Sezioni Unite sull’inammissibilità in caso di notifica di ricorso per cassazione privo di alcune pagine

Con la sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a composizione di contrasto, hanno chiarito se si configura un’ipotesi di inammissibilità nel caso in cui venga notificato ricorso per cassazione privo di alcune pagine.

La questione: notifica di ricorso privo di alcune pagine

Nel caso in esame, è stato notificato ricorso per cassazione privo di tutte le pagine pari. Il medesimo ricorso veniva tuttavia depositato in cancelleria correttamente collazionato e completo di tutte le pagine.

Sul punto, sussiste un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporterebbe l’inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione.

Al contrario, in alcune recenti sentenze di legittimità è stato ritenuto che, in tale ipotesi, non possa dichiararsi l’improcedibilità, dovendosi ordinare la rinnovazione della notifica dell’atto, nell’esercizio di un potere che non si pone contro il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dettato dall’art. 111, comma secondo, Cost.

La natura del vizio: è inficiata la validità dell’atto o la sua notificazione?

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata dell’atto di impugnazione impedisce certamente al destinatario la piena comprensione dell’atto con la conseguente menomazione del suo diritto di difesa. Le Sezioni Unite hanno pertanto focalizzato la questione sull’individuazione della natura del vizio che nell’ipotesi considerata viene a determinarsi.

Per risolvere il contrasto in esame, si trattava quindi di determinare se tale vizio inficiasse direttamente la validità dell’atto – come sembra implicitamente presupporre la giurisprudenza maggioritaria – ovvero la sua notificazione – come ritenuto, invece, dall’indirizzo minoritario – con la possibilità di concessione di un termine per integrare la difesa, nel caso di costituzione della parte che ha ricevuto la notifica incompleta.

Ebbene, secondo la Corte di legittimità, appare preferibile la seconda soluzione: in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre infatti alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, né è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione.

Peraltro dal punto di vista sistematico, ricollegare alla notifica dell’atto incompleto l’inammissibilità dell’impugnazione, postula inevitabilmente la prevalenza dell’atto notificato rispetto all’originale, laddove invece è principio consolidato il fatto che “ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie“. Senza contare il fatto che, in caso di notifica di un provvedimento giudiziario incompleto, si afferma senza esitazione la sussistenza di una mero vizio della notificazione e non del provvedimento.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

Alla luce di quanto affermato, la Suprema Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:

“La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese.”

Per leggere la sentenza integrale clicca qui.

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