Con la sentenza n. 137 dell’8 gennaio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di notificazioni, che l’errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notifica solo qualora sia stato tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta.
Nel caso di specie, era stata dichiarata in primo grado la contumacia della convenuta e, in seguito, veniva accolta la domanda attrice con condanna della convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite. La sentenza veniva successivamente impugnata dalla donna che deduceva inesistenza o nullità della notifica dell’atto introduttivo di primo grado per un errore commesso sulla reale identità del destinatario: dopo aver ricevuto il prescritto avviso, la convenuta si era infatti recata presso l’ufficio postale dove l’addetto allo sportello, nel rilevare che destinatario della cartolina era persona recante un nome diverso da quella che ne chiedeva la consegna, aveva rifiutato di consegnarle la busta contenente l’atto di citazione. Alla luce di tale nullità, non le era perciò stato possibile esercitare il proprio diritto di difesa.
In primo luogo la Cassazione ha ribadito che, come solennemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Ebbene, l’erronea indicazione del nome del destinatario riguarda dunque esclusivamente la raccomandata informativa, e non anche gli altri atti del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, l’errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. 22-1-2004 n. 1079; Cass. 8-10- 2001 n. 12325; Cass. 19-3-2014 n. 6352).
Invero, nel caso in esame, l’errata indicazione, nella raccomandata informativa, del nome di battesimo della destinataria, non era tale da rendere impossibile alla convenuta di rendersi conto di essere l’effettiva destinataria della notifica: l’avviso dell’eseguito deposito dell’atto di citazione presso la casa comunale era stato infatti affisso sulla porta dell’abitazione della convenuta, avendo la stessa ricorrente dato atto della inesistenza di altri condomini con il suo stesso cognome nel suo Condominio di residenza.
Dall’esame degli atti, d’altro canto, si evince chiaramente che in un primo momento la cartolina di ricevimento della raccomandata dell’avviso di deposito era stata firmata dalla ricorrente, e sulla stessa
era stato apposto dall’addetto il timbro dell’ufficio postale con la relativa data; e che firma e timbro sono stati successivamente cancellati a penna.
Secondo la Corte di legittimità è dunque poco plausibile la tesi della ricorrente, secondo cui l’addetto dell’ufficio postale presso cui essa si era recata a ritirare l’atto, essendosi avveduto della non corrispondenza del suo nominativo con quello indicato sull’avviso di ricevimento, avrebbe rifiutato la consegna dell’atto e cancellato la firma e il timbro precedentemente apposti. “Rientra, infatti, nella comune esperienza che il funzionario dell’ufficio postale verifichi prima della consegna l’identità della persona e solo dopo faccia sottoscrivere la ricevuta“; sicché, a parere della Cassazione, è apparso ben più verosimile ritenere che sia stata proprio la ricorrente, una volta accortasi dell’errore, a rifiutare il ritiro dell’atto e a restituirlo al dipendente delle Poste, chiedendogli di cancellare o cancellando direttamente la propria sottoscrizione e il timbro postale.
Deve escludersi, pertanto, che il dedotto errore materiale abbia inciso sulla ritualità della notificazione dell’atto di citazione; con la conseguenza che “il procedimento notificatorio, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si è validamente perfezionato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta, nella cui sfera di conoscibilità il predetto atto è pervenuto“.
In conclusione, la Cassazione ha dunque rigettato il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio.