Trasferimento immobile nell’accordo di negoziazione assistita per separazione e divorzio

in Giuricivile, 2018, 5 (ISSN 2532-201X)

Il Decreto Legge 132/2014 ha introdotto una speciale disciplina per semplificare la procedura di separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il tratto principale di questa disciplina è che i coniugi non devono più instaurare un procedimento dinanzi l’autorità giudiziaria, ma possono direttamente concludere un accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Tale procedura può essere, quindi, conclusa da i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale della lite.

Si tratta, pertanto, di un procedimento alternativo al ricorso giudiziale, avente il vantaggio di ridurre notevolmente i tempi di risoluzione della controversia.

Il contenuto dell’accordo e la disciplina prevista

Nell’accordo di negoziazione assistita i coniugi possono regolare ogni aspetto inerente i loro rapporti personali e patrimoniali e, una volta raggiunto lo stesso, la disciplina si diversifica a seconda che siano o meno presenti figli e, in quest’ultimo caso, a seconda dell’età e delle condizioni soggettive di questi ultimi.

In particolare, in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, ovvero di figli maggiori non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui il matrimonio è stata celebrato, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione all’ufficiale dello stato civile competente.

Viceversa, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero di figli maggiori non economicamente autosufficienti l’accordo deve essere trasmesso entro il termine di 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quanto ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza, in caso contrario, trasmette lo stesso al Presidente del Tribunale, il quale fisserà l’udienza di comparizioni delle parti.

Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Gli avvocati delle parti, infatti, in tale procedura hanno il potere di certificare l’autografia delle firme dei coniugi, di accertare la conformità dell’accordo alla norme imperative ed all’ordine pubblico, nonché di autenticare la copia dell’accordo raggiunto, al fine di trasmettere lo stesso all’Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione.

Accordo di trasferimento immobiliare e necessità di un pubblico ufficiale per la trascrizione

Come abbiamo in precedenza evidenziato, nell’accordo di negoziazione assistita i coniugi possono regolare ogni questione inerente i loro rapporti personali e patrimoniali, e, quindi, prevedere anche trasferimenti immobiliari.

In riferimento a tale ipotesi una delle questioni maggiormente dibattute riguarda la possibilità o meno di procedere alla trascrizione di tali trasferimenti nei registri immobiliari sulla base del solo accordo redatto in sede di negoziazione assistita.

I sostenitori di tale teoria, infatti, affermano che l’accordo di separazione concluso in sede di negoziazione assistita che contiene un trasferimento immobiliare potrebbe essere trascritto anche in assenza di autentica notarile, in virtù dell’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e di divorzio prevista dall’art. 6, comma 4, del D.l. 132/2014.

Infatti, l’art. 6, comma 3, del Decreto legge n. 132/2014, come in precedenza evidenziato, prevede che l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzi.

Pertanto, essi affermano che se i provvedimenti giurisdizionali possono essere trascritti indipendentemente dall’autenticità notarile, allora altrettanto deve valere per l’accordo di negoziazione assistita, che ad essi è equiparato.

Ebbene, tale assunto, tuttavia, non è stato condiviso dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale, al contrario, per trascrivere nel registro immobiliare un trasferimento immobiliare contenuto nell’accordo di negoziazione assistita è necessario un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ossia, nel nostro ordinamento, di un notaio.

Per comprendere la decisione della giurisprudenza occorre esaminare due diversi aspetti di tale fattispecie ossia:

  1. la valenza di pubblico ufficiale che l’avvocato delle parti ricopre nell’autenticazione delle sottoscrizioni dei coniugi;
  2. il contenuto tipico dei provvedimenti giurisdizionali in materie di separazione e divorzio.

La valenza di pubblico ufficiale che l’avvocato delle parti ricopre nell’autenticazione delle sottoscrizioni dei coniugi

L’art. 6, comma 3, del Decreto legge n. 132/2014, se da un lato prevede che l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e di divorzio, dall’altro, stabilisce che l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, una copia, autentica dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5 e, quindi, della “autografia delle firme” e della “conformità dell’accordo
alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

L’art. 6, comma 3, del d.l. n. 132/2014, pertanto, prevede che gli avvocati debbano certificare l’autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi ma esclusivamente ai fini delle trascrizioni e delle annotazioni da compiersi nei registri dello stato civile.

Ciò significa che la certificazione posta in essere dagli avvocati dei coniugi è strumentale non alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari ma, alla sola trascrizione del medesimo nell’archivio dello stato civile nonché all’annotazione dello stesso a margine dell’atto di nascita e dell’atto di matrimonio.

Secondo la giurisprudenza prevalente, pertanto, per gli aspetti non espressamente regolati dal succitato articolo 6 e, quindi, anche per la trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari, deve farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso Decreto legge n. 132/2014, il quale detta una normativa generale applicabile a tutti gli accordi di negoziazione assistita e, quindi, anche a quelli preordinati alla separazione o al divorzio dei coniugi.

Il comma 3 di tale articolo, più precisamente, prevede che “se con l’accordo la parti concludono contratti o compiono uno degli altri atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Questo, d’altronde, è perfettamente coerente con quanto emerge dal combinato disposto dell’ art. 2657 c.c., secondo cui “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”, e dell’art. 2703 c.c., da cui si ricava il concetto di scrittura privata autenticata, ossia quella nella quale vi è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che le sottoscrizioni sono state apposte alla sua presenza e previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

Ebbene, il pubblico ufficiale autorizzato ad attestare l’autenticità delle sottoscrizioni, nel nostro ordinamento, è il notaio che gode, come noto, di un potere generale in tal senso, mentre l’avvocato ha il potere di procedere all’autentica della sottoscrizione esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge.

A tal proposito, infatti, appare opportuno effettuare un’ulteriore precisazione.

Nel caso in cui i coniugi, in sede giudiziale, prevedano un trasferimento immobiliare, il titolo per la trascrizione non è il provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione, ma il verbale di udienza in cui è inserita tale pattuizione, il quale è un atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale (cancelliere) e, pertanto, idoneo alla trascrizione ex art. 2657 c.c.

In questo caso, dunque, la fonte del trasferimento immobiliare che deve essere trascritta non è un provvedimento giurisdizionale, ma un negozio giuridico contenuto in un atto pubblico, rispetto al quale il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è una mera condizione di efficacia, come già chiarito dalla sentenza n. 4306/1997 della Corte di Cassazione.

Secondo tale pronuncia, infatti, l’accordo di separazione consensuale “in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice a norma dell’art. 126 c.p.c. e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, deve ritenersi assuma la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2699 cod. civ. costituendo, in quanto tale – dopo l’omologazione che lo rende efficace – titolo per la trascrizione, a norma dell’art. 2657 cod. civ., ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari”.

Inoltre, alcun un parallelismo può essere immaginato tra il verbale d’udienza che contiene il trasferimento immobiliare e l’accordo di negoziazione assistita dal momento che il primo è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, mentre il secondo è una scrittura privata, in relazione alla quale la legge prevede un potere dell’avvocato di certificazione dell’autenticità delle firme solo circoscritto, attenendo, come si è visto, alla sola trascrizione e annotazione dell’atto nei registri dello stato civile.

Il contenuto tipico dei provvedimenti giurisdizionali in materie di separazione e divorzio

Da quanto fin qui dedotto, ne deriva che l’equiparazione posta in essere dall’art. 6, comma 3, del Decreto legge 132/2014 tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali in materia di separazione e divorzio, fa riferimento esclusivamente a quello che può definirsi il contenuto tipico di questi ultimi.

Più precisamente, il contenuto tipico dell’accordo di negoziazione assistita sarà quello dei provvedimenti tipici in materia di separazione e divorzio e, quindi, ad esempio l’addebitabilità della separazione, l’assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, ovvero l’assegno di mantenimento per i figli.

Al contrario, ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, come ad esempio trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione.

Conclusione

Riassumendo, pertanto, l’assunto secondo cui l’accordo di separazione concluso in sede di negoziazione assistita che contiene un trasferimento immobiliare potrebbe essere trascritto anche in assenza di autentica notarile, in virtù dell’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e di divorzio prevista dall’art. 6, comma 4, del D.l. 132/2014, non è condivisibile.

L’equiparazione in questione attiene esclusivamente i contenuti tipici dei provvedimenti giurisdizionale di separazione e divorzio, di cui si è fatto cenno in precedenza, ma non riguarda quelle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, che certamente le parti possono stipulare ed inserire nei verbali d’udienza, ma di cui il Tribunale si limita a prenderne atto, senza statuire alcunché.

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