Scudo protettivo per l’impresa in crisi: guida operativa e strategica alle misure ex artt. 18-19 CCII dopo il Correttivo-ter

Nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa, le misure protettive previste dagli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi assumono oggi una funzione strategica di rilievo fondamentale. L’intervento del D.Lgs. n. 136/2024 (cosiddetto “Correttivo-ter”) ha riformulato in modo sostanziale il regime applicativo, rafforzando l’efficacia automatica e generalizzata delle tutele e attribuendo al Registro delle Imprese un ruolo centrale nell’attivazione di queste.

Con un chiaro intento deflattivo e funzionale alla gestione tempestiva della crisi, il legislatore ha costruito un meccanismo che consente all’imprenditore di sospendere ogni iniziativa pregiudizievole dei creditori sin dalla pubblicazione della domanda, pur in assenza di intervento giudiziale immediato. Ciò rappresenta una discontinuità profonda rispetto al tradizionale schema autorizzatorio, basato sul filtro del giudice.

Natura, presupposti e forma dell’istanza: automatismo e pubblicità

Ai sensi dell’art. 18 CCII, l’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio. La richiesta può riguardare tutti i creditori o solo alcuni, ed è finalizzata a evitare azioni esecutive, cautelari o azioni giudiziarie che compromettano le trattative.

Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Composizione negoziata della crisi”, una bussola operativa per imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi.

Composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.

Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

Leggi descrizione
Monica Mandico, Pasquale Capaldo, 2025, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

La norma prevede che l’istanza, una volta pubblicata nel Registro delle Imprese, produca effetti immediati ed erga omnes:

  • sospende automaticamente azioni esecutive individuali;
  • inibisce misure cautelari;
  • vieta l’acquisizione di nuovi diritti di prelazione;
  • blocca prescrizioni e decadenze;
  • congela le clausole risolutive, anche implicite, nei contratti bancari e di credito.

Non occorre un decreto del Tribunale, né una preventiva udienza: la pubblicazione equivale a provvedimento provvisorio, che sarà soggetto a conferma solo in caso di opposizione o contestazione da parte dei creditori, e previa verifica da parte del giudice delegato della sussistenza di un progetto concreto di risanamento (fumus boni iuris) e di un rischio di pregiudizio imminente (periculum in mora).

Ambito oggettivo: quali atti e pretese sono sospesi

Rientrano nell’ambito delle misure protettive:

  • le esecuzioni forzate mobiliari, immobiliari, presso terzi e presso il debitore;
  • le istanze di fallimento (oggi liquidazione giudiziale);
  • i sequestri conservativi e giudiziari;
  • le azioni revocatorie promosse da creditori;
  • le azioni di risoluzione per inadempimento basate su crediti anteriori.

Particolarmente importante è la previsione dell’art. 1, comma 4, lett. e), che impedisce la revoca o la riduzione di affidamenti bancari per il solo mancato pagamento di obbligazioni anteriori alla domanda. Si tratta di una disposizione che impone a banche e intermediari di non adottare misure ritorsive o strumentali, in assenza di motivi diversi dalla crisi stessa, garantendo la stabilità operativa dell’impresa durante il percorso negoziale.

Efficacia sostanziale: libertà di azione dell’imprenditore e irreperibilità di autorizzazioni giudiziali

Uno dei principali pregi del nuovo sistema consiste nella piena disponibilità del patrimonio in capo all’imprenditore. Il debitore può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, proseguire l’attività, negoziare con i creditori e contrattare nuovi rapporti senza il previo assenso giudiziale.

Il sistema si fonda su un principio di responsabilizzazione negoziale, dove la protezione non è subordinata all’inerzia, ma alla volontà di ristrutturare concretamente il debito. L’effetto protettivo ha natura temporanea e strumentale, subordinata a un’azione leale, trasparente e proattiva.

Controllo giudiziale successivo: il ruolo del Tribunale e le decisioni di merito

L’art. 19 CCII prevede che, entro un termine congruo dalla pubblicazione dell’istanza, i creditori possano proporre opposizione. In tal caso il Tribunale fissa udienza in camera di consiglio, e con decreto motivato può:

  • confermare le misure, in tutto o in parte;
  • revocarle, se mancano i presupposti;
  • modificarle, limitandole nel tempo o nei destinatari.

La giurisprudenza più recente ha assunto un ruolo chiave nell’interpretazione di tali presupposti. Tra i provvedimenti più rilevanti:

  • Tribunale di Milano, decreto 3 aprile 2024: ha chiarito che l’assenza di un piano articolato di risanamento o la genericità delle trattative impedisce la conferma delle misure.
  • Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 17 gennaio 2025: ha affermato che l’abuso dello strumento protettivo per finalità dilatorie integra un uso distorto della procedura, con conseguente revoca delle misure e trasmissione degli atti alla Procura.

Il ruolo dell’esperto nella dinamica protettiva

L’esperto nominato ex art. 13 CCII assume un ruolo determinante nel supportare il debitore nella costruzione di un percorso negoziale coerente, anche in relazione alle misure protettive. Egli può:

  • proporre la rimodulazione delle misure;
  • supportare il debitore nella comunicazione con i creditori;
  • attestare la funzionalità delle misure al buon esito delle trattative;
  • segnalare abusi o incongruenze al Tribunale.

Il suo parere, pur non vincolante, costituisce un elemento tecnico di rilievo per la conferma giudiziale delle misure e per la successiva concessione di proroghe.

Conclusioni: un istituto a vocazione preventiva, da gestire con rigore e trasparenza

Le misure protettive nella composizione negoziata si configurano oggi come uno scudo normativo agile, tempestivo e potente, ma da usare con disciplina e visione prospettica. Se ben utilizzate, costituiscono un’occasione unica per fermare il deterioramento patrimoniale, stabilizzare i rapporti giuridici e favorire un risanamento ordinato, fuori dalle logiche contenziose e dal binario liquidatorio.

Il professionista legale, il gestore e l’imprenditore devono conoscere non solo il testo della norma, ma anche la prassi applicativa, i rischi di abuso e gli orientamenti giurisprudenziali emergenti, per poter sfruttare appieno il potenziale dello strumento. In un momento storico segnato da volatilità economica e tensioni finanziarie, il diritto della crisi diventa terreno decisivo di prevenzione e rigenerazione imprenditoriale.

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Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), artt. 18-19, come modificati dal D.Lgs. 136/2024
  • Ratio Quotidiano, Gianluigi Fino, “Misure protettive nella composizione negoziata”, 10.06.2025
  • Trib. Milano, decreto 3 aprile 2024
  • Trib. Napoli Nord, ord. 17 gennaio 2025
  • Circolari Unioncamere e Note operative del CNDCEC sul Registro Imprese
Monica Mandico, Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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