Tribunale di Roma: le udienze civili durante il COVID-19

in Giuricivile, 2020, 5 (ISSN 2532-201X)

di Alessio Oddi e Cristiano Merluzzi – Scopo del presente commento è quello di illustrare le misure organizzative adottate dal Tribunale di Roma durante la pandemia, allo scopo sia di garantire la trattazione degli affari giudiziari urgenti, sia di assicurare, con modalità alternative all’udienza con presenza fisica in Tribunale, lo svolgimento “a distanza” delle udienze civili e del lavoro nel rispetto delle misure igienico-sanitarie adottate dal legislatore.

Il Protocollo del Presidente del Tribunale di Roma e il nuovo calendario delle udienze

A fronte della proroga[1] della sospensione di tutte le attività, salvo quelle urgenti, e dei termini processuali sino all’11 maggio 2020 rispetto all’originario termine del 15 aprile[2], il legislatore ha autorizzato i capi degli uffici giudiziari ad adottare “misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari”. Le misure in questione sono finalizzate a disciplinare lo svolgimento dell’attività processuale nel periodo tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020 nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie del Ministero della salute[3].

L’art. 3, comma 1, lett. i) d.l. n. 28/2020 ha poi disposto sia la proroga della riduzione dell’attività giudiziaria sino al 31 luglio 2020 sia l’estensione del potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari sino a tale data.

Ricopre, pertanto, un’importanza centrale fissare un nuovo calendario delle udienze, sia per quelle da rinviarsi a data successiva al 31 luglio 2020, sia per quelle che, pur fissate in un periodo successivo all’11 maggio, vanno trattate ma possono subire un rinvio per via di ulteriori limitazioni all’attività processuale.

Relativo al Tribunale di Roma, centrale è il provvedimento organizzativo Protocollo n. 5273 del 20 aprile 2020, con cui il Presidente del Tribunale ha adottato[4] le “misure organizzative di cui all’allegato 1 al presente provvedimento per lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 31 luglio 2020[5].

In particolare, l’Allegato 1 suddivide l’attività processuale della primavera del 2020 in due periodi temporali distinti: una prima fase riguardava il periodo in cui operava la sospensione dei termini processuali, tra il 16 aprile e l’11 maggio 2020, salvo le attività urgenti; una seconda fase, attuale, concerne invece l’attività processuale, comunque limitata, tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020.

Le misure in commento, adottate precedentemente al d.l. n. 28/2020, dovranno essere adattate all’estensione sino al 31 luglio 2020 del periodo in cui la trattazione dei giudizi è ridotta e, conseguentemente, alla dilatazione della seconda fase, con rinvio di tutte le altre udienze a data successiva al 31 luglio 2020.

Quanto alla prima fase (16 aprile – 11 maggio 2020), era previsto che i Presidenti di sezione, sentiti i giudici e valutate le disponibilità della cancelleria, potevano disporre la trattazione delle sole cause, già fissate in udienza nel periodo compreso fra il 16 aprile e l’11 maggio 2020, purché appartenessero a tipologie di controversie definite urgenti, ossia “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti[6]”. Per quanto ad esempio attiene la seconda sezione civile del Tribunale di Roma, competente per le controversie con la Pubblica Amministrazione, erano state individuate urgenze quali le “istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione delle sentenze impugnate […] nonché istanze cautelari dichiarate urgenti […]cause già fissate per la prima udienza di trattazione contenenti istanze cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, quali: diritto al risarcimento del danno conseguente a contagio post-trasfusionale; diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive comunitarie in tema di vittime di crimini violenti; diritto al risarcimento del danno per morte o lesioni gravissime; diritto all’assegnazione e al mantenimento di alloggi di edilizia popolare (opposizione a decreto di rilascio); diritto all’indennizzo per le vittime dei reati di mafia e/o usura; – cause già fissate per la decisione sulle richieste istruttorie o la precisazione delle conclusioni, iscritte a ruolo entro il 31.12.2014 e aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona”.

Individuate le controversie urgenti, i Presidenti di sezione invitavano i giudici istruttori alla loro trattazione, previa dichiarazione di urgenza.

La seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020), invece, delega ad ogni giudice istruttore la valutazione delle controversie da mantenere in udienza e di quelle da rinviare, secondo i criteri[7] di seguito riportati, relativi alle cause:

  • a) di competenza del Tribunale per i minorenni, relative all’adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati o allontanati dalla famiglia, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in generale, alle cause in cui è urgente e indifferibile la tutela dei diritti fondamentali della persona;
  • b) relative alla tutela dei minori, ai crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali, nonché in materia di abusi familiari;
  • c) relative a procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nonché relative all’interdizione, all’inabilitazione e all’amministrazione di sostegno, se indifferibili e compatibilmente con l’esame personale del beneficiario;
  • d) relative all’espulsione, allontanamento o trattenimento di stranieri;
  • e) relative al Servizio Sanitario Nazionale e all’interruzione volontaria della gravidanza;
  • f) relative ad inibitorie ex artt. 283, 351 e 373 c.p.c., con apposizione della dichiarazione d’urgenza in calce all’atto introduttivo o con apposito decreto del Presidente;
  • g) di più risalente iscrizione a ruolo, per assicurarne una definizione accelerata in virtù della ragionevole durata del processo;
  • h) in primo grado o in grado di appello che non richiedono o che hanno terminato l’attività istruttoria.

Si tratta sostanzialmente di giudizi sempre caratterizzati da una certa urgenza, o che paiono di più rapida o semplice soluzione, ovvero su mere questioni di diritto.

Nella conversione del d.l. n. 18/2020 ad opera della legge 24 aprile 2020, n. 27[8], il legislatore ha tuttavia ritenuto che le controversie ex art. 83, che vengono escluse dal periodo di sospensione e che sono le stesse per le quali il Tribunale di Roma ha disposto la trattazione d’urgenza, possano essere anch’esse sospese a meno che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio per la tutela dei minori o dei diritti essenziali ivi coinvolti[9].

In più, sono stati esclusi dalla sospensione anche i giudizi in materia elettorale di cui all’art. 22 e ss. d. lgs. n. 150/2011 e tutti gli altri procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In questa operazione, i giudici devono tener conto anche dell’effetto che la sospensione ha avuto sui termini assegnati per il compimento di attività processuali, ad esempio per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., compimento che può dunque assurgere a criterio di priorità della trattazione di ulteriori controversie[10].

Spetta sempre ai Presidenti di sezione stabilire il numero minimo e massimo delle cause che ogni giudice può celebrare in una singola udienza.

Per tutte le controversie non prioritarie o la cui trattazione è impedita dal limite massimo, è prescritto ai giudici il rinvio, con apposito provvedimento telematico e con congruo anticipo rispetto all’udienza, a data successiva il 31 luglio 2020.

Infine, con riguardo alle attività amministrative e di cancelleria[11], è stato disposto che:

  • a) con riguardo all’ufficio del Ruolo generale civile e lavoro, ai sensi dell’art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, è consentita l’iscrizione a ruolo di atti introduttivi e la costituzione delle parti unicamente in modalità telematica, favorendo l’introduzione di giudizi nativi digitali.
  • b) con riferimento invece al ritiro delle copie, per evitare assembramenti, ciascun utente dovrà avanzare richiesta all’ufficio copie competente, che sarà tenuto a comunicare telematicamente all’utente la data e l’ora del giorno fissato per il rilascio degli atti richiesti[12].

La celebrazione delle udienze urgenti in Tribunale.

Le udienze urgenti per le quali sia necessaria la comparizione personale delle parti e dei difensori nelle aule del Tribunale, possono essere celebrate a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. e con continuo ricambio d’aria.

Infatti, nel decreto che fissa o conferma l’udienza, il giudice deve fissare ciascuna causa ad un orario preciso e ben distanziato da quello delle altre cause della stessa udienza, tenuto conto del tempo necessario a svolgerle, al fine di evitare assembramenti. È data però facoltà agli avvocati di chiedere, mediante istanza, che i procedimenti di cui è stata dichiarata l’urgenza si celebrino mediante la modalità alternativa dell’udienza da remoto, ovvero siano rinviati in quanto non produttivi di grave pregiudizio alle parti, derogando così per il caso di specie all‘urgenza disposta in via generale.

Nel decreto di fissazione o conferma dell’udienza, il giudice deve indicare altresì l’orario preciso per l’espletamento dell’interrogatorio libero o formale delle parti, del tentativo di conciliazione, dell’escussione di ciascun testimone separato dagli altri, e di convocazione del consulente tecnico d’ufficio.

Ulteriori misure di prevenzione del contagio sono affidate alla cancelleria di ogni sezione civile e lavoro, tenuta a fornire ogni mattina entro le ore 9,00, al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso, l’elenco delle cause trattate dalla sezione, onde consentire l’ingresso esclusivamente agli avvocati, alle parti e ai testimoni che ne abbiano effettivamente titolo, chiamati ad esibire al personale di sicurezza la relativa comunicazione di cancelleria.

Inoltre, chiunque abbia accesso al Tribunale è tenuto ad utilizzare guanti e mascherina protettiva e a rispettare il distanziamento minimo di un metro e deve abbandonare l’edificio appena concluse le udienze alle quali partecipa, osservando tutte le misure sinora dette nei tempi di attesa fra un’udienza e l’altra.

Le modalità alternative di trattazione dei giudizi.

Di maggior carattere innovativo sono invece le modalità per lo svolgimento delle udienze diverse dalla comparizione personale in Tribunale, secondo modalità che vengono fissate dall’Allegato 2 al provvedimento presidenziale mediante Protocollo fra il Tribunale di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma. Ciò in virtù dell’art. 83, comma 7, lett. f), lett. h) e lett. h-bis) d.l. n. 18/2020, che autorizza i capi degli uffici giudiziari a regolare lo svolgimento delle udienze civili con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e degli ausiliari del giudice[13], nonché per l’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.

Le modalità prescelte dal Protocollo del Tribunale di Roma per lo svolgimento delle udienze “a distanza” sono l’udienza da remoto, tramite terminale video oppure l’udienza mediante trattazione scritta.

Riguardo la prima, che deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, si utilizza il programma informatico “Microsoft Teams”, tenendo tuttavia conto dei limiti tecnici e della attuale mancanza di una regolamentazione di simili programmi informatici ai fini dell’uso processuale.

La modalità della trattazione scritta, invece, sconta la necessità dell’effettiva presenza del personale amministrativo di cancelleria nei locali del Tribunale, in quanto, nonostante il cd. lavoro agile, non è ad oggi ancora possibile effettuare l’accesso da remoto ai registri informatici di cancelleria.

Nei casi in cui la prima udienza venga trattata con queste modalità alternative, i difensori possono sempre richiedere al giudice la successiva comparizione personale delle parti, al fine di esperire l’interrogatorio libero e tentarne la conciliazione.

L’udienza da remoto: attività preliminari e celebrazione dell’udienza.

Il Protocollo sancisce alcune regole preliminari per l’invito e la convocazione delle parti all’udienza, onde assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e dell’effettiva partecipazione.

Anzitutto il giudice, nel decreto ex art. 168-bis, comma quinto, c.p.c., art. 415 c.p.c. ed art. 702-bis, comma terzo, c.p.c., che fissa l’udienza o la differisce, ovvero nel provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio nei casi di sospensione o interruzione, è tenuto ad adottare una misura aggiuntiva, indicando il giorno, l’ora e le modalità di collegamento all’udienza da remoto, tramite un apposito link[14], e deve essere comunicato a cura della cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, ove coinvolto, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto all’udienza, salvo improrogabili ragioni di urgenza.

Il giudice deve altresì precisare che potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolarità della comunicazione del provvedimento[15].

Dal canto loro, anche i procuratori delle parti, nei rispettivi atti di costituzione in giudizio o mediante il deposito di separata nota, sono chiamati ad indicare un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali essere contattati dalla cancelleria nel caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato per l’udienza.

Le parti eventualmente non ancora costituite a mezzo difensore, destinatarie della notificazione analogica del provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico del processo con la c.d. “richiesta di visibilità”, al fine di acquisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale, così da potersi costituire e potervi partecipare.

Infine, almeno sette giorni prima dell’udienza, i procuratori delle parti, con istanza congiunta, possono chiedere che l’udienza per cui il codice richieda la comparizione delle parti, si svolga in modalità da remoto, rinunciando a comparire personalmente, o venga differita.

Per quanto attiene la celebrazione dell’udienza da remoto, lo strumento di maggiore importanza pratica è il verbale d’udienza, nel quale saranno inserite alcune annotazioni aggiuntive rispetto a quelle tradizionali.

Anzitutto, il giudice è tenuto ad identificare i procuratori, anche sostituti per delega del collega, e le parti presenti, mediante loro dichiarazione di identità, e a verificare la presenza di ulteriori soggetti legittimati a partecipare[16].

Il difensore è tenuto anche a riferire se nella sua stanza sia presente anche la parte assistita, altrimenti la parte, se collegata da luogo fisico diverso, deve dichiarare personalmente di essere collegata e dare le proprie generalità. L’avvocato deve inoltre dichiarare che non vi siano collegamenti attivi con altri soggetti non legittimati a partecipare, così onerando le parti e i difensori dell’incombenza di collegarsi da un luogo privato e protetto da interferenze di terzi, che sia lo studio legale o la propria abitazione.

È vietata qualsiasi registrazione dell’udienza ed è imposto ai procuratori e alle parti di mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza, per consentire al giudice di verificarne la presenza e la continuativa assenza di terzi. Il giudice disciplina l’utilizzo della funzione audio, normalmente spenta, dando la parola a turno ai difensori e agli altri partecipanti.

In secondo luogo, come già visto, il giudice adotta gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa codicistica per l’ipotesi di mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza da remoto con link al collegamento.

Nel caso di eventuali malfunzionamenti, scollegamenti involontari con conseguente impossibilità di ripristino, il giudice è tenuto a rinviare necessariamente l’udienza, mandando alla cancelleria di comunicare alle parti il verbale d’udienza contenente il rinvio[17].

L’udienza si svolge oralmente da remoto, in osservanza delle norme del codice di procedura civile. Inoltre, anche le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto[18], considerandosi camera di consiglio l’aula da cui il magistrato si collega.

La produzione di documenti in udienza non è possibile. Ciò significa, ad esempio, che i difensori non potranno inviare documenti allegati, tramite chat di Microsoft Teams, ai partecipanti alla videoconferenza. Tanto in ragione, si ritiene, dei limiti del programma utilizzato, delle garanzie di riservatezza e dei rischi che i documenti inviati tramite la chat si conservino ben oltre lo svolgimento dell’udienza.

Il giudice può espressamente autorizzare la parte a mostrare i documenti per i quali non sia stato possibile il previo deposito telematico. Il difensore mostrerà il documento tramite gli strumenti di condivisione dello schermo e ciò varrà come mera esibizione, essendo necessaria la successiva regolarizzazione del deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico.

Le parti possono, invece, previa autorizzazione del giudice, utilizzare la chat o qualsiasi altro strumento di condivisone di testi per formulare le loro deduzioni.

Al termine dell’udienza, il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare di avervi partecipato in maniera effettiva e nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell’udienza mediante l’applicativo informatico è avvenuto regolarmente. Il giudice dà quindi lettura del verbale, se possibile tramite la condivisione dello schermo del redattore del verbale in Consolle del Magistrato nel corso dell’udienza stessa.

Infine, il Protocollo fissa apposite regole per i casi in cui il giudice debba assumere all’esito della discussione provvedimenti decisori e, previa camera di consiglio, debba leggerli alle parti, come nelle ipotesi ex art. 281-sexies c.p.c., che prevede la lettura integrale della sentenza, ed ex art. 429 c.p.c., con la lettura del dispositivo. In tali casi, il giudice, previa concertazione con gli avvocati[19] dell‘orario di prosecuzione dell‘udienza da remoto, interrompe il collegamento, sospendendo l’udienza da remoto, e ciò assume il valore di inizio della camera di consiglio[20]. Alla ripresa dell‘udienza da remoto, il giudice dà la lettura del provvedimento.

Se possibile, l’avvio e la verbalizzazione dell’udienza sono curati dal cancelliere collegato da remoto.

L’udienza a trattazione scritta

Con provvedimento telematico da comunicarsi a cura della cancelleria ai difensori delle parti costituite e al pubblico ministero ove coinvolto, il giudice dispone lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta e assegna alle parti un congruo termine per il deposito telematico di note scritte ed eventualmente un ulteriore termine per repliche.

Il giudice può inoltre chiedere alle parti di depositare telematicamente gli atti presenti solo in forma cartacea nel fascicolo d’ufficio.

Tali termini decorrono a ritroso dalla data prevista per l’udienza originaria o per l’udienza appositamente differita, anticipata o ex novo fissata dal giudice per la trattazione scritta.

Le note scritte di cui al primo termine, denominate “note di trattazione scritta” e ispirate a criteri di chiarezza e sinteticità, devono recare un iniziale prospetto di sintesi[21] e contenere soltanto le istanze avanzate dalle parti e le conclusioni formulate anche già in precedenti atti.

Invece, le note articolate nel secondo termine possono contenere soltanto istanze e conclusioni in replica a quanto dedotto nel primo termine dalla controparte.

Laddove si renda necessario contestare ulteriormente le note di trattazione scritta, le parti possono chiedere al giudice di depositare telematicamente brevissime “note d’udienza” o un pre-verbale, destinato a confluire nel verbale d’udienza sotto la direzione del giudice e nel contraddittorio delle parti. In alternativa, le parti possono chiedere di svolgere l’udienza da remoto o addirittura di comparire personalmente.

Alla data prevista per l’udienza a trattazione scritta, il giudice adotta gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa codicistica per l’ipotesi di mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento che dispone la modalità di trattazione.

A partire dall’udienza decorrono altresì i termini di legge eventualmente previsti per l’adozione da parte del giudice di provvedimenti fuori udienza, sia istruttori sia decisori.

Spunti per lo sviluppo del processo civile.

Pur adottato nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e a fronte delle misure di restrizione alla libera circolazione previste nei numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’impianto costruito dal Tribunale di Roma può essere preso ad esempio per le future evoluzioni post-emergenziali di alcuni istituti del diritto processuale civile.

Anzitutto, con riguardo ai rinvii telematici, essi mirano a scongiurare la mala prassi dei rinvii d’ufficio affissi sulla porta dell’aula del giudice, dando invece tempestivamente notizia agli avvocati degli eventuali differimenti d’udienza. Anche la fissazione delle udienze ad orari precisi pare utile ad evitare la pratica diffusa dell’accumulo di udienze nei medesimi orari, comportante ritardi e assembramenti.

Tra le modalità alternative a quella ordinaria per la trattazione dell’udienza, quella che più facilmente può costituire un modello praticabile in futuro è quella da remoto, in grado di garantire lo stesso rispetto del contraddittorio tra le parti e dell’oralità processuale professati dal codice e garantiti dall’udienza tenuta in Tribunale.

Per quanto attiene l’udienza a trattazione scritta, giova sottolineare che il deposito telematico di atti prima presenti solo in forma cartacea nel fascicolo d’ufficio sembrerebbe andare nella direzione di un processo civile che abbia atti nativi digitali sin dall’introduzione del giudizio.

Anche l’inserimento nel decreto di fissazione dell’udienza del link del collegamento all’aula virtuale, per lo svolgimento da remoto, costituisce un elemento di interessante novità, a patto di alcuni aggiustamenti normativi sui programmi informatici da utilizzare, a garanzia dei dati personali delle parti e della riservatezza degli scritti condivisi nella chat informatica.

Inoltre, tali modalità consentirebbero di superare le annose problematiche relative alla scarsa informatizzazione di taluni magistrati e del personale amministrativo e alla redazione del verbale d’udienza, spesso delegato alla compilazione a mano da parte degli avvocati.

D’altro canto, il rinvio d’ufficio imposto in caso di malfunzionamento del programma Microsoft Teams o di debole connessione internet da parte di qualsiasi partecipante all’udienza sembra una soluzione estrema ma inevitabile.

Al termine della pandemia da COVID-19 e alla ripresa dell’ordinaria attività processuale, il legislatore sarà dunque chiamato a far tesoro degli effetti, positivi e negativi, che emergeranno dall’applicazione di queste misure organizzative emergenziali.


[1] Ex art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, poi abrogato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28.

[2] Ex art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

[3] Ex art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020

[4] Sulla base delle “Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine allemergenza” del 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura e sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

[5] Tali misure valgono anche per i giudici onorari e ai fini della loro retribuzione.

[6] Valutando secondo un criterio di equilibrata valutazione della gravità del pregiudizio alle parti e in base alle competenze tabellari di ciascuna sezione.

In via generale comunque si intendevano le controversie arrivate alla precisazione delle conclusioni o alla decisione sulle richieste istruttorie delle parti, soprattutto se di risalente iscrizione a ruolo.

[7] Tali criteri fanno riferimento all’art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020.

[8] Previsione che ha trovato conferma nell’art. 3, comma 1, lett. a) d.l. n. 28/2020.

[9] Particolari misure, anche diverse da quelle previste nel provvedimento presidenziale, possono essere adottate dai Presidenti delle sezioni prima (famiglia), nona (tutele), e diciottesima (protezione internazionale) e, per l‘attività non contenziosa, terza (esecuzioni mobiliari), quarta (esecuzioni immobiliari) e quattordicesima (fallimentare), relativamente a specifiche esigenze.

[10] In caso contrario, debbono provvedere a riassegnare ex novo o differire espressamente detti termini processuali.

[11] Nonostante la presenza del personale amministrativo e di cancelleria in Tribunale risulti ridotta, poiché la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è attualmente costituita dal c.d. lavoro agile, il Tribunale di Roma ha garantito comunque un incremento dell’attuale presenza di almeno un’unità (+50%) per ogni cancelleria delle sezioni civili e lavoro.

[12] Ciò avverrà, rispettivamente, presso l’ufficio di Viale Giulio Cesare n. 52, piano interrato, per il ritiro delle copie delle sezioni che si trovano nel Plesso di Via Lepanto n. 4, e presso l’ufficio copie di Viale Giulio Cesare n. 54/B, piano terra, stanza n. 4, per il ritiro delle copie delle sezioni che si trovano nel Plesso di Viale Giulio Cesare n. 54/B, nonché per l’ufficio copie sentenze civili, archivio civile, ufficio asseveramenti perizie e traduzioni, ufficio successioni e atti notori.

[13] Che di regola svolgono le proprie funzioni da remoto, garantendo la partecipazione effettiva di parti ed eventuali consulenti tecnici di parte.

[14] Nello svolgimento di queste operazioni, compito del giudice sarà anche quello di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, tenendo conto del tempo necessario al collegamento con gli altri terminali e allo svolgimento telematico di tutte le attività processuali previste.

[15] Il riferimento è alla dichiarazione di contumacia, al rinvio della causa ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., alla cancellazione della causa dal ruolo e alla sua estinzione.

[16] Nell’aula del magistrato, potranno esservi ad esempio i magistrati in tirocinio e i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, mentre nell’aula dove si trova il procuratore eventuali colleghi di studio e praticanti, nonché le parti.

[17] Ciò comporta un rinvio anche a fronte di condotte non volontarie, ed onera quindi tutti i partecipanti di dotarsi di una connessione internet stabile.

[18] Ex comma 12-quinquies dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

[19] I quali possono altresì concordare di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura.

[20] Peraltro, la previsione del più risalente Protocollo è conforme a quanto previsto dalla più recente l. n. 27/2020 circa lo svolgimento della camera di consiglio.

[21] Ad es. inibitoria; istanza ex art. 348-bis c.p.c.; istanza di ammissione delle prove richieste con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; precisazione delle conclusioni, ecc…

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