Sezioni Unite risolvono contrasto sull’impugnazione del lodo arbitrale ex art. 827 c.p.c.

Con la sentenza n. 23463 del 18 novembre 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto due contrasti giurisprudenziali in materia di impugnazione del lodo arbitrale.

Il contrasto giurisprudenziale sull’art. 827 c.p.c.

Il contrasto posto all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’interpretazione dell’art. 827 comma 3 c.p.c. per cui “il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo“.

In particolare, le questioni erano due:

  • se il lodo sia immediatamente impugnabile anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari ovvero solo quando decida nel merito di una domanda;
  • se la questione di validità della convenzione arbitrale, che fonda il potere decisorio degli arbitri, sia di merito, benché “solo mediatamente incidente sul bene della vita rivendicato dalla domanda” (Cass., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3678), o sia invece di rito.

Sulla natura processuale dell’eccezione di compromesso

Quanto alla natura processuale della questione di validità della convenzione arbitrale, la Suprema Corte, in conformità ad un orientamento di legittimità da ritenere ormai consolidato, riconosce che l’eccezione di compromesso, “attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito“.

Per il giudizio arbitrale, l’art. 827, comma 1, c.p.c. prevede infatti che il lodo è soggetto a impugnazione per nullità, oltre che per revocazione e opposizione di terzo. E l’art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c. prevede che l’impugnazione per nullità è ammessa “se la convenzione d’arbitrato è invalida”. Ne consegue che nel giudizio arbitrale la questione dell’invalidità, come dell’inesistenza, della clausola compromissoria è funzionale all’accertamento di un error in procedendo che vizia una decisione giurisdizionale, qual è il lodo.

Non v’è dubbio pertanto che nel giudizio arbitrale è una questione pregiudiziale di rito quella concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri.

Sull’impugnabilità immediata del lodo che decide parzialmente il merito

Il secondo profilo del contrasto di giurisprudenza denunciato attiene invece alla distinzione tra il lodo che, decidendo parzialmente il merito della controversia, è immediatamente impugnabile, e il lodo che, risolvendo alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, non è immediatamente impugnabile.

Secondo le Sezioni Unite, questa distinzione, solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ex art. 279 c.p.c., ha tuttavia un criterio normativo di definizione negli art. 360, comma 3, e 361, comma 1, c.p.c. (come modificati dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che riconoscono l’immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio.

Come già chiarito dalla Corte di legittimità, la riforma del 2006 si pone “nel solco della disciplina già introdotta per il lodo dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, con il novellato art. 827 c.p.c.“.

Ne deriva che, a norma dell’art. 827, comma 3, c.p.c., il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio. Ed è irrilevante, a questi fini, se la questione risolta senza definire il giudizio sia una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

È dunque da ritenersi immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l’intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

Alla luce di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

“Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827 comma 3 c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari”

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