Costituzione di parte civile e prescrizione per appropriazione indebita

La costituzione di parte civile nel procedimento penale per appropriazione indebita, definito con archiviazione per prescrizione del reato, interrompe la prescrizione anche per l’azione restitutoria.

Corte di Cassazione- Sez. III- ord. n. 16539 del 13-06-2024

La vicenda

Con un atto di citazione del 1997, un attore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona un altro soggetto, asserendo di essere l’erede universale della persona deceduta. Il de cuius aveva denunciato il convenuto per sottrazione di denaro, e l’attore si era costituito parte civile. La consulenza tecnica aveva acertato che il convenuto aveva, in effetti, sotratto un quantità ingente di lire dal conto corrente cointestato. Il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione del procedimento per prescrizione. Il Tribunale di Savona decise di accogliere la domanda di restituzione della somma, mentre la Corte distrettuale aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione.

Alcune precisazioni

La Corte d’Appello aveva osservato che l’azione promossa fosse qualificabile come azione restitutoria e non risarcitoria, e pertanto, essa non sottostava al termine di prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., ma al termine ordinario decennale.
I giudici hanno deciso di accogliere il ricorso, rilevando che la costituzione di parte civile nel procedimento penale per appropriazione indebita, definito con archiviazione per prescrizione del reato, interrompeva la prescrizione anche per l’azione restitutoria.
I giudici hanno osservato che l’art. 185 c.p., ogni reato obbliga non solo al risarcimento ma anche alle restituzioni, rendendo la costituzione di parte civile ideonea ad interrompere la prescrizione. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere l’effetto interruttivo della costituzione di parte civile

Il motivo di ricorso

Il motivo di ricorso avanzato dal ricorrente ha ad oggetto la violazione degli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c. Il ricorrente ha improntato la sua argomentazione sul presupposto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22100 del 2015, abbia dichiarato astrattamente che la costituzione di parte civile nel procedimento penale interrompe la prescrizione del diritto esercitato con la domanda restitutoria.

Le argomentazioni della Corte

Tuttavia, il ricorrente ha sostenuto che, nel caso specifico, tale effetto non si sarebbe prodotto a seguito della costituzione di parte civile. Egli ha argomentato che, data la natura recettizia dell’atto di costituzione di parte civile, l’effetto interruttivo avrebbe potuto manifestarsi solo successivamente alla sua notificazione, della quale non vi è traccia nel presente giudizio. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto introdurrebbe un nuovo motivo di ricorso, non trattata in sede di merito e sollevata ex novo in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, per evitare l’inammissibilità del ricorso per novità della censura, è onere del ricorrente dimostrare che la questione sia stata sollevata nei giudizi di merito e indicare dove ciò sia avvenuto. Poiché questo onere non è stato assolto , il ricorso è stato giudicato  inammissibile.

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Paolo Emilio De Simone
Magistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 1/1989. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.
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