
Con l’ordinanza n. 16576/2024, la Corte di Cassazione ha trattato il ruolo e gli obblighi del terzo pignorato, specie quando viene chiamato a gestire somme appartenenti a un ente locale.
Il caso: il rapporto tra esecuzione forzata e enti locali
La vicenda vede coinvolti un ente locale e un soggetto in qualità di terzo pignorato. Quest’ultimo, avendo ricevuto la notifica di pignoramento di somme giacenti sui conti dell’ente, aveva dichiarato la disponibilità di tali fondi. Tuttavia, secondo l’ente locale, tali somme non erano disponibili giuridicamente per essere pignorate in virtù dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’impignorabilità delle risorse pubbliche presso soggetti diversi dal tesoriere dell’ente.
In primo grado e in appello, il terzo pignorato era stato ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale, essendo accusato di aver erroneamente reso una dichiarazione positiva sulla disponibilità delle somme. Tale dichiarazione, infatti, aveva provocato il blocco di risorse finanziarie dell’ente, creando un danno economico.
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Obblighi del terzo pignorato
Il cuore della decisione della Cassazone risiede nella delimitazione degli obblighi gravanti sul terzo pignorato nelle procedure di esecuzione forzata. Ai sensi dell’art. 547 c.p.c., il terzo è chiamato a rendere una dichiarazione circa l’esistenza e la consistenza delle somme o dei beni che detiene in favore del debitore. Tuttavia, tale obbligo deve essere circoscritto a una “dichiarazione di scienza”, cioè alla semplice conferma dell’esistenza materiale delle somme.
La Cassazione ha ribadito che il terzo pignorato non è tenuto a compiere un’analisi della disponibilità giuridica delle somme oggetto di pignoramento, né può essere ritenuto responsabile per l’eventuale esistenza di vincoli normativi che rendano tali somme impignorabili. Questo principio si applica in modo particolare quando si tratta di somme appartenenti a un ente locale, le cui risorse finanziarie sono soggette a un regime speciale di impignorabilità stabilito dall’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. Tale norma prevede che solo il tesoriere dell’ente locale è abilitato a disporre delle somme e a renderle eventualmente disponibili ai fini di un pignoramento.
La Corte ha quindi chiarito che il terzo pignorato, che non riveste il ruolo di tesoriere, non può essere gravato dall’obbligo di conoscere e dichiarare la sussistenza di limitazioni giuridiche sulle somme pignorate. La sua responsabilità è limitata alla dichiarazione della mera esistenza delle somme stesse.
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Il ruolo del giudice dell’esecuzione e del tesoriere dell’ente locale
Una parte centrale della decisione della Cassazione riguarda il ruolo del giudice dell’esecuzione nell’analisi delle dichiarazioni rese dal terzo pignorato. Spetta infatti al giudice valutare se le somme dichiarate dal terzo siano soggette a vincoli normativi che ne impediscano la disponibilità per l’esecuzione forzata. Il giudice ha il compito di verificare la validità del pignoramento alla luce delle disposizioni normative in materia di enti locali.
Responsabilità extracontrattuale e limiti della responsabilità del terzo
Un altro aspetto importante emerso dall’ordinanza riguarda la natura della responsabilità del terzo pignorato. Secondo la Cassazione, la responsabilità del terzo non può essere inquadrata come contrattuale nei confronti del creditore, ma deve piuttosto essere considerata sotto il profilo della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) per eventuali dichiarazioni false o reticenti. Tuttavia, nel caso in esame, il terzo non era tenuto a dichiarare l’indisponibilità giuridica delle somme, poiché tale valutazione rientra nelle competenze esclusive del giudice dell’esecuzione.
Conclusioni
L’ordinanza n. 16576/2024 protegge il terzo pignorato, limitandone la responsabilità agli obblighi di dichiarazione di fatti noti e materiali, senza oneri aggiuntivi di natura interpretativa o giuridica.










