Sezioni Unite sull’inammissibilità dell’appello proposto dinanzi a giudice incompetente territorialmente

Con la sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a composizione di contrasto, hanno chiarito se si configura un’ipotesi di inammissibilità nel caso in cui sia stato proposto appello dinanzi ad un giudice incompetente territorialmente.

La questione: appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente territorialmente

Il contrasto giurisprudenziale posto all’attenzione delle Sezioni Unite riguardava il caso in cui l’appello sia proposto dinanzi ad un giudice incompetente, limitatamente al criterio della territorialità.

Sul punto, secondo un primo orientamento, l’appello proposto davanti ad un giudice territorialmente incompetente non configura un’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 358 c.p.c., ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario davanti all’organo dichiarato competente.

Al contrario, v’è un ulteriore indirizzo secondo il quale la norma sulla translatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c. non è mai applicabile in fase di impugnazione, quale che sia il tipo di errore commesso dall’appellante nell’individuare il giudice di appello competente e, quindi, anche in caso di mera incompetenza territoriale.

La translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. in sede di impugnazione

Le Sezioni Unite hanno privilegiato l’interpretazione favorevole all’applicabilità della regola della translatio iudicii anche in grado di appello.

L’individuazione del giudice di appello, ex art. 341 c.p.c., prevede infatti una ipotesi di “competenza” sui generis, in ragione della contemporanea previsione di criteri d’individuazione sia in senso verticale (giudice superiore) che orizzontale (giudice che ha sede nella circoscrizione di quello che ha pronunciato la sentenza); e alla quale, proprio in considerazione dei suoi tratti peculiari, appare confacente la qualifica di “competenza funzionale”.

Secondo la Suprema Corte, non sembra quindi sostenibile l’assunto, posto a base delle decisioni che hanno escluso l’applicabilità al giudizio di appello dell’art. 50 c.p.c., secondo cui l’erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull’impugnazione non darebbe luogo a una questione di competenza, ma comporterebbe l’inammissibilità del gravame.

E invero, si osserva che il vizio derivante dall’individuazione di un giudice di appello diverso rispetto a quello determinato ai sensi dell’art. 341 c.p.c. non rientra né tra i casi per i quali è espressamente prevista dalla legge la sanzione della inammissibilità del gravame, né tra i casi in cui non sia configurabile il potere di impugnare: il vizio in esame, infatti, non incide sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi ad un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame.

Orbene, ricondotta nella nozione di “competenza” la regola che individua il giudice legittimato a conoscere dell’appello, sembra difficile, a parere della Corte di legittimità, escludere l’applicabilità anche al relativo giudizio del principio della translatio iudicii previsto dall’art. 50 c.p.c., anche “ove solo si consideri che tale norma è collocata tra le disposizioni generali contenute nel titolo 1 del libro 1, e non opera alcuna distinzione tra competenza di primo e secondo grado“.

L’orientamento favorevole all’applicabilità del meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare peraltro rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24, comma 1, Cost., che include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito.

Infine, riconosciuto effetto conservativo all’atto di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, secondo le Sezioni Unite, non si vede per quale ragione debba escludersi il medesimo effetto anche nel caso di gravame (sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta) proposto ad un giudice non corrispondente per grado a quello indicato dall’art. 341 c.p.c.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

In conclusione, la Corte di legittimità ha pertanto affermato il seguente ulteriore principio di diritto:

“L’appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame.”

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