Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale: hanno ancora valore paranormativo?

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24349 del 2 settembre 2025, è intervenuta sul tema della liquidazione del danno non patrimoniale, soffermandosi sul ruolo e la natura giuridica delle Tabelle elaborate dalla giurisprudenza. La decisione segna un passaggio rilevante, chiarendo se tali strumenti conservino ancora un valore “paranormativo” e delineando il superamento dell’orientamento che per anni aveva guidato la prassi applicativa.

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Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

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Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).

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Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2025, Maggioli Editore
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Analisi del caso

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni da diffamazione rigettata in primo grado e accolta parzialmente dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato la convenuta al pagamento di € 10.000 sulla base di quanto previsto dalle tabelle milanesi per le diffamazioni di “tenue gravità”. La società condannata ricorreva in Cassazione sollevando, tra gli altri motivi, la censura relativa all’erronea applicazione delle tabelle.

La ricorrente, in particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse applicato le tabelle senza motivare, in modo adeguato, il riconoscimento della somma massima prevista, né valutare tutti i criteri contemplati. Il giudice, nella liquidazione equitativa, avrebbe dovuto compiere un “ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze” che possano incidere pro o contro sull’ammontare del risarcimento, e indicare il “peso specifico” di ciascuna.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha respinto la doglianza chiarendo un principio fondamentale: le tabelle di Milano, così come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare, e dunque non vincolano il giudice.

Le tabelle, secondo i giudici di legittimità, costituiscono semplicemente uno strumento orientativo, utile per uniformare la prassi e operare un’adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio, ma non impongono alcun vincolo giuridico. L’utilizzo di tali parametri rientra nella discrezionalità del giudice, che può ispirarsi a essi per compiere una valutazione equitativa, senza tuttavia essere tenuto ad applicarli integralmente né a motivare secondo il loro schema.

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Un punto di svolta nell’orientamento giurisprudenziale

La pronuncia segna un distacco dall’orientamento inaugurato con la sentenza n. 12408/2011 e in seguito confermato, tra le altre, dalla sentenza n. 20895/2015, che avevano riconosciuto alle tabelle milanesi una funzione paranormativa, al fine di garantire una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. La Corte ha sottolineato che l’evoluzione legislativa ha reso superata tale impostazione, soprattutto dopo l’introduzione della Tabella Unica Nazionale ex artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Non meno rilevante è il confronto con pronunce recenti che, pur senza parlare di valore normativo, hanno valorizzato le tabelle come parametro privilegiato (si pensi a Cass. civ., sez. I, n. 8248/2024 in tema di diffamazione a mezzo stampa). In questo senso, l’ordinanza del due settembre 2025, sembrerebbe delineare un contrasto giurisprudenziale: da un lato, le decisioni che insistono sull’affidabilità delle tabelle milanesi come criterio guida; dall’altro, il nuovo orientamento che ne ridimensiona la portata, riconoscendo l’esclusiva competenza del legislatore a dettare regole vincolanti in materia di liquidazione del danno.

Impatto e prospettive future

L’ordinanza della Cassazione n. 24349 del 2025 rappresenta una pronuncia significativa in materia di liquidazione del danno non patrimoniale: riafferma con chiarezza che i criteri tabellari restano strumenti equitativi e non fonti normative, e che la loro applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. La decisione, oltre a ridisegnare i confini del dibattito, apre la strada a possibili futuri interventi chiarificatori, sia in sede giurisprudenziale che legislativa.

Tabelle milanesi e valore paranormativo: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24349/2025.

Le tabelle di Milano hanno valore normativo?

No. La Cassazione ribadisce che non hanno alcun valore normativo, trattandosi di strumenti equitativi privi di efficacia vincolante.

Il giudice è obbligato ad applicarle?

No. Può ispirarsi a esse, ma non è tenuto ad applicarle in modo rigido o integrale.

Cosa cambia rispetto al passato?

Si supera l’orientamento del 2011 che attribuiva alle tabelle milanesi una funzione paranormativa.

Esistono contrasti in giurisprudenza?

Sì. Alcune pronunce recenti hanno valorizzato le tabelle come parametro privilegiato, creando un possibile terreno di contrasto giurisprudenziale.

Qual è il ruolo della Tabella Unica Nazionale?

Essa rappresenta l’unico strumento normativo di riferimento, frutto di un intervento legislativo specifico (D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12).

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