ha raccomandato che il giudice tutelare, per poter esprimere un giudizio realmente consapevole, incontri personalmente i pazienti, preferibilmente presso le strutture sanitarie dove sono ricoverati.

Conclusioni

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione Prima civile mette in luce la necessità di un maggiore rispetto dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento al diritto alla difesa, alla libertà personale e alla tutela della salute. Gli articoli della legge n. 833 del 1978, nella loro attuale formulazione, risultano potenzialmente in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali, in quanto non garantiscono sufficientemente la tempestiva notifica e la partecipazione attiva dell’interessato nelle procedure relative al trattamento sanitario obbligatorio.

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