Usucapione: domanda di accertamento di proprietà alle Sezioni Unite

Con ordinanza interlocutoria n. 7846 del 2024, la Seconda Sezione Civile ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente affinché possa valutare la trasmissione della causa alle Sezioni Unite circa la possibilità di avanzare una domanda di accertamento di proprietà per usucapione, dopo le difese del convenuto, nelle prime memorie e successivamente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.

Corte di Cassazione-II sez. Civ.-ord. interl. n. 7846 del 22-03-2024

La vicenda

La controversia nata nel 2006 riguardava un conflitto tra due parti sulla proprietà di un terreno.
La parte attrice asseriva di essere la proprietaria di un terreno in virtù della successione ereditaria da sua nonna. Il proprietario del fondo adiacente era stato accusato di aver apportato modifiche che avevano provocato allagamenti e frane nel suo terreno, oltre a non aver rispettato l’impegno di costruire un muro di contenimento per evitare ulteriori danni.  La parte attrice chiedeva al Tribunale il riconoscimento dell’usucapione del terreno a suo favore. Il giudice di prime cure riconosceva con sentenza la proprietà della parte attrice per effetto dell’usucapione. Per questo motivo, il convenuto aveva deciso di presentare appello contestando l’ammissibilità della domanda di accertamento dell’usucapione avanzata per la prima volta attraverso una memoria, anziché verbalmente durante la prima udienza.  D’altra parte, la corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado.

Il motivo di ricorso

Alla luce della decisione del giudice distrettuale, il ricorrente presentava ricorso per cassazione attraverso un unico motivo.
In particolare, egli contestava la violazione dell’art. 183 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto ammissibile e tempestiva la richiesta di usucapione avanzata successivamente dalla parte attrice, tramite memorie depositate dopo la prima udienza di trattazione.
Un secondo aspetto del motivo di ricorso riguardava il fatto che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto del fatto che la controparte non aveva avanzato alcuna pretesa di rivendicazione della proprietà.
Pertanto, secondo il ricorrente, la richiesta di usucapione presentata dalla parte attrice risultava diversa nel petitum e nella causa petendi, configurando così una vera mutatio libelli.
La Seconda Sezione Civile ha ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal ricorrente richieda un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite. Infatti, le modifiche apportate dall’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che hanno interessato la fase introduttiva del giudizio e la struttura e il funzionamento dell’udienza ex art. 183 c.p.c., trovano applicazione solamente nei procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023.

Il ragionamento della Corte

I giudici di legittimità hanno esaminato il ragionamento della Corte territoriale osservando che questa avesse accolto la domanda di usucapione, nonostante derivasse dalla contestazione della proprietà del terreno avanzata dal convenuto. In particolare, la Suprema Corte ha notato che la domanda è stata sollevata solo nelle domande successive e non durante la prima udienza di trattazione, evidenziando un’apparente discrepanza processuale.
Sotto un altro aspetto, la parte attrice ha sollecitato un accertamento incidentale del suo diritto di proprietà, consolidato per usucapione in risposta alla difesa del convenuto, richiedendone l’efficacia di cosa giudicata. Tuttavia, la presentazione di tale domanda pregiudiziale era avvenuta in ritardo, essendo stata avanzata solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non durante la prima udienza di trattazione.

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I precedenti orientamenti della giurisprudenza 

In base all’orientamento delle Sezioni Unite del 2011, le stesse avevano chiarito il ruolo delle memorie depositate secondo l’art. 183 c.p.c. fino al 2006. Queste memorie, secondo la Suprema Corte, servivano a precisare o modificare le domande e le eccezioni già presentate, ma non di introdurne di nuove.
In seguito, le Sezioni Unite del 2015 avevano ulteriormente precisato che la modifica della domanda originaria, ammessa nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., poteva coinvolgere tanto il petitum quanto la causa petendi, a condizione che fosse strettamente correlata alla vicenda sostanziale oggetto della controversia e che fosse tale da non compromettere le difese delle parti né la tempistica processuale. In particolare, avevano chiarito che le domande nuove fossero solo quello che rappresentavano una reazione alla strategia difensiva del convenuto.
Inoltre, la Suprema Corte nel 2015 aveva chiarito che le domande precisate riguardavano gli stessi quesiti posti sin dal principio, senza che queste potessero subire modifiche di tipo sostanziale ma solo precisazioni in grado di esprimere al meglio il contenuto.
Infine, con sentenza n. 22404 del 2018, le Sezioni Unite avevano stabilito che, nell’ambito di un procedimento basato su una domanda di adempimento contrattuale, fosse ammissibile presentare una domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento tramite la prima memoria (art. 2041 c.c.), a condizione che fosse evidente il riferimento alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il nesso di alternatività, introdotto come principio dirimente dalle Sezioni Unite nel 2018, ha continuato ad influenzare la prassi giurisprudenziale delle Sezioni semplici riguardo le preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.
In seguito, la giurisprudenza ha sempre ribadito che, oltre la prima udienza, è consentita la presentazione di un nuovo diritto nelle prime memorie, purché ciò sia coerente rispetto a quanto sostenuto all’inizio. Oltre la prima udienza, dunque, è possibile modificare la domanda, ma non aggiungerne di nuove.
Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la nuova domanda di usucapione è stata “affiancata alla domanda originaria di negatoria”, in difetto, dunque, di rapporto di alternatività o subordinazione.
La Seconda sezione civile ha rafforzato il concetto che la questione pregiudiziale costituisce un aspetto fondamentale del rapporto giuridico oggetto della domanda. Tale questione può riguardare un fatto costitutivo o impeditivo, modificativo o estintivo del diritto soggettivo in discussione. Nel primo caso, si crea una stretta connessione di dipendenza tra le situazioni sostanziali, mentre nel secondo emerge una connessione di incompatibilità giuridica, come già chiarito dalle Sezioni Unite Civili, sent. n. 21763 del 2021.

Necessità di un chiarimento delle Sezioni Unite

La Suprema Corte ha proseguito nelle argomentazioni, sottolineando l’importanza dell’efficienza processuale. Ha, altresì, evidenziato come una gestione unica della vicenda sostanziale all’interno del medesimo contesto processuale possa impattare in modo positivo sulla tempistica.
Alla luce di queste considerazioni, la Seconda Sezione Civile ha considerato la possibilità di includere la domanda di accertamento con efficacia di giudicato, proposta in seguito all’eccezione sollevata dalla controparte che comporta un accertamento incidentale del medesimo fatto costitutivo, tra le domande modificabili nelle prime memorie.
Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno deciso di rimettere gli atti alla Prima Presidente, affinché la causa possa essere assegnata alle Sezioni Unite Civili. L’obiettivo è determinare se, nel contesto di una richiesta di negatoria servitutis, sia possibile avanzare, in seguito alle eccezioni sollevate dalla controparte, una domanda di accertamento di proprietà per maturata usucapione, sia nelle prime memorie che dopo la prima udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di Vice Procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i concorsi pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
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