
La società Kiko S.p.A. ha avviato un contenzioso contro il brand concorrente Wycon, accusandolo di aver riprodotto il design e il concept dei propri punti vendita, inclusa la disposizione dei prodotti, l’illuminazione e la combinazione cromatica. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno riconosciuto che il concept store Kiko costituisce un’opera architettonica tutelata dal diritto d’autore [1] , in quanto dotata di creatività e novità. Riscontrata un’evidente imitazione nei negozi Wycon, la Corte ha condannato quest’ultima per concorrenza parassitaria derivante dall’imitazione servile del format commerciale [2].
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Manuale pratico dei marchi e dei brevetti”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
    
                    
                             
            
                
            
                
                    
                        Manuale pratico dei marchi e dei brevetti                    
                
                                    
                        Questa nuova edizione dell’opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell’Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo nuove disposizioni in tema di registrazione dei marchi, di invenzioni dei ricercatori e di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure, alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e alle recenti fonti dell’UE dedicate alle indicazioni geografiche. L’opera si interessa anche della nuova disciplina dei contrassegni (Legge 14 novembre 2024, n. 166). Particolare attenzione viene offerta agli aspetti pratici del sistema della tutela brevettuale unitaria, con riferimenti alla recentissima giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti. Sono affrontate anche le novità in tema di intelligenza artificiale, complesso fenomeno al quale è stato dedicato il Regolamento 2024/1689. Con riferimento alla protezione dei disegni industriali, vengono analizzate le varie novità giurisprudenziali in materia e il nuovo Riyadh Design Law Treaty del 2024. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa, con esame di casi pratici e suggerimenti operativi.
Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate, collabora stabilmente con “Guida al Diritto” ed è membro del comitato di direzione della Rivista di Diritto Industriale.
                    
                    
                        Leggi descrizione
                    
                            
            
                Andrea Sirotti Gaudenzi, Maggioli Editore            
            
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                Manuale pratico dei marchi e dei brevetti
Questa nuova edizione dell’opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell’Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo nuove disposizioni in tema di registrazione dei marchi, di invenzioni dei ricercatori e di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure, alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e alle recenti fonti dell’UE dedicate alle indicazioni geografiche. L’opera si interessa anche della nuova disciplina dei contrassegni (Legge 14 novembre 2024, n. 166). Particolare attenzione viene offerta agli aspetti pratici del sistema della tutela brevettuale unitaria, con riferimenti alla recentissima giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti. Sono affrontate anche le novità in tema di intelligenza artificiale, complesso fenomeno al quale è stato dedicato il Regolamento 2024/1689. Con riferimento alla protezione dei disegni industriali, vengono analizzate le varie novità giurisprudenziali in materia e il nuovo Riyadh Design Law Treaty del 2024. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa, con esame di casi pratici e suggerimenti operativi.
Andrea Sirotti Gaudenzi
Avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate, collabora stabilmente con “Guida al Diritto” ed è membro del comitato di direzione della Rivista di Diritto Industriale.
La Cassazione sul concept store
L’attesa pronuncia della Cassazione (sentenza n. 8433 del 30 aprile 2020) fa proprio l’orientamento che afferma l’esistenza del diritto d’autore anche nel caso del concept store: un importante tassello della giurisprudenza in cui viene stabilito che anche “un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara ‘chiave stilistica’, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 2, n. 5 L.a.”.
Non rileva, in definitiva, il fatto che il negozio non sia costituito da un unico immobile o da vari elementi, essendo originale la combinazione di essi; combinazione che non è collegata alla risoluzione di un problema tecnico-funzionale, ma è invece espressione della creatività dell’autore[3].
La sentenza avrà certamente ripercussioni in quanto, se da un lato non viene approfondita la questione della concorrenza parassitaria, dall’altro il principio costituisce un punto di partenza rilevante per le numerosissime aziende che fanno dei propri concept stores dei manifesti comunicativi dei valori del brand e strumenti con cui attrarre clientela grazie ad allestimenti eccentrici o caratteristici.
La protezione dello store layout come copyright nel panorama nazionale e sovranazionale europeo
La questione presenta caratteri di riflessione in quanto il modo in cui il negozio è arredato non sempre è tutelato da copyright o è suscettibile di registrazione come marchio tridimensionale.
A livello europeo, diversi tribunali hanno negato la possibilità di far valere certi diritti autoriali nel caso di concept stores.
In astratto, la Corte di Giustizia ha a più riprese riconosciuto che anche l’interior design dei negozi può essere protetto da copyright, qualora siano riconoscibili nel progetto architettonico i caratteri di creatività e originalità. Nella giurisprudenza, quindi, quello che si deve valutare non è tanto se il concept store sia suscettibile di copyright, quanto più se quel progetto presenti i requisiti richiesti dalla tutela del diritto d’autore.
A livello nazionale degli stati membri, il Tribunale di Liegi (nella pronuncia del 6 aprile 2016) non aveva concesso a Kiko la protezione del concept store in quanto non sarebbe stato possibile individuare in modo chiaro gli elementi suscettibili di protezione, in quanto potrebbero variare da negozio a negozio, e l’allestimento dei suoi punti vendita non avrebbe il carattere dell’originalità, essendo costituito da elementi di arredo banali e diffusi in vari negozi. La Corte di Appello di Lisbona (13 luglio 2017) si era pronunciata in modo analogo.
Lo store layout come marchio registrato negli Stati Uniti e nell’Unione Europea
Diversamente dal copyright, il marchio è un istituto che necessita di registrazione per essere protetto. Nelle varie giurisdizioni sono dettati i requisiti al fine di una tutela in tal senso e possono variare; in ogni caso, il marchio per poter essere registrato (con le conseguenze che ne derivano dal punto di vista dell’enforcement) deve possedere certe caratteristiche fondamentali tra cui, come previsto in Italia, il carattere distintivo.
Negli Stati Uniti, ad esempio, l’Ufficio dei brevetti e dei marchi ha approvato la registrazione come marchio dei negozi Apple. Il gigante americano, infatti, prevede uno schema ben preciso per la costruzione dei flagship stores, i quali presentano tutti le stesse caratteristiche (ad esempio l’utilizzo di colori chiari), giudicate dall’Ufficio statunitense come meritevoli di tutela[4].
Nell’Unione Europea, interessante è la posizione della Corte di Giustizia, la quale in occasione di un rinvio pregiudiziale ha avuto modo di pronunciarsi riguardo la questione. Nel 2014 (C-421/13), infatti, la Corte ha affermato la possibilità di registrare i layout di un negozio come marchio qualora sia presente il requisito del carattere distintivo, se questo è idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese: ciò può accadere nel caso in cui l’allestimento si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato. Il carattere distintivo, poi, deve essere “valutato in concreto, in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi contrassegnati e, dall’altro, della percezione da parte del pubblico interessato, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”.
Ciononostante, a Kiko è stata rifiutata la registrazione come marchio del proprio concept store dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in quanto risulterebbe assente proprio il carattere distintivo. Non rimane, quindi, all’azienda di Antonio Percassi, che proteggere l’architettura dei propri negozi con la disciplina del copyright.
[1] V. in tal senso l’art. 2 della legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 433).
[2] CAVESTRI L., Kiko vince contro Wycon sul format dei negozi, Il Sole 24 ore, 11 aprile 2018.
[3] BERARDI N., Kiko vs. Wycon: confermata la tutela del diritto d’autore per i concept store, in R&P Legal, 8 maggio 2020.
[4] Anche altri grandi nomi hanno ricevuto tutela per i propri concept stores oltreoceano, quali Stuart Weitzman e il suo “ribbon design”, per cui v. MARZANO P., ROMANOFF J., How to protect your concept store: interior design under trademark and copyright Law, part 1, INTA Bulletin, vol. 75, n. 1, 15 gennaio 2020
 
		 
				










