La Terza Sezione Civile ha stabilito che la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. si applica anche ai coobbligati solidali quando la causa obbligandi non è comune, ma diretta e dipendente da un soggetto. Questo principio si estende alla “solidarietà atipica” tra assicuratore e responsabile civile, applicando la sospensione della prescrizione anche alla compagnia assicurativa obbligata all’indennizzo del sinistro stradale.
Corte di Cassazione- sez. Terza Civile- sent. n. 12928 del 10-05-2024
La questione
Nell’ottobre del 2003, una ricorrente ha agito in nome proprio e come genitore esercente la potestà sui figli minori, portando in giudizio un’autoscuola rappresentata dal suo titolare e una compagnia assicuratrice dinanzi al Tribunale di Caltanissetta.
La motivazione ruotava attorno ad un incidente avvenuto tre anni prima, mentre la ricorrente viaggiava come passeggero di un autobus insieme ai suoi figli minori. Durante il viaggio, il veicolo è stato coinvolto in un incidente in cui il conducente ha perso la vita e tutti e tre i passeggeri hanno subito gravi danni.
Nel corso del processo, sono stati coinvolti anche gli eredi del conducente deceduto, i quali hanno chiesto che fosse accertata la responsabilità esclusiva del padre nell’incidente e che la compagnia assicurativa fosse condannata a risarcire i danni subiti.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato estinto il diritto al risarcimento del danno per prescrizione, rigettando la domanda del ricorrente e compensando le spese di giudizio tra le parti.
Mentre, la Corte d’Appello di Caltanissetta, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, liquidando il risarcimento dei danni a favore della ricorrente e del figlio minore, ma aveva rigettato la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice.
I motivi di ricorso
Il ricorso presentato dagli eredi del conducente e quello incidentale degli altri ricorrenti si basano principalmente su due argomenti. In primo luogo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione, in particolare gli artt. 1917 e 2941 c.c. Essi hanno sostenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente separato la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa da quella contro i responsabili dell’incidente, non applicando correttamente la sospensione della prescrizione prevista per i coniugi e per chi esercita la responsabilità genitoriale.
In secondo luogo, i ricorrenti hanno lamentano un errore nella valutazione del principio del litisconsorzio necessario argomentando che gli articoli 18 e 23 della legge n. 990/1969 e l’art. 2054 c.c. impongono che la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli coinvolga necessariamente sia il responsabile civile che la sua compagnia assicurativa.
Obbligazioni solidali
I giudici di legittimità hanno ritenuto entrambi i motivi parzialmente fondati.
Secondo quest’ultimi, le ragioni della fondatezza risiedono nell’interpretazione corretta della solidarietà nella responsabilità verso il danneggiato da parte del responsabile dell’incidente stradale e del suo assicuratore. Tale interpretazione deve confrontarsi con la disciplina generale delle obbligazioni solidali e, in particolare, con le norme che regolano l’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, ai sensi dall’art. 1917 c.c.
Nel caso di specie, i giudici hanno osservato la presenza di una norma che regola gli effetti di una causa di sospensione della prescrizione riferibile al danneggiato, nei confronti di uno dei coobbligati: tale norma è l’art. 1310 c.c., applicabile poiché la responsabilità del responsabile dell’incidente e del suo assicuratore verso il danneggiato rientra nella figura dell’obbligazione solidale.
Inoltre, La Corte ha valutato se il secondo comma dell’art. 1310 c.c. si applichi a tutti i debitori solidali o solo a specifici casi ed ha ritenuto che la norma in questione si applichi solo ai casi in cui i coobbligati condividono la stessa eadem causa obligandi. Infatti, se i debiti non condividono la stessa causa, il regresso non è possibile perché il coobbligato che ha pagato non può rivalersi sull’altro coobbligato per un debito non comune. In casi di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, la causa di sospensione della prescrizione si estende anche agli altri coobbligati e non è possibile il regresso.
Sospensione della prescrizione
Nel caso di specie, la sospensione della prescrizione a favore dei danneggiati si estende anche alla compagnia assicurativa, in linea con la logica del rapporto assicurativo per responsabilità civile prevista dall’art. 1917 c.c.
Infatti, l’assicuratore si impegna a garantire la responsabilità dell’assicurato, anche in presenza di cause di sospensione della prescrizione. In definitiva, la responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiato è solidale, ma basata su un’obbligazione diversa rispetto a quella del responsabile civile. Questo principio di “solidarietà atipica si riflette nell’obbligazione da fatto illecito del responsabile e nell’obbligazione derivante dal contratto assicurativo per l’assicuratore”.
Anche se l’assicuratore risponde per legge, la sospensione della prescrizione a vantaggio del danneggiato deve essere estesa anche a lui.
Conclusioni
Di conseguenza, la sospensione della prescrizione si applica anche all’assicuratore, che è obbligato per legge ad indennizzare i danni derivanti dal sinistro.
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