Usura: nullo il patto di interessi di mora oltre tasso soglia (Cassazione)

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., sent. 30/10/2018 n. 27442

Con ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dall’art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996 (c.d. “tasso soglia”), sono da considerare ipso iure usurari.

Per lungo tempo è stato vivace il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla questione dell’omogeneità degli interessi corrispettivi e di mora nell’ambito della disciplina antiusura, su cui si sono formati orientamenti difformi all’interno della giurisprudenza di merito, così come tra la giurisprudenza di merito e di legittimità. Sin dal 2003[i], la Suprema corte si è espressa nel senso dell’assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura, al pari degli interessi corrispettivi.

Tuttavia, la recente ordinanza n. 27442 si contraddistingue per aver fornito, per la prima volta, importanti premesse concettuali sulla controversa natura degli interessi moratori e sulla loro omogeneità “ontologica” rispetto agli interessi corrispettivi. Il giudice di legittimità ha ritenuto necessario ripercorrere analiticamente il fondamento, la portata e le conseguenze del principio enunciato.

Affrontando dettagliatamente ed esaustivamente la questione, la Corte si auspica di porre definitivamente fine alle incomprensioni, in cui sono più volte incorsi i giudici di merito, sulla natura degli interessi moratori e sulle finalità della disciplina antiusura.

I contrasti precedenti alla decisione della Corte

Al fine di comprendere l’importanza dei chiarimenti concettuali forniti dal giudice di ultima istanza con la recente ordinanza n. 27442, bisogna tener conto delle speculazioni teoriche che, nel tempo, sono state avanzate dagli interpreti sulla natura e sulla funzione degli interessi di mora.

Indirizzi interpretativi difformi, rispetto all’orientamento seguito dal giudice di legittimità, provengono da parte della giurisprudenza di merito, dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), e dalla Banca d’Italia.

Alcuni giudici di merito hanno affermato che la disciplina antiusura non trova applicazione agli interessi moratori, alla luce della considerazione che i concetti di “corrispettivo” e di “remunerazione” impiegati dall’art. 644 del c.p. evocano un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni non riguardante gli interessi di mora, che invece assolvono alla diversa funzione di “liquidazione preventiva e forfettaria del danno da inadempimento”[ii].Ciò viene affermato sulla base dell’osservazione che gli interessi di mora non remunerano il creditore per il mancato godimento del denaro, funzione che è invece tipica degli interessi corrispettivi. Per avere una funzione remunerativa, gli interessi moratori dovrebbero attenere al fisiologico svolgimento del rapporto contrattuale, e non ad uno sviluppo patologico di esso, vale a dire la mora. Ciò è quanto affermato sulla base della lettera dell’articolo 644 c.p., sotto due profili.

Sotto un primo profilo, la diversa funzione risarcitoria degli interessi di mora non permetterebbe di inquadrarli nella fattispecie descritta dall’articolo 644 c.p., alla luce delle qualità di “corrispettivo” e “remunerazione” ivi menzionate, rispettivamente, dai commi 1 e 5.

Sotto un secondo profilo, l’articolo 644, comma 5, c.p. parla di “spese collegate all’erogazione del credito“, formula che evoca un concetto cui gli interessi di mora non potrebbero ricondursi, in quanto connessi con la diversa vicenda dell’inadempimento dell’obbligazione.

L’orientamento, appena descritto, della giurisprudenza di merito, è stato condiviso dall’Arbitro Bancario Finanziario[iii], che pure ha un indirizzo ben consolidatosi nel tempo in tal senso, e che ha richiamato la sopracitata giurisprudenza per avvalorare le proprie conclusioni[iv]. Viceversa, in alcune occasioni, il giudice di merito ha richiamato le decisioni del collegio di coordinamento dell’ABF nella propria motivazione[v], sempre per affermare l’inapplicabilità dell’articolo 644 c.p. agli interessi di mora. Difatti, parte della giurisprudenza di merito e l’ABF hanno reciprocamente citato le loro posizioni, nella parte in cui si trovavano concordi.

La Banca d’Italia ha invece adottato, ai fini dell’espletamento dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, un proprio indirizzo interpretativo sulla questione. Con circolare del 3 Luglio 2013, “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”, la Banca d’Italia ha escluso gli interessi di mora dal calcolo del TEGM, affermando oltretutto, al pari di alcuni giudici di merito, la diversità ontologica e funzionale tra interessi di mora e corrispettivi. Tuttavia, nella circolare si afferma che la normativa antiusura trova in ogni caso applicazione anche agli interessi di mora. Pertanto, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per gli interessi moratori, ai fini del calcolo del tasso soglia applicabile agli stessi, la circolare prevede che la Banca d’Italia adotti un metodo di calcolo con cui i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali, per poi determinare il tasso soglia da applicare agli interessi di mora sulla base di questo importo[vi].

La questione sottoposta alla Corte

Nel caso in esame, la Corte si è pronunciata sull’impugnazione della sentenza 6.6.2016 n. 2232 della Corte d’appello di Milano, che decideva su una controversia in cui veniva lamentata l’usurarietà degli interessi di mora convenuti in un contratto di leasing. La Corte d’appello aveva escluso che agli interessi di mora potessero trovare applicazione, da un lato, l’articolo 644 c.p. e, dall’altro, la legge n. 108 del 1996 (c.d. legge antiusura), la quale stabilisce il tasso soglia oltre il quale gli interessi vanno qualificati come usurari. A fondamento della decisione del giudice di secondo grado vi è l’argomento, tra gli altri, che gli interessi corrispettivi e quelli di mora sono “ontologicamente” disomogenei, e rivestono una differente funzione: remunerativa i primi, risarcitoria i secondi.

Impugnando la sentenza di secondo grado, i ricorrenti hanno richiesto alla Corte di Cassazione di accertare che gli interessi di mora possano essere qualificati come usurari qualora eccedenti il tasso soglia, al pari degli interessi corrispettivi. Inoltre, qualora il suddetto motivo di ricorso venga accolto, è stato richiesto di accertare l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 1815 c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Constatando come, sul punto, la giurisprudenza di merito e gli organi amministrativi abbiano seguito un orientamento contrario ai principi espressi dal giudice di legittimità, la Corte di Cassazione ha affrontato con particolare attenzione la questione sottopostagli, ricorrendo a tutti e quattro i criteri di ermeneutica legale.

Questo sforzo interpretativo è presumibilmente volto a fornire all’orientamento seguito dalla Corte una base concettuale, la cui solidità sia tale da costituire un punto di riferimento insuperabile per la giurisprudenza di merito, evitando gli scostamenti ripetutamente registrati in passato.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha fornito una dettagliata motivazione alla propria decisione, ricorrendo ai criteri dell’interpretazione letterale, sistematica, finalistica e storica. È importante prestare particolare attenzione ai passi salienti della motivazione dedicati sia all’interpretazione letterale, ricordando che la natura di norma penale dell’articolo 644 c.p. richiede una stretta aderenza al testo, che all’interpretazione sistematica, per le fondamentali premesse concettuali sulla funzione degli interessi moratori ivi fornite.

Dal punto di vista dell’interpretazione letterale, afferma la Corte che nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi moratori[vii]. Nonostante le ambiguità che possono emergere dalla lettera dell’articolo 644 c.p., la legge di interpretazione autentica dell’articolo stesso, n.24 del 2001[viii], dovrebbe dissipare ogni dubbio in tal senso. Difatti si legge all’articolo 1, comma 1, che “si intendono usurari gli interessi(…) convenuti, a qualunque titolo“. Poiché gli interessi possono essere pattuiti sia a titolo di corrispettivo che a titolo di mora, la suddetta formula rende palese che ai fini dell’applicabilità delle norme antiusura è indifferente il titolo dell’obbligazione[ix].

Un argomento centrale della motivazione del giudice di merito riguardava la presunta disomogeneità ontologica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, principalmente per l’assunto che “i primi remunerano il capitale, i secondi costituiscono una sanzione convenzionale ed una coazione indiretta per dissuadere il debitore dall’inadempimento”. Tramite interpretazione sistematica, la Corte di Cassazione ha invece sostenuto che entrambe le tipologie di interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore, volontariamente o involontariamente, non ha goduto. Da ciò deriva l’identità della funzione svolta dalle due tipologie di interessi, ovvero compensare il creditore per il differimento nel tempo del godimento del suo capitale[x]. Quindi essi non differiscono nella funzione, ma solo nella fonte e nella decorrenza. La conclusione appena esposta sarebbe corroborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è formata sull’articolo 1224 c.c., e dalla relazione al vigente codice civile. Questo sforzo interpretativo della Cassazione sarebbe confermato da una tradizione giuridica consolidatasi nei secoli, secondo quanto riportato nella parte della motivazione della sentenza dedicata all’interpretazione storica[xi].

La Corte ha inoltre inteso chiarire che l’accertamento dell’usurarietà degli interessi convenzionali di mora deve essere effettuato confrontando il tasso pattuito con il tasso soglia calcolato per quel tipo di contratto ai sensi della legge n. 108 del 1996. In tal modo viene esclusa la possibilità di apportare alcuna maggiorazione od incremento al tasso soglia per l’identificazione degli interessi di mora usurari, diversamente da quanto affermato dalla Banca d’Italia con la circolare del Luglio 2013 sopracitata.

Infine, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso, la Corte non ha invece accolto il secondo motivo, concernente l’applicazione al caso di specie dell’articolo 1815 c.c. A tal proposito è stato affermato che la differente causa degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori giustifica la non applicabilità della norma a questi ultimi.

L’ordinanza in esame costituisce una decisione molto importante non solo per la ricostruzione storico-giuridica della questione, ma anche per l’importante risvolto pratico del suo dictum. Difatti, viene finalmente posto un punto fermo da cui difficilmente i giudici di merito potranno nuovamente discostarsi, proprio per le dettagliate e forti affermazioni di carattere teorico fornite in motivazione dalla Corte. Inoltre, viene risolta una questione concernente il delicato tema dell’usura e della tutela del contraente debole.


[i]Cass., Sez. III, 4 Aprile 2003, n.5324; Cass., Sez. I, ordinanza del 6 Marzo 2017, n.5598.

[ii]Trib. Treviso, 12 Novembre 2015, n.2476; Trib. Modena, 7 Settembre 2016, n.1703.

[iii]Collegio di Coordinamento dell’ABF, decisioni nn.: 1875 del 2014, 3412 del 2014, 3955 del 2014; Collegio di Milano dell’ABF, decisione n.17681 del 2017; Collegio di Napoli dell’ABF, decisione n.10678 del 2018.

[iv]Collegio di Milano dell’ABF, decisione n.17681 del 2017.

[v]Trib. Savona, 2 Maggio 2017, n.517; Trib. Roma, 26 Gennaio 2016, n.1463.

[vi] Circolare della Banca d’Italia del 3 Luglio 2013, “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”. In particolare, nella circolare si legge “Per evitare il  confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.

[vii] Cass., Sez. III, 30 Ottobre 2018, n.27442, pp. 7-8-9.

[viii] Legge n.24 del 2001, che ha convertito il decreto n.394 del 2000.

[ix] Questa tesi è confermata dai lavori preparatori della legge di conversione 24 del 2001. Come è stato fatto notare dalla Corte di Cassazione nell’ambito della motivazione alla sentenza in esame, “nella relazione che accompagnò (…) l’esame in aula del d.d.l. n. S-4941 si legge, infatti, che il decreto aveva lo scopo di chiarire come si dovesse valutare l’usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio“.

[x] Cass., Sez. III, 30 Ottobre 2018, n.27442, pp. 9-10-11.

[xi] Ibidem, pp. 14-22.

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