
Il Tribunale di Roma, con una recente sentenza (n. 1604/2026), affronta il tema della sorte delle passività sopravvenute e dei debiti non espressamente menzionati nel progetto di scissione societaria. La controversia origina dall’esercizio di un’azione di regresso intrapresa da una società scissa nei confronti della beneficiaria, nata da una scissione parziale non proporzionale, per il recupero pro quota di somme corrisposte a titolo di oneri di sanatoria edilizia. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Operazioni straordinarie”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il caso
La fattispecie concreta vede come protagonista la società scissa che, molti anni prima dell’operazione di scissione, aveva venduto a un terzo alcune porzioni immobiliari. Nel contratto di compravendita del 2005, la venditrice si era formalmente assunta l’obbligo di ottenere la concessione in sanatoria e di sostenere integralmente i relativi oneri finanziari, anche se richiesti in un momento successivo alla stipula.
Nel 2017, la medesima società deliberava una scissione parziale non proporzionale finalizzata a risolvere insanabili contrasti tra i soci e a separare le iniziative imprenditoriali. Tale operazione portava alla nascita di una nuova società beneficiaria, alla quale venivano assegnati immobili e liquidità corrispondenti alla quota di capitale della socia uscente.
Successivamente al perfezionamento della scissione, l’autorità amministrativa richiedeva il versamento di oltre diciottomila euro per il rilascio della sanatoria edilizia pattuita nel 2005.
La società scissa provvedeva al pagamento integrale della somma per evitare
sanzioni, ma richiedeva poi in via monitoria alla beneficiaria il rimborso di una quota pari al 23%. Sosteneva che tale debito costituisse una sopravvenienza passiva a carico di entrambe le società in virtù del vincolo di solidarietà ex lege.
La beneficiaria proponeva opposizione, negando la sussistenza di qualsivoglia debito proprio in ragione delle clausole contenute nel progetto di scissione e dei patti parasociali precedentemente sottoscritti.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la decisione del Collegio romano, occorre richiamare il quadro normativo disegnato dalla riforma del diritto societario del 2003, che ha ridefinito la scissione come operazione di riorganizzazione delle risorse imprenditoriali.
L’articolo 2506-bis del codice civile impone che il progetto di scissione contenga l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, da assegnare ai beneficiari. Si tratta di un requisito fondamentale poiché la scissione non realizza solo uno spostamento di beni, ma una vera rimodulazione del rapporto partecipativo e della destinazione delle risorse da un progetto imprenditoriale a un altro.
La posizione della dottrina e giurisprudenza prevalenti
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, richiamate nella sentenza in commento, sottolineano che i criteri suppletivi legali per la ripartizione dei debiti entrano in gioco solo ed esclusivamente quando la destinazione dell’elemento passivo non sia in alcun modo desumibile dal progetto per via interpretativa. In caso di reale incertezza, la norma prevede una responsabilità solidale limitata al valore effettivo del patrimonio netto trasferito, ma tale regola ha carattere residuale rispetto all’autonomia negoziale delle parti.
Esiste dunque una gerarchia tra la volontà dei soci, espressa nel progetto, e l’integrazione legale prevista dal codice, la quale non può essere utilizzata per sovvertire una ripartizione patrimoniale già definita in modo chiaro.
L’analisi del Tribunale di Roma
Nella fattispecie analizzata, il Tribunale di Roma ha effettuato una meticolosa analisi della documentazione prodotta, a partire dal progetto di bilancio approvato nel 2017. Tale documento esplicitava chiaramente che l’operazione era volta alla separazione netta dei due patrimoni economici per permettere alle nascenti compagini di gestire autonomamente le proprie attività.
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Il valore attribuito alla scrittura privata
Un elemento decisivo è stato il valore attribuito alla scrittura privata sottoscritta da tutti i soci e recepita formalmente dall’organo amministrativo prima dell’assemblea straordinaria. In tale accordo si stabiliva in modo perentorio che alla società beneficiaria non sarebbe stato attribuito alcun debito della scissa, fatta eccezione per un unico e specifico finanziamento soci.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che l’obbligazione relativa agli oneri di sanatoria afferiva a un contratto su un immobile venduto molti anni prima della scissione e che tale rapporto, pur essendo ancora aperto sotto il profilo contabile, non era mai stato assegnato alla beneficiaria.
Il progetto di scissione prevedeva che le sopravvenienze passive restassero a carico del soggetto cui si riferiva l’immobile di pertinenza: poiché l’immobile venduto nel 2005 non era mai transitato nel patrimonio della beneficiaria, il debito non poteva che restare in capo alla società scissa.
Esito della decisione
Il Collegio ha dunque respinto la tesi della società scissa, la quale pretendeva di applicare meccanicamente la regola della solidarietà senza tenere conto della specifica conformazione
del progetto.
I giudici hanno chiarito che il criterio interpretativo basato sulla volontà espressa dai soci prevale su quello dell’assegnazione residuale ex lege quando la prima sia manifesta e non presenti ambiguità. Non sussiste, pertanto, alcuna incertezza nella destinazione della posta passiva se l’atto di scissione esclude esplicitamente il trasferimento di debiti estranei al compendio assegnato.
Conclusioni
La revoca del decreto ingiuntivo opposto conferma un orientamento rigoroso che tutela l’affidamento delle società beneficiarie rispetto ai pesi economici che esse scelgono consapevolmente di accollarsi durante un’operazione straordinaria.
La sentenza ribadisce inoltre che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 2506-
bis c.c. ha un rilievo sia interno che esterno, ma non può trasformarsi in un’azione di regresso indiscriminata contro la beneficiaria se il debito è rimasto sostanzialmente in capo alla scissa per espressa volontà delle parti.
Tale approccio garantisce la neutralità economica dell’operazione e impedisce che la scissione venga utilizzata strumentalmente per scaricare su nuovi soggetti passività pregresse non pattuite.








