Sottoscrizione dei contratti bancari: la nuova giurisprudenza di Cassazione

in Giuricivile, 2018, 7 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. I civ., ord. n. 14243 del 4/6/2018

Quest’anno le Sezioni Unite, con le sentenze n. 898 e n. 165/2018 [1], hanno stabilito che il requisito della forma scritta del contratto di investimento di cui all’art. 23 TUF non impone ad substantiam, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche quella dell’intermediario e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14243 del 4 giugno scorso, ha dichiarato che tale principio si applica anche ai contratti bancari disciplinati dall’art. 117 TUB.

I due casi, infatti, non solo presentano profili di sovrapponibilità delle discipline (art. 23 TUF e art. 117 TUB), ma condividono anche la medesima ratio legischiaramente orientata a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire”.

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Cass. 14243/2018: Il fatto

Una società di gestione di crediti, in qualità di procuratrice generale di una s.r.l. (società appartenente ad una grande gruppo bancario) proponeva opposizione presso il Tribunale avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. in virtù di un credito chirografario derivante dal saldo di un conto corrente dalla società fallita.

Poiché tale opposizione veniva respinta in primo grado, la ricorrente proponeva appello presso la Corte d’Appello, ottenendo, però, il medesimo verdetto. La sentenza di rigetto di secondo grado[2] veniva così impugnata in Cassazione dalla società di gestione di crediti con ricorso fondato su un unico motivo[3], mentre la società fallita non svolgeva alcuna attività difensiva in questa sede.

Il punto centrale posto a sostegno della tesi della ricorrente si basava sul fatto che la proposta del contratto di conto corrente fosse stata sottoscritta dalla società fallita con data certa, in quanto il documento contrattuale riportava la data del timbro postale, e che, inoltre, la banca avesse manifestato la volontà di avvalersi del contratto tramite la propria istanza di ammissione al passivo, producendo, così, gli effetti ex tunc. La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo fondato e, nel dichiarare ciò, ha ripreso il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite a inizio anno in merito ai contratti di intermediazione finanziaria.

Principio di diritto applicabile anche ai contratti bancari

Il principio di diritto posto a fondamento della decisione della Suprema Corte, e ripreso delle precedenti Sezioni Unite, è il seguente:

“Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

Questo è quanto già affermato pochi mesi fa dalle Sezioni Unite[4], ed ora nuovamente ribadito dalla Suprema Corte. Con l’ultima ordinanza resa in materia ha infatti affermato che, nonostante il principio sopra ricordato fosse stato enunciato in materia di contratti di intermediazione finanziaria, esso può parimenti valere in materia di contratti bancari soggetti al TUB [5]. In particolare, l’art. 117 comma 1 del TUB, nello stabilire che i contratti debbano essere redatti per iscritto e che una copia debba essere consegnata al cliente, ripercorre sostanzialmente quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nell’affermare la similitudine tra queste due tipologie contrattuali, la Suprema Corte ha ricordato un altro principio delle Sezioni Unite[6], secondo cui il rilievo ex officio di una nullità negoziale debba ritenersi consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale. Per quanto concerne, quindi, la disciplina delle nullità contrattuali, i contratti bancari e quelli di intermediazione finanziaria sono assoggettati a discipline giuridiche assimilabili.

Il contratto bancario, pertanto, non necessita della sottoscrizione del cliente ai fini della sua validità, e la certezza della data del contratto medesimo può essere conseguita non solo mediante la produzione in giudizio del documento, ma anche antecedentemente a tale momento, nel caso in cui la certezza sia desumibile da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c[7]., o da altro fatto che il giudice ritenga significativo e sufficiente.

In definitiva si può affermare che se lo scopo perseguito dalla legge viene raggiunto con la sottoscrizione del solo cliente, allora la sottoscrizione da parte della banca diviene superflua. Non è, dunque, necessaria la sottoscrizione del contratto da parte della banca perché questo sia valido, ma è sufficiente che il contratto sia sottoscritto dal solo cliente.

Per quanto attiene alle conseguenze della produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l’ha sottoscritto, gli effetti ex nunc sono riconfermati: la produzione della scrittura determina il perfezionamento del contratto soggetto all’obbligo di forma scritta. Infatti, il contraente che non l’ha sottoscritta, producendola in giudizio, realizza un equivalente della sottoscrizione, perfezionando così il contratto, seppur con effetti ex nunc e non ex tunc. In ogni caso la produzione in giudizio non è necessaria: il negozio è valido anche prima, e indipendentemente, da tale momento.


[1] Cass. Sez. Unite, 23/01/2018 n. 1653, Cass. Sez. Unite 16 gennaio 2018 n. 898

[2] Sentenza della Corte d’Appello di Napoli pubblicata il 14 maggio 2012.

[3] La ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1326, 2704 e 2697 c.c.

[4] Le sopracitate Cass. Sez. Unite, 23/01/2018 n. 1653, e Cass. Sez. Unite 16 gennaio 2018 n. 898.

[5] D.Lgs. 385 del 1993.

[6] Cass. Sez. Unite 12 dicembre 2014 n. 26243 e Cass. Sez. Unite 12 dicembre 2014 n. 26242.

[7] Art. 2704 c.c.: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova
.”

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