Sentenze disciplinari COA: il termine di impugnazione

in Giuricivile, 2020, 12 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ., sent. n. 21128 del 02/10/2020

Sentenze disciplinari e impugnazione: si applica il termine “lungo” per le decisioni del COA notificate dopo il 1° gennaio 2015.

Caso di specie e motivi del ricorso

Il caso trae origine da una pronuncia del Consiglio Nazionale Forense con la quale viene dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta nell’anno 2016 da un legale avverso una decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di sua appartenenza.

In particolare, il CNF rileva che il ricorso presentato dall’avvocato avverso il provvedimento del COA sia stato depositato oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica del provvedimento disciplinare, in spregio all’art. 50, seconda comma, del D.P.R. n. 1578/1933.

Ancor più, il Consiglio Nazionale Forense sottolinea come, in materia di impugnazione davanti al CNF, non possa ritenersi operativo il termine più ampio fissato in trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza.

Non considerando, pertanto, applicabili, al caso di specie, l’articolo 33 del Reg. CNF 21 febbraio n. 2/2014 nonché la previsione di cui all’ art. 61 della Legge n. 247 del 2012.

Ancor più, a sostegno della propria soluzione, il CNF rileva che la disposizione transitoria rappresentata dall’art. 65 della Legge n. 247 (secondo cui le previsioni in essa contenute devono trovare applicazione con l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla suddetta Legge) è da intendersi nel senso che all’incolpato non può applicarsi la regola procedimentale maggiormente favorevole (qual è quella propriamente sancita dall’art. 61), precisando che la sua attuazione possa avere luogo solo in rapporto ai precetti di natura deontologica.

Di qui, viene inflitta al legale la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi.

Il ricorso del professionista

Segue ricorso del professionista legale fondato su un unico motivo.

Con esso denuncia la violazione degli artt. 61 e 65 della Legge n. 247/2012 e dell’art. 33 Reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2, per avere il CNF ritenuto priva di ammissibilità l’impugnazione contro la sentenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

Nel dettaglio, il ricorrente sottolinea come il termine breve di venti giorni (per impugnare le sentenze disciplinari) non possa trovare riscontro positivo dovendosi, al contrario, applicare quanto sancito dal primo comma dell’art. 61 Legge n. 247. Dato normativo, quest’ultimo, a mente del quale: “ Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni  dal  deposito  della  sentenza, avanti  ad  apposita  sezione   disciplinare   del   CNF da   parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità,  e,  per ogni  decisione,  da  parte  del  consiglio  dell’ordine  presso  cui l’incolpato è iscritto,  del  procuratore  della  Repubblica  e  del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha  sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione”.

Richiamandosi, in chiave integrativa, anche la disposizione transitoria rappresentata dall’art. 65, primo comma[1], presente nella medesima normativa (Legge. 247/2012).

La soluzione offerta dalle Sezioni Unite: argomentazioni e precedenti giurisprudenziali

Il Supremo Consesso accoglie il ricorso presentato dal professionista ritenendo che il gravame avverso la decisione del COA fosse stato presentato correttamente, ovvero nel pieno rispetto del termine perentorio di trenta giorni così come sancito dalla vigente disciplina.

A sostegno della propria soluzione, richiama orientamenti di stampo giurisprudenziale consolidati e intervenuti sull’esecutività della regola di natura transitoria contenuta nell’art. 65, primo comma, della Legge n. 247 del 2012. Quest’ultima, difatti, pone una chiara precisazione in tema di operatività delle disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate nella normativa, sancendo “che debbano trovare applicazione, se necessario ed in caso di compatibilità, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti presenti nella presente legge”.

Di conseguenza, in riferimento alle sentenze disciplinari che siano state notificate dopo il 1° gennaio 2015 (data in cui è entrato in vigore il Regolamento CNF n. 2/2014) deve trovare applicazione il termine di impugnazione più lungo (trenta giorni).

La ratio che sottende l’iter logico-argomentativo sostenuto dalle Sezioni Unite risiede nel fatto che l’art. 65 funge da argine applicativo delle disposizioni processuali, ponendo quale limite di natura temporale l’entrata in vigore dei regolamenti.

Pertanto, in rapporto alle sentenze notificate in una fase successiva rispetto all’entrata in vigore dei regolamenti (ovvero dopo il 1° gennaio 2015) dovrà ritenersi operativo, ai fini impugnatori, il termine di trenta giorni, con conseguente richiamo del disposto di cui all’art. 61 della Legge n. 247/2012.

Come già sopra evidenziato, nella sentenza in commento, gli Ermellini riportano importanti precedenti giurisprudenziali, tutti pienamente concordi tra di loro.

I precedenti giurisprudenziali

La sentenza n. 22714 del 2019 con la quale le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un caso analogo a quello oggetto di disamina.

In tale occasione, infatti, gli Ermellini hanno precisato che il legale è tenuto a presentare ricorso avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal COA nel termine (lungo) di trenta giorni. Sottolineando che il suddetto termine di opposizione opera con riguardo a quei provvedimenti notificati dopo il 1° gennaio 2015, quale data di ingresso del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 2014.

Con conseguente operatività della norma di cui al primo comma articolo 61 Legge n. 247/2012.

Ancora, viene ripresa la statuizione n. 32360 del 2018, anch’essa intervenuta in tema di definizione dei termini entro cui proporre gravame avverso una sanzione disciplinare irrogata dal COA. Anche in tale occasione, la Cassazione ha sposato la tesi per cui l’operatività dell’art. 61, primo comma, della Legge n. 247/2012 va ancorata solo a quei casi in cui i provvedimenti disciplinari sia stati notificati successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. n. 2 del 21 febbraio 2014 e, dunque, successivamente alla data del primo gennaio 2015.

Infine, a completamento del quadro suesposto, vengono riportate, nella sentenza in commento, le sentenze a Sezioni Unite nn. 27756 e 27757 del 2018.

Al riguardo, il Supremo Consesso ha avuto nuovamente modo di affermare e consolidare il principio di diritto secondo cui alle sentenze notificate in un momento successivo all’entrata in vigore del Regolamento CNF n. 2/2014 vada applicato il termine più lungo di impugnazione, così come sancito dall’art. 61 L. n. 247/2012. Ciò sull’assunto che la norma rappresentata dall’art. 65 della Legge citata pone un paletto di natura temporale ancorando l’operatività delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella legge medesima.

Di conseguenza, è stato ribadito ancora una volta che allorquando si tratti di sentenze disciplinari forensi la cui notifica abbia avuto luogo dopo il primo gennaio 2015 deve ritenersi valido il termine perentorio di impugnazione fissato in trenta giorni e non già quello ridotto di venti giorni.


[1]Art. 65 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, propriamente intitolato “Disposizioni transitorie”, al primo comma statuisce espressamente quanto segue: “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.

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