Sinistri stradali: riconoscimento del danno parentale e assenza del vincolo di sangue

La Terza Sezione Civile della corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5984/2025, depistata il 6 marzo (trovi l’ordinanza qui), nell’ambito di una controversia in materia di sinistri stradali, ha affrontato un tema di grande rilievo: il riconoscimento del danno parentale in favore di soggetti privi di un vincolo di sangue con la vittima del sinistro. La decisione si inserisce nel dibattito sulla possibilità di estendere il risarcimento del danno da perdita parentale a coloro che, pur non essendo legati alla vittima da un legame di consanguineità, abbiano instaurato con essa una relazione di affetto stabile.

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Il caso

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di una bimba di quattro anni deceduta a seguito di un sinistro stradale. Tra i richiedenti vi era anche il compagno della madre della vittima, il quale ha rivendicato il riconoscimento del danno parentale per la perdita della minore, sostenendo di aver svolto nei suoi confronti il ruolo di padre vicario.

Il Tribunale aveva rigettato la sua domanda, liquidando il risarcimento solo alla madre della bambina. Tuttavia, la Corte d’Appello ha accolto la richiesta, riconoscendo all’uomo il danno da perdita parentale in considerazione del suo concreto ruolo di figura genitoriale.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) ha presentato ricorso in Cassazione; la madre della bimba e il compagno hanno resistito con controricorso.

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La prova del danno parentale

Con il terzo motivo di ricorso, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) contestava la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di quest’ultima, in assenza di convivenza e della prova della effettiva assunzione, da parte dell’istante, del “ruolo morale e materiale di genitore”.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché consistente in una critica alla idoneità e sufficienza delle prove acquisite. Inoltre, la doglianza si traduceva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio inibita al giudice di legittimità.

La Corte di Cassazione ha ricordato come la convivenza more uxorio non è da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, dovendosi rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale, quegli indici che il controricorrente aveva allegato e la Corte d’Appello ha ritenuto provati e cioè la sua dedizione e l’assistenza morale e materiale alla piccola.

La Corte d’Appello aveva basato la propria decisione su prove testimoniali e su una consulenza tecnica che avevano dimostrato la costante presenza dell’uomo nella vita della bambina e il suo ruolo di padre sostitutivo. La Cassazione ha ritenuto tale accertamento conforme al principio secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale può essere riconosciuto a chi abbia svolto un’effettiva funzione genitoriale, indipendentemente dall’assenza di un legame biologico.

Riconoscimento del danno parentale e assenza del vincolo di sangue

La Suprema Corte ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello, ribadendo il seguente principio: il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio”.

Secondo la Corte, ciò che rileva ai fini del risarcimento è la qualità e l’intensità del rapporto, non la mera esistenza di un legame di consanguineità.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione è espressione di un orientamento teso a un’interpretazione più ampia del concetto di danno da perdita del rapporto parentale. Essa, inoltre, si pone in linea con il principio secondo cui il risarcimento non può essere negato a chi, pur non essendo parente di sangue, abbia effettivamente condiviso con la vittima un rapporto di affetto, sostegno e cura assimilabile a quello familiare.

La decisione rappresenta un’importante conferma della possibilità di riconoscere il risarcimento del danno parentale a figure genitoriali di fatto, con implicazioni significative sulle liquidazioni risarcitorie dei giudici di merito.

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