Sospensione prescrizione nella solidarietà atipica

La Terza Sezione Civile ha stabilito che la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. si applica anche ai coobbligati solidali quando la causa obbligandi non è comune, ma diretta e dipendente da un soggetto. Questo principio si estende alla “solidarietà atipica” tra assicuratore e responsabile civile, applicando la sospensione della prescrizione anche alla compagnia assicurativa obbligata all’indennizzo del sinistro stradale.

Corte di Cassazione- sez. Terza Civile- sent. n. 12928 del 10-05-2024

La questione

Nell’ottobre del 2003, una ricorrente ha agito in nome proprio e come genitore esercente la potestà sui figli minori, portando in giudizio un’autoscuola rappresentata dal suo titolare e una compagnia assicuratrice dinanzi al Tribunale di Caltanissetta.
La motivazione ruotava attorno ad un incidente avvenuto tre anni prima, mentre la ricorrente viaggiava come passeggero di un autobus insieme ai suoi figli minori. Durante il viaggio, il veicolo è stato coinvolto in un incidente in cui il conducente ha perso la vita e tutti e tre i passeggeri hanno subito gravi danni.
Nel corso del processo, sono stati coinvolti anche gli eredi del conducente deceduto, i quali hanno chiesto che fosse accertata la responsabilità esclusiva del padre nell’incidente e che la compagnia assicurativa fosse condannata a risarcire i danni subiti.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato estinto il diritto al risarcimento del danno per prescrizione, rigettando la domanda del ricorrente e compensando le spese di giudizio tra le parti.
Mentre,  la Corte d’Appello di Caltanissetta, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, liquidando il risarcimento dei danni a favore della ricorrente e del figlio minore, ma aveva rigettato la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice.

I motivi di ricorso

Il ricorso presentato dagli eredi del conducente e quello incidentale degli altri ricorrenti si basano principalmente su due argomenti. In primo luogo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione, in particolare gli artt. 1917 e 2941 c.c. Essi hanno sostenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente separato la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa da quella contro i responsabili dell’incidente, non applicando correttamente la sospensione della prescrizione prevista per i coniugi e per chi esercita la responsabilità genitoriale.
In secondo luogo, i ricorrenti hanno lamentano un errore nella valutazione del principio del litisconsorzio necessario argomentando che gli articoli 18 e 23 della legge n. 990/1969 e l’art. 2054 c.c. impongono che la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli coinvolga necessariamente sia il responsabile civile che la sua compagnia assicurativa.

Obbligazioni solidali

I giudici di legittimità hanno ritenuto entrambi i motivi parzialmente fondati.
Secondo quest’ultimi, le ragioni della fondatezza risiedono nell’interpretazione corretta della solidarietà nella responsabilità verso il danneggiato da parte del responsabile dell’incidente stradale e del suo assicuratore. Tale interpretazione deve confrontarsi con la disciplina generale delle obbligazioni solidali e, in particolare, con le norme che regolano l’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, ai sensi dall’art. 1917 c.c.
Nel caso di specie, i giudici hanno osservato  la presenza di una norma che regola gli effetti di una causa di sospensione della prescrizione riferibile  al danneggiato, nei confronti di uno dei coobbligati: tale norma è l’art. 1310 c.c., applicabile poiché  la responsabilità del responsabile dell’incidente e del suo assicuratore verso il danneggiato rientra nella figura dell’obbligazione solidale.
Inoltre, La Corte ha valutato se il secondo comma dell’art. 1310 c.c. si applichi a tutti i debitori solidali o solo a specifici casi ed ha ritenuto  che la norma in questione si applichi solo ai casi in cui i coobbligati condividono la stessa eadem causa obligandi. Infatti,  se i debiti non condividono la stessa causa, il regresso non è possibile perché il coobbligato che ha pagato non può rivalersi sull’altro coobbligato per un debito non comune. In casi di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, la causa di sospensione della prescrizione si estende anche agli altri coobbligati e non è possibile il regresso.

Sospensione della prescrizione

Nel caso di specie, la sospensione della prescrizione a favore dei danneggiati si estende anche alla compagnia assicurativa, in linea con la logica del rapporto assicurativo per responsabilità civile prevista dall’art. 1917 c.c.
Infatti, l’assicuratore si impegna a garantire la responsabilità dell’assicurato, anche in presenza di cause di sospensione della prescrizione. In definitiva, la responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiato è solidale, ma basata su un’obbligazione diversa rispetto a quella del responsabile civile. Questo principio di “solidarietà atipica si riflette nell’obbligazione da fatto illecito del responsabile e nell’obbligazione derivante dal contratto assicurativo per l’assicuratore”.
Anche se l’assicuratore risponde per legge, la sospensione della prescrizione a vantaggio del danneggiato deve essere estesa anche a lui.

Conclusioni

Di conseguenza, la sospensione della prescrizione si applica anche all’assicuratore, che è obbligato per legge ad indennizzare i danni derivanti dal sinistro.

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Massimo Quezel
(www.massimoquezel.it), è consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Nel 1998 inizia una collaborazione decennale come liquidatore assicurativo per una nota compagnia estera che gli permette di acquisire una importantissima esperienza nel settore. Ha pubblicato nel 2016 Assicurazione a delinquere ed è autore nel 2018, insieme a Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 è direttore responsabile del trimestrale di informazioni dal mondo della tutela dei diritti e del risarcimento del danno “BluNews” (registrato presso il Tribunale di Padova, n. 1832 del 3 febbraio 2003). Il suo indirizzo mail è massimo@studioblu.eu.
Francesco Carraro
(www.avvocatocarraro.it), laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione, è avvocato e titolare di uno studio legale in Padova che si occupa di responsabilità civile e risarcimento danni. Dal 2008 al 2016 è stato presidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità” composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Nella medesima associazione ricopre la carica di vicepresidente dal 2016. Ha conseguito il livello di Master pratictioner in programmazione neurolinguistica e tiene corsi di formazione giuridica e di comunicazione per privati e aziende. Ha pubblicato Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. Nel 2018 pubblica Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni, scritto a quattro mani con Massimo Quezel.

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Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2019, Maggioli Editore
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